Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
Sussiste fungibilità tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la custodia cautelare, indebitamente sofferta per un reato commesso prima dell'inizio della misura di prevenzione, dal quale l'imputato sia stato poi assolto con sentenza irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2006, n. 37835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37835 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/10/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3064
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 020341/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) EN TO, N. IL 08/08/1971;
avverso DECRETO del 11/04/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino che ha chiesto in via principale investirsi del ricorso le Sezioni Unite Penali ed in subordine annullarsi con rinvio il provvedimento impugnata. OSSERVA
Con decreto in data 11.4.2006 la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione ha dichiarato la cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni, inflitta a IE VA con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 16.4.1999, notificato l'11.8.2001, confermato dalla Corte di Appello in data 7.12.2005, ritenendo che il periodo dall'11.8.2001 all'8.11.2002, durante il quale il IE era stato detenuto in custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per cui aveva riportato assoluzione definitiva con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 8.11.2002, dovesse essere valutato nel computo della durata della misura di prevenzione, a norma del combinato disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, comma 2 e art. 12, comma 2,
trattandosi di custodia cautelare riferita a reato commesso anteriormente all'inizio dell'esecuzione della misura di prevenzione, per il quale era poi intervenuto il proscioglimento definitivo del sorvegliato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria lamentando erronea applicazione della L. n. 1423 del 1956, artt. 11 e 12, e rilevando che la diversità e l'autonomia dei presupposti, delle finalità e degli effetti della custodia cautelare e delle misure di prevenzione impedivano di computare ai fini della durata della misura di prevenzione il periodo trascorso in custodia cautelare, imponendo al contrario il differimento della esecuzione della misura di prevenzione al momento della scarcerazione e prevedendo, per il caso di custodia cautelare inutiliter subita, idonee e dirette misure ristoratrici attraverso l'istituto della riparazione per la ingiusta detenzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto in via principale la rimessione del ricorso alle sezioni unite di questa Corte, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente in proposito e già riassunto nella ordinanza n. 37550/2004 ed in via subordinata l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sussiste in effetto un contrasto di giurisprudenza, interno a questa Corte, in merito alla disputa se sia ammissibile oppure no la fungibilità tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la custodia cautelare, già in atto o sopravvenuta, indebitamente sofferta per un reato commesso prima dell'inizio della misura di prevenzione, dal quale l'imputato sia stato poi definitivamente assolto.
Il contrasto è stato riassunto nella ordinanza di questa sezione n. 37559 in data 7 luglio 2004 - cui si rimanda per la specifica indicazione delle sentenze favorevoli all'uno o all'altro orientamento - con cui sono stati riportati gli argomenti favorevoli alle due tesi, fondate soprattutto, la prima (quella contraria alla computabilità), sulla disomogeneità strutturale e funzionale delle misure di prevenzione rispetto alle misure custodiali oltre che sulla netta separazione tra il settore penale e quello della prevenzione ripetutamente affermata dalla Consulta, da ultimo con la sentenza n. 321 del 2004 ed anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sez. 1^, 4.9.2001, Riela
contro
Italia) ed invece, la seconda (quella favorevole alla computabilità), sul tenore della L. n. 1423 del 1956, art. 11, comma 2 e art. 12, comma 2, da cui si ricaverebbe, a contrariis, che la custodia cautelare non seguita da condanna deve ritenersi computabile, essendo non computabile solo se seguita da condanna, dovendo in tal caso essere computata per determinare la pena detentiva da eseguire, a norma dell'art. 657 c.p.p., comma 1. Le Sezioni Unite di questa Corte, davanti alle quali il contrasto, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., era stato portato con la ordinanza sopra citata, non lo hanno risolto, stante la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (v. Cass. Sez. Un. n. 49283 del 2004) ed è per questo che il Procuratore Generale presso questa Corte ha sollecitato un nuovo investimento delle Sezioni Unite con riguardo al tema di cui si tratta.
Questo Collegio ritiene che la questione possa essere decisa senza necessità di un nuovo investimento delle Sezioni Unite nel senso della compatibilità fra la custodia cautelare indebitamente sofferta e la misura di prevenzione.
È vero che esistono differenze strutturali e di funzione fra il sistema penale e quello della prevenzione, però la custodia in carcere è certamente più affittiva degli obblighi imposti con la misura di prevenzione per cui non pare che si possa impedire all'interessato di usufruire del periodo in cui si è trovato detenuto come tempo trascorso in esecuzione della misura di prevenzione, in alternativa al risarcimento del danno per ingiusta detenzione. Ed anche l'argomento per cui la custodia cautelare, alla quale è estranea la rieducazione propria della esecuzione della pena, non costituirebbe un presidio contro la pericolosità sociale, appare non decisivo poiché la custodia in carcere impedisce la esplicazione della pericolosità sociale del soggetto in modo ben più importante di quanto possano farlo le prescrizioni proprie della misura di prevenzione.
D'altronde il criterio della fungibilità, pur se introdotto dall'art. 657 c.p.p., ai fini del sistema delle pene, ha costituito il criterio ispiratore delle pronunce della Corte Costituzionale anche in relazione alle misure alternative, in caso di conversione per violazione degli obblighi imposti e va assumendo nel diritto vivente le caratteristiche di un principio generale per cui colui che ha subito una sanzione indebitamente, se uguale o di maggiore portata di quella che deve ancora subire, può chiedere che sia imputata ad altro titolo.
Ciò comporta il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006