Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
L'art. 18-bis d.P.R. n. 574 del 1988 (norma di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la P.A. e nei procedimenti giudiziari) prescrive a pena di nullità la redazione dei provvedimenti giudiziari anche in lingua tedesca soltanto con riguardo ai procedimenti penali nei quali vi sia la costituzione di una parte civile di lingua madre tedesca. (Nella specie, il ricorso è stato rigettato poiché la persona offesa non si era ancora costituita parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2007, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI TO - Presidente - del 02/10/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 01228
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 013275/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LC EF N. IL 08/03/1965;
contro
2) CI AN N. IL 11/09/1962;
avverso ORDINANZA del 09/12/2005 GIP TRIBUNALE di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Viste le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del GIP del Tribunale di Bolzano, in data 9.12.05, veniva ordinata l'archiviazione del procedimento penale nr. 759/05 a carico di CC TO, indagato per aver alterato il contratto d'opera stipulato con JO AL, in data 02.08.02, aggiungendo di proprio pugno una ricevuta di pagamento di Euro 17.800,00 e falsificando la firma della controparte, nonché predisponendo una seconda ricevuta di pagamento, anche questa con firma falsificata. Il GIP, letta la richiesta di archiviazione e l'opposizione alla richiesta di archiviazione fatta dalla parte offesa, AL JO, aveva deciso di accogliere la richiesta del PM perché la notizia di reato era da ritenersi infondata.
Con ricorso proposto dal difensore di fiducia della parte offesa AL JO, avv. Reiner Franz, datato 4/01/06, veniva dedotta, come primo motivo di gravame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bolzano, la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18 bis norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina nel rapporti dei cittadini con la P.A. e nei procedimenti giudiziali.
L'ordinanza di archiviazione notificata al AL J. in lingua italiana, doveva essere redatta in lingua tedesca in quanto la PO, essendo di lingua madre tedesca, aveva redatto nella propria lingua sia l'atto di querela che l'opposizione all'archiviazione. Come secondo motivo di gravame, la difesa ricorrente deduceva la violazione della norma di procedura penale che sancisce l'obbligo di notifica alla parte presso il domicilio eletto, nonché la notifica al difensore, poiché la notifica dell'ordinanza di archiviazione era avvenuta alla sola residenza anagrafica della PO e non al domicilio eletto.
Come terzo motivo di ricorso la difesa di AL JO denunciava un evidente travisamento dei fatti e la falsa interpretazione dell'opposizione proposta della PO.
Il GIP erroneamente aveva ritenuto che l'opposizione vertesse solo sulla valutazione in diritto operata dal PM circa gli elementi già acquisiti e non anche che la PO avesse chiesto che a sostegno della notizia di reato fosse disposta l'audizione del teste AL ER, persona informata sui fatti.
Concludeva quindi il difensore del ricorrente per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione riteneva che i motivi del ricorso fossero fondati.
Rilevando che l'inammissibilità dell'opposizione non sembrava adeguatamente motivata, sottolineava l'ambiguità delle conclusioni della consulenza tecnica del PM.
Chiedeva quindi l'annullamento con rinvio del provvedimento. La Corte non condivide questi rilievi e ritiene che il ricorso sia infondato.
È infatti privo di fondamento il primo motivo di ricorso. Invero, la norma invocata (D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18 bis), dispone nel senso indicato dal ricorrente limitatamente al caso in cui si tratti di un giudizio penale in cui vi sia costituzione di parte civile.
Non è questo il caso di specie posto che la parte offesa non si era ancora costituita parte civile.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato, dovendosi osservare che la notifica aveva nella specie raggiunto comunque il suo scopo, essendo l'atto giunto a conoscenza del destinatario, come è dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso. Infine, non si ravvisa alcun travisamento del fatto ne' lacuna motivazionale nel provvedimento impugnato, posto che il GIP del Tribunale di Bolzano, sia pure in termini sintetici, ma non per questo meno efficaci, ha dato conto delle ragioni che fondavano l'archiviazione, sia riportando le significative conclusioni cui era pervenuto il perito nominato dal PM, sia considerando che vi fosse la "mancanza di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione dei fatti".
Il rilievo del ricorrente a proposito della testimonianza di AL ER, quale persona informata sui fatti (nell'opposizione si diceva sugli "antefatti"), non è stato evidentemente condiviso dal giudice e tale valutazione non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2008