Articolo 34 della Legge 29 luglio 1971, n. 587
Articolo 33
Versione
1 settembre 1971
Art. 34.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 1 settembre 1971