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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4924/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Biancavilla (CT) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Vincenzo Aiello, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso l'ufficio dell'avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 ottobre 2021 RI RT adiva questo giudice del lavoro e, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda “P CC
AN US, nel territorio di Santa Domenica di Vittoria (ME), per un totale di 101 giornate lavorative nell'anno 2010, dal 4 agosto al 31 dicembre, e di 36 nell'anno 2011, dal 2 agosto al 22 settembre, occupandosi di raccolta frutti e quant'altro necessario per la coltivazione dei fondi, dal lunedì al venerdì, per circa 6,40 ore al giorno, dalle 7 del mattino in poi, e dunque sino alle ore 14.00 circa, per un totale di 32 ore settimanali, lamentava il disconoscimento di alcune giornate lavorative relativamente agli anni 2010-2011 operato dall' con provvedimenti nn. 4800.21/06/2021.0371094 e CP_1
4800.21/06/2021.0371093 del 21 giugno 2021. Deduceva che avverso gli stessi in data 29 luglio 2021 aveva proposto ricorso alla Commissione provinciale CISOA di Messina, cui seguiva provvedimento di rigetto n. 12961 del 12 ottobre 2021 tramite il quale apprendeva dell'esistenza di un verbale ispettivo del
23 novembre 2020 con cui l' aveva disconosciuto tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda. CP_1 Chiedeva, pertanto, il riconoscimento dell'avvenuta prestazione lavorativa per i periodi indicati, con conseguente condanna dell' al proprio reinserimento nei predetti elenchi per le corrispondenti CP_1 giornate (la richiesta di “accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente a titolo di indebito all' , e comunque accertarne e dichiararne l'intervenuta prescrizione quinquennale e CP_1 decennale.” si ritiene un refuso).
Nella resistenza dell'Istituto, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 4 dicembre
2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Risulta inoltre infondata la contestazione in merito alla genericità e indeterminatezza dell'atto impugnato, per violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, posto che esso risulta motivato e ha consentito al ricorrente di avere piena contezza di quanto accertato.
In ogni caso la doglianza, unitamente a quella sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, sulla sua tardività e sull'omessa notifica del presupposto verbale, è irrilevante nel presente giudizio, poichè la cognizione del giudice del lavoro non investe la forma dei provvedimenti amministrativi, ma attiene alla fondatezza o meno della pretesa sostanziale.
3.- Nel merito, va precisato che gli impugnati provvedimenti di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo svolte dal ricorrente traggono origine dal verbale di accertamento ispettivo n.
2020001236/DDL del 23 novembre 2020, con il quale l' ha rilevato forti elementi di contestazione CP_1 sulla sussistenza dei rapporti di lavoro registrati dall'azienda agricola “P CC AN
US nel periodo 2010-2020, avuto riguardo a: dichiarazioni del titolare dell'impresa e giornate di lavoro denunciate in rapporto al reale fabbisogno e alla consistenza economica dell'azienda.
E' stata accertata, in particolare: l'assoluta antieconomicità dell'attività rappresentata per la quale - considerando contributi AGEA, vendite e acquisti, canone annuo affitti di terreni, retribuzioni e contributi degli operai - sono state calcolate perdite per un totale di 990.079,65 euro per il periodo 2010-2020; la sproporzione tra le giornate di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno effettivo dell'azienda (per un totale di n.
6.310 giornate eccedenti, nel periodo 2010- 2019); la distribuzione incoerente delle giornate denunciate. E sulla base di tali risultanze, l'Istituto ha ritenuto di considerare nulli tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda sin dalla sua costituzione, a far data dal 1 gennaio 2010.
Tanto premesso, per ius receptum in caso di mancanza di iscrizione o, come nella specie, di cancellazione con effetto retroattivo dai predetti elenchi, il lavoratore che chieda la reiscrizione, anche parziale come nel caso di specie, deve dimostrare in modo rigoroso l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto soggettivo invocato (v. Cass. n. 21514/2017, n.
2739/2016 e n. 13877/2012).
2 La Corte ha infatti precisato che, laddove l'esistenza del rapporto venga disconosciuta dall' in CP_1 sede di accertamento ispettivo ex art. 9 d.lgs. n. 375/1993, viene meno la funzione di agevolazione probatoria tipicamente svolta dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi degli agricoli, con la conseguenza che torna ad operare il meccanismo comune di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 13198/2019 e n. 28141/2018).
E ciò pur tenendo conto che le valutazioni in riferimento all'estensione e alle caratteristiche dei fondi o al volume del fatturato dell'azienda hanno natura meramente presuntiva e statistica e sono riferite esclusivamente alla posizione del datore di lavoro, non potendo dunque pregiudicare i diritti del lavoratore che ha concretamente svolto prestazioni lavorative e al quale sono state illegittimamente disconosciute delle giornate di lavoro effettivamente prestate (v. Cass. n. 2739/2016).
Ebbene nel caso qui delibato tale onere non risulta assolto.
Il ricorrente, infatti, si è limitato ad asserire genericamente di essersi recato quotidianamente nelle aree boschive di castagne per svolgere tutte le mansioni e le attività necessarie per la cura dei castagneti e la raccolta dei frutti. Ma non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di rapporti lavorativi di natura subordinata ex art. 2094 c.c..
Si ricorda in proposito che, oltre alla prova dei termini quantitativi della prestazione, l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato richiede la dimostrazione della previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, dell'attribuzione di determinate mansioni, nonché dell'esistenza di un collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali, atteso che i suddetti elementi costituiscono indici rivelatori (cfr. Cass. n. 15631/2018), seppur sussidiari e non determinanti, della natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 29646/2018; Cass.
n. 3594/2011; Cass. n. 5534/2003; Cass. n. 4036/2000).
In ogni caso, è comunque necessario che emerga ciò che costituisce l'essenza precipua del vincolo di subordinazione, ossia la soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 1555/2020; n. 11653/2018; n. 24561/2013; n. 2728/2010; n. 7966/2006).
Infatti, la subordinazione postula l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui.
Peraltro, il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(invero di per sé compatibili anche con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi mediante ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti la prestazione lavorativa, nonché nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della stessa;
al contempo, il potere organizzativo (anch'esso di per sé compatibile con altri tipi di rapporto) deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore
3 nell'organizzazione aziendale e non può esplicarsi in un mero coordinamento della sua attività (cfr. Cass.
n. 29646/2018; n. 1692/2015; n. 7024/2015; n. 17992/2010; n. 26986/2009; n. 20002/2004; n. 5989/2001).
Emerge poi una discrasia tra quanto dichiarato in sede ispettiva dal titolare dell'azienda e quanto risultato documentalmente. Annualmente, infatti, risulta che venissero assunti molti più braccianti di quelli dichiarati.
Il Pinzone, indicato dall'ente quale teste ma deceduto nel corso del giudizio, aveva riferito ai verbalizzanti: “Sono titolare di un'azienda agricola, sono proprietario di 30 ettari di bosco circa e 6 ettari di rimboschimento. Assumo manodopera per la cura e la manutenzione ed il rimboschimento. Ho assunto negli anni 5/8 operai ogni anno. La maggior parte del lavoro va per il rimboschimento. Vendiamo legname che fatturo regolarmente ed inoltre ho percepito contributi per tale attività agricola. Retribuisco gli operai in base alla qualifica ed alle mansioni svolte. Io sono sempre presente al lavoro e impartisco direttive ai miei operai. Pago tutti gli operai in contanti circa operaio comune € 50/53; operaio specializzato € 55; operaio qualificato € 55.”
Parte ricorrente ha poi rinunciato all'escussione dell'unico teste indicato e ammesso, Testimone_1 con la conseguenza che la sua pretesa è rimasta priva di riscontro probatorio.
Invero, l'esistenza del rapporto non può dirsi provata sulla base della sola documentazione allegata
- buste paga, CU e comunicazioni - dalla quale emerge la formale esistenza di assunzioni a Pt_2 tempo determinato in uno all'astratta corresponsione di somme di denaro a titolo di retribuzione, essendo essa inficiata dal disconoscimento formalizzato dall' che ne ha messo in dubbio qualsiasi veridicità. CP_1
In definitiva, la domanda va respinta.
Si precisa che sebbene nel verbale siano state espressamente disconosciute tutte le giornate dichiarate per il ricorrente nei due anni contestati, e quindi siano state cancellate le 101 dichiarate nel 2010
e le 36 dichiarate nel 2011, come confermato dall'estratto contributivo ARLA, i provvedimenti di cancellazione indicano come residuo riconosciuto a seguito di variazione rispettivamente 84 e 66 giornate.
Ma trattasi evidentemente di mero errore materiale, tenuto conto di quanto chiaramente evincibile dagli altri atti. Prova ne sia che nel 2011 le giornate accertate a seguito di cancellazione sarebbero superiori a quelle dichiarate.
Ogni altra eccezione resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e dell'attività svolta, ma applicando i minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, in 4.636,5 euro.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna RI RT a rimborsare all' le spese del giudizio, liquidate in 4.636,5 euro, oltre spese generali e accessori di CP_1 legge.
Messina, 5.12.2025
Il Giudice del lavoro
ER TO
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