Sentenza 8 maggio 2000
Massime • 2
Il codice penale, pur funzionando come legge fondamentale per tutte le particolari leggi militari rimane sempre legge generale comune, che non si applica quando la materia è regolata in modo specifico dal codice penale militare. Ne consegue che, allorché il codice penale militare preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi del reato previsto dal codice penale militare con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice militare.
Per la sussistenza del reato di diffamazione militare è necessario che l'offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o a un corpo militare ben individuati, non essendo sufficiente che l'offesa sia rivolta in modo generico a soggetti o corpi non indicati in modo specifico. (Fattispecie relativa a un volantino diffuso su un quotidiano, nel quale era, tra l'altro, contenuta l'affermazione che la "lotta andava fatta ... alle caste militari privilegiate da un potere ingiustamente concessogli", ritenuta non diffamatoria dalla S.C. V. 169931).
Commentario • 1
- 1. Il reato militare - art. 37 del Codice penale militare di paceAvv. Danilo Argeri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 6676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6676 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 08/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N.561
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.05512/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) D'OS SC n. il 08.12.1966
2) CR NZ n. il 13.04.1957
avverso sentenza del 08.11.1999 C.MIL.APP. di VERONA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Garino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Giandomenico Caiozza, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza 2/6/1998 il Tribunale Militare di Padova assolveva perché il fatto non sussiste D'ST OS e RE NC, imputati del reato previsto dagli artt. 213 co. 1 e 47 n.2 c.p.m.p. per avere, in concorso tra loro, istigato militari alle armi e in congedo a disobbedire alle leggi (mediante insubordinazione gli uni e mediante evasione fiscale gli altri) e in particolare i militari appartenenti alla Guardia di Finanza a violare i doveri inerenti al loro stato con l'aggravante di essere militari rivestititi di un grado. In particolare in un volantino diffuso pubblicamente a mezzo stampa sul quotidiano "La Tribuna di Treviso" del 5/10/1996 si affermava che "Le due associazioni (Life e associazione progetto democrazia in divisa) ribadiscono la loro ferma volontà di continuare a lottare insieme contro le istituzioni, i corpi e gli apparati ingiusti ed antidemocratici;
ribadiscono inoltre la consapevolezza che la lotta non deve essere fatta ai singoli rappresentanti delle parti - da un lato chi è costretto ad eseguire ordini, dall'altro chi tenta di salvare la propria azienda - ma alla macchina burocratica mangiasoldi ed alle caste militari privilegiate da un potere ingiustamente concessogli..."
Nella motivazione il Tribunale osservava che non era possibile intravedere nel contenuto del volantino pubblicato l'oggetto del comportamento istigatorio richiesto dall'art. 213 c.p.m.p., sia per la genericità delle formule di propaganda politica adoperate, sia perché il messaggio di invito alla disobbedienza non era stato rivolto direttamente ai militari.
A seguito di rituale appello del P.M., con sentenza 8/11/1999 la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, dichiarava i due imputati colpevoli del reato di concorso in diffamazione aggravata in danno di corpo militare previsto dagli artt. 110 c.p., 227 e 47 n.2 c.p.m.p., così diversamente qualificato il fatto contestato, e li condannava ciascuno, con le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, alla pena di un mese di reclusione militare con i doppi benefici di legge.
Nella motivazione la Corte di merito, condividendo in parte quanto ritenuto dal Tribunale, osservava che il documento, peraltro non rivolto direttamente ai militari, non conteneva un invito a disobbedire alle leggi, tanto più che in esso era specificato che la lotta andava fatta non contro "coloro che sono costretti ad eseguire gli ordini". Tuttavia, poiché dal documento emergeva l'esortazione a lottare "contro le istituzioni, i corpi e gli apparati ingiusti ed antidemocratici", appariva evidente che obiettivo del documento era quello di diffamare "le caste militari privilegiate" messe sullo stesso piano della "macchina burocratica mangiasoldi". Pertanto, secondo la Corte, poiché le indicate espressioni erano dirette ad offendere la reputazione del Corpo della Guardia di Finanza, nella fattispecie ricorrevano gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato di diffamazione aggravata previsto dall'art. 227 c.p.m.p.. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi il difensore di ambedue gli imputati, nonché il D'ST con motivi da lui sottoscritti, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza per una serie di motivi, che possono essere sintetizzati nel modo seguente.
Con il primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice militare sul rilievo che il documento era espressione del pensiero di due associazioni di natura civile e non militare - come la "Life Veneto", libera associazione di imprenditori, e "Associazione Progetto Democrazia in divisa" - la cui attività era diretta a perseguire scopi politico - sindacali. Pertanto, dovendosi escludere che nel caso di specie ricorresse un reato di natura militare, la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio per difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. sul rilievo che - poiché era stato ritenuto in sentenza il reato di diffamazione del tutto diverso da quello contestato - non poteva essere pronunciata sentenza di condanna, ma gli atti dovevano essere trasmessi al P.M. per l'esercizio della nuova azione penale. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 227 c.p.m.p., 50, 51, 595 c.p. ed il vizio della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che gli imputati, nel pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 18 e 49 della Costituzione, avevano agito nell'esercizio di un diritto di critica, tanto più che scopo del documento, peraltro generico nella sua formulazione, non era quello di diffamare il Corpo della Guardia di Finanza, nemmeno indicato nel documento stesso.
Motivi della decisione
Infondato deve ritenersi il primo motivo relativo al difetto di giurisdizione.
Invero, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi che il codice penale, pur funzionando come legge fondamentale per tutte le particolari leggi penali militari, rimane sempre legge generale comune, che non si applica quando la materia è regolata in modo specifico dal codice penale militare. Pertanto, qualora il codice penale militare preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi del reato previsto dal codice penale militare con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice militare (Cass. sez. 1 n. 854 del 30/6/1994, proc. Quartarone).
Orbene nel caso di specie è pacifico che il reato di diffamazione, per il quale è stata pronunciata la condanna, è previsto dal codice penale militare di pace e, inoltre, è altrettanto pacifico che il documento incriminato è stato sottoscritto dal D'ST, militare in servizio, e condiviso nel suo contenuto dal RE, altro militare in servizio. Ne consegue che - sia per la qualifica soggettiva dei due imputati, appartenenti alla Guardia di Finanza, sia per il tipo di reato contestato di indubbia natura militare - competente a giudicare l'ipotesi delittuosa in esame è il giudice militare e non quello ordinario. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 521 c.p.p.. Infatti deve ritenersi sussistente la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero solo nel caso che il giudice accerti che il fatto è diverso da quello contestato, mentre nel caso si tratti dello stesso fatto ben può il giudice di merito dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di imputazione. Orbene nel, caso di specie è pacifico che la Corte di merito non ha accertato l'esistenza di un fatto diverso, ma si è limitata a qualificare giuridicamente lo stesso fatto di cui alla imputazione in modo diverso, di guisa che si deve escludere che ricorra la dedotta violazione, rientrando tale facoltà nei poteri del giudice di merito alla luce del disposto previsto dall'art. 521 c.p.p.. Fondato deve ritenersi, invece, il terzo motivo riguardante l'affermazione di responsabilità dei due imputati. Va premesso che, ai sensi dell'art. 227 c.p.m.p., per la sussistenza del reato di diffamazione militare è necessario che l'offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o ad un corpo militare ben individuati, non essendo sufficiente che l'offesa sia rivolta in modo generico a soggetti o corpi non indicati in modo specifico.
Orbene nel caso di specie - a parte la considerazione che il contenuto del documento incriminato va inquadrato in un contesto di lotta politico - sindacale, dove è difficile discernere un intento oggettivamente diffamatorio, in quanto le espressioni ritenute offensive, oltre ad essere del tutto generiche, sono principalmente dirette alla contestazione dell'attuale sistema fiscale - è assorbente la circostanza che dette espressioni non sono rivolte in modo specifico al Corpo della Guardia di Finanza. Infatti "corpi o caste militari privilegiate" costituiscono riferimenti del tutto incerti, tali da non lasciar desumere in modo certo l'identificazione dei soggetti passivi, tanto più che le espressioni ritenute offensive hanno come obiettivo la critica di un sistema fiscale, che riguarda l'apparato burocratico dello Stato nel suo insieme. Pertanto, mancando gli elementi costitutivi del reato di diffamazione militare, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione letti gli artt. 606 - 615 - 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2000