Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.
Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 384
Articolo 1Articolo 3
- Legge 23 agosto 1988, n. 384
Articolo 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 384
Versione
18 settembre 1988
18 settembre 1988