Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 settembre 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 2023 |
Commentari • 38
- 1. V. Picciotti | L’Italia “ritocca” le norme PIF (e non solo)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
A proposito del d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 1. Rilievi introduttivi. Il precedente del cd. decreto-frodi. Note procedurali. Il 22 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, recante Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Il provvedimento entrerà in vigore una volta decorso l'ordinario termine di vacatio legis, e dunque il 6 novembre prossimo. Come qualcuno ricorderà, nel corso del corrente anno, la materia dei cd. reati PIF è già stata …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 42
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 6806Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da LL PP - Presidente - Sent. n. sez. 152/2026 ND RA UP - 03/02/2026 OR IC R.G.N. 38468/2025 OS NO - Relatore - Motivazione Semplificata TT AR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 24/2/2025, la Corte d'appello di Bari, …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- giudizio di rinvio·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- competenza del giudice·
- retroattività legge più favorevole·
- art. 2 cod.pen.·
- art. 627 cod. proc. pen.·
- art. 13 d.l. 48/2023·
- art. 7 d.l. 28/1/2019 n. 4·
- Cassa delle ammende
Versioni del testo
- Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento
degli atti normativi dell'Unione europea 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 . Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 12 settembre 2022, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
- Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di atti normativi dell'Unione europea 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell' articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. - Art. 3.
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 , che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle societa' diverse dalle societa' di capitali, purche' iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all' articolo 2512 del codice civile , e alle societa' regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle societa' di capitali;
b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o piu' societa' non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, societa' regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o piu' societa' preesistenti;
f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una societa' regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 , precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le societa' che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;
g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorita' competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies , 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , anche per il caso di mancata determinazione, nonche' avverso le determinazioni della medesima autorita' in materia di controllo di legalita' di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 ;
i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorita' competente per la verifica delle pendenze delle societa' verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies , 86-sexdecies , 127 , 128 , 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della societa' per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies , 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132 , i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;
n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti;
o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h);
p) prevedere che la societa', ai fini del trasferimento di attivita' e passivita' a una o piu' societa' di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall' articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132 , e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante;
q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 , a cui partecipi o da cui risulti una societa' regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121 ;
r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali gia' previste.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.