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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 4910/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tolio Elena, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo Parolini, n. 85
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BA Kaoutar, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Marinali, n. 73
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI: “I sig.ri e , ut Parte_1 Controparte_1
supra rappresentati e difesi, chiedono congiuntamente di PRONUNCIARE sentenza di
scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1 – Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27/08/1993 a Ben M'Sik
(Marocco) dai signori e , ordinandosi le annotazioni di legge. Parte_1 Controparte_1
2 – Darsi atto che nella casa coniugale condotta in locazione, sita a Rosà (VI) in Piazza San
Marco n. 1/E, è rimasto a vivere il marito, unitamente ai figli e entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed autonomi economicamente.
3 – I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad
assegni di mantenimento per sé.
4 – Spese e compensi professionali interamente compensati”.
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Il PM, interviene e visto l'accordo raggiunto
dalle parti, conclude per il suo accoglimento».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c. per separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, depositato in data
21.11.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 27.8.1993, con rito musulmano, in Marocco;
2) come da tale relazione siano nati tre figli, tutti maggiorenni e autosufficienti alla data di instaurazione del contenzioso;
3)
come i coniugi sono da anni residenti in Italia, la loro vita matrimoniale si è svolta ed è stata localizzata in Italia, e precisamente a Rosà (VI); 4) come la comunione materiale e spirituale tra
2 i coniugi non possa essere ricostituita;
5) come il resistente è rimasto a vivere a Rosà (VI)
unitamente ai figli e in un immobile Ater condotto in locazione. Per_1 Per_2
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che ha aderito integralmente alle domande attoree.
All'esito dell'udienza del 4.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il
Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva in data 18.3.2025, statuendo quanto segue: “i)
omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_2 Controparte_2
matrimonio in Rovolon (Pd) il 19.11.1983 con atto trascritto nel registro degli atti di
matrimonio di detto Comune al n. 26, parte II, Serie A, anno 1983; ii) dispone con separata
ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iii) spese al definitivo.”
Sentenza poi emendata dall'errore materiale giusto successivo provvedimento del 25.3.2025.
Con ordinanza del 18.3.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria, con fissazione di successiva udienza al 21.10.2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In vista di tale incombente, le parti depositavano note di trattazione scritta ove depositavano documentazione attestante l'irretrattabilità della sentenza non definitiva medio tempore
pronunciata e rassegnavano concordi conclusioni, nei termini già indicati in epigrafe della presente sentenza.
Con atto del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Parte interveniente ha rassegnato le proprie conclusioni, per come in epigrafe riportate, in data
10.11.2025.
L'accordo così raggiunto dalle parti contendenti è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto si sono verificate, in concreto, le condizioni di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b), L.
898/1970 e non si ravvisano preminenti ragioni ostative all'assetto di interessi delineato in sede conciliativa.
3 La documentazione rifluita in atti nonché le dichiarazioni rese dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Per il resto, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Si pronuncia, pertanto, lo scioglimento del matrimonio tra le parti contendenti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti contendenti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 4910/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tolio Elena, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo Parolini, n. 85
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BA Kaoutar, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Marinali, n. 73
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI: “I sig.ri e , ut Parte_1 Controparte_1
supra rappresentati e difesi, chiedono congiuntamente di PRONUNCIARE sentenza di
scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1 – Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27/08/1993 a Ben M'Sik
(Marocco) dai signori e , ordinandosi le annotazioni di legge. Parte_1 Controparte_1
2 – Darsi atto che nella casa coniugale condotta in locazione, sita a Rosà (VI) in Piazza San
Marco n. 1/E, è rimasto a vivere il marito, unitamente ai figli e entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed autonomi economicamente.
3 – I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad
assegni di mantenimento per sé.
4 – Spese e compensi professionali interamente compensati”.
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Il PM, interviene e visto l'accordo raggiunto
dalle parti, conclude per il suo accoglimento».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c. per separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, depositato in data
21.11.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 27.8.1993, con rito musulmano, in Marocco;
2) come da tale relazione siano nati tre figli, tutti maggiorenni e autosufficienti alla data di instaurazione del contenzioso;
3)
come i coniugi sono da anni residenti in Italia, la loro vita matrimoniale si è svolta ed è stata localizzata in Italia, e precisamente a Rosà (VI); 4) come la comunione materiale e spirituale tra
2 i coniugi non possa essere ricostituita;
5) come il resistente è rimasto a vivere a Rosà (VI)
unitamente ai figli e in un immobile Ater condotto in locazione. Per_1 Per_2
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che ha aderito integralmente alle domande attoree.
All'esito dell'udienza del 4.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il
Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva in data 18.3.2025, statuendo quanto segue: “i)
omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_2 Controparte_2
matrimonio in Rovolon (Pd) il 19.11.1983 con atto trascritto nel registro degli atti di
matrimonio di detto Comune al n. 26, parte II, Serie A, anno 1983; ii) dispone con separata
ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iii) spese al definitivo.”
Sentenza poi emendata dall'errore materiale giusto successivo provvedimento del 25.3.2025.
Con ordinanza del 18.3.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria, con fissazione di successiva udienza al 21.10.2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In vista di tale incombente, le parti depositavano note di trattazione scritta ove depositavano documentazione attestante l'irretrattabilità della sentenza non definitiva medio tempore
pronunciata e rassegnavano concordi conclusioni, nei termini già indicati in epigrafe della presente sentenza.
Con atto del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Parte interveniente ha rassegnato le proprie conclusioni, per come in epigrafe riportate, in data
10.11.2025.
L'accordo così raggiunto dalle parti contendenti è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto si sono verificate, in concreto, le condizioni di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b), L.
898/1970 e non si ravvisano preminenti ragioni ostative all'assetto di interessi delineato in sede conciliativa.
3 La documentazione rifluita in atti nonché le dichiarazioni rese dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Per il resto, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Si pronuncia, pertanto, lo scioglimento del matrimonio tra le parti contendenti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti contendenti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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