Sentenza 8 maggio 2008
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Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito di richiesta di archiviazione, restituisca "de plano" gli atti al P.M. omettendo di fissare udienza in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2008, n. 25203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25203 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 08/05/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 546
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 23101/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Santoro Pietro, difensore di fiducia di GI EP, n. a Cantù l'11.10.1931;
avverso il provvedimento in data 5.2.2007 del G.I.P. del Tribunale di Milano, con il quale è stata rigettata la richiesta del P.M. di emissione del decreto di archiviazione nei confronti della GI e disposta la restituzione degli atti al P.M.;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il G.I.P. del Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta del P.M. di emissione del decreto di archiviazione nei confronti, tra gli altri, di GI EP ed ha disposto la restituzione degli atti al P.M..
Il G.I.P. ha osservato che era dubbia l'inesistenza della violazione per la quale era stata chiesta remissione del decreto di archiviazione e che, in ogni caso, era stata altresì ravvisata l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p.. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore della GI, che lo denuncia per violazione di legge.
La ricorrente, premesso che a seguito del provvedimento del G.I.P. il P.M. ha emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., denuncia la violazione del disposto di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2. Si osserva che ai sensi della disposizione citata il G.I.P., se non accoglie la richiesta di archiviazione, deve fissare l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso alle parti ed in tale sede può disporre lo svolgimento di ulteriori indagini ovvero ordinare al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione.
Si deduce, quindi, che con il provvedimento impugnato, emesso de plano, il G.I.P., nel caso in esame, ha di fatto imposto all'organo dell'accusa di formulare l'imputazione nei confronti degli indagati, omettendo di fissare l'udienza ex art. 409 c.p.p., comma 2, e, pertanto, di instaurare il contraddittorio tra le parti del processo, con la conseguente violazione del diritto di difesa degli indagati;
che, pertanto, detto provvedimento è affetto da nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b).
Osserva, infatti, la Corte che avverso il provvedimento impugnato non è previsto alcun mezzo di gravame, sicché per il principio di tassatività vigente in materia ex art. 568 c.p.p., comma 1, detto provvedimento risulta impugnabile solo nell'ipotesi eccezionale in cui lo stesso possa qualificarsi quale atto abnorme ovvero quale atto avulso dal sistema processuale o comunque tale da determinare un irrimediabile ostacolo alla corretta prosecuzione del giudizio (cfr. sez. un. 26.1.2000 n. 26, Magnani). È noto, peraltro, che, secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, non ogni irregolarità procedurale può dar luogo ad un atto abnorme, ma esclusivamente quelle violazioni delle norme processuali che determinino la non rispondenza dell'atto al sistema normativo, dovuta o a difetti di carattere strutturale, che lo rendono estraneo al sistema processuale, o a difetti di ordine funzionale, allorché l'atto, pur corrispondendo in astratto ad uno schema processuale, è emesso al di fuori delle ipotesi previste o dei casi consentiti si da pregiudicare la prosecuzione del processo (giurisprudenza citata). Non è pertanto sufficiente ad integrare l'ipotesi dell'atto abnorme, e pertanto ricorribile al di fuori dei casi in cui ne sia ammessa l'impugnazione, anche un'eventuale nullità del provvedimento, quale quella denunciata dalla ricorrente, che può farsi valere nelle sedi opportune nel prosieguo del giudizio.
Peraltro, nel caso in esame non sussiste neppure la nullità assoluta denunciata dalla ricorrente.
Il provvedimento con il quale il G.I.P. ha disposto la restituzione degli atti al P.M. non contiene, infatti, un'espressa richiesta al P.M. di formulare l'imputazione, ma esclusivamente la segnalazione della configurabilità di un ulteriore reato al quale non era riferibile la richiesta di archiviazione e, pertanto, la segnalazione di una notitia criminis ex art. 331 c.p.p.. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008