Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 6676
CASS
Sentenza 8 maggio 2000

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Il codice penale, pur funzionando come legge fondamentale per tutte le particolari leggi militari rimane sempre legge generale comune, che non si applica quando la materia è regolata in modo specifico dal codice penale militare. Ne consegue che, allorché il codice penale militare preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi del reato previsto dal codice penale militare con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice militare.

Per la sussistenza del reato di diffamazione militare è necessario che l'offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o a un corpo militare ben individuati, non essendo sufficiente che l'offesa sia rivolta in modo generico a soggetti o corpi non indicati in modo specifico. (Fattispecie relativa a un volantino diffuso su un quotidiano, nel quale era, tra l'altro, contenuta l'affermazione che la "lotta andava fatta ... alle caste militari privilegiate da un potere ingiustamente concessogli", ritenuta non diffamatoria dalla S.C. V. 169931).

Commentario1

  • 1Il reato militare - art. 37 del Codice penale militare di pace
    Avv. Danilo Argeri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20 gennaio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 6676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6676
Data del deposito : 8 maggio 2000

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