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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15484 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 54089/2021 del R.G., pendente tra
MA. (C.F. ), con l'Avv. SISTI Parte_1 P.IVA_1
LORENZO,
PARTE ATTRICE
E
C.F. ), con l'Avv. GHERA FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Agenzia.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere all'attrice la somma di € 85.826,75 - o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di saldo dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., così come quantificata dal CTU, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 7.006,47, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di
Pagina 1 di 9 giustizia e di equità, a titolo di indennità per il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c., così come quantificata dal CTU, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 10.855,87, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
I.V.A. e accessori di legge, a titolo di differenze provvigionali, anche per storni illegittimamente applicati, così come quantificata dal CTU, per i motivi di cui sopra
In via subordinata (sulla sola indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.)
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere all'attrice la somma di € 2.008,33, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, a titolo di FIRR e la somma di € 25.412,58, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, e la somma di € 16.662,92, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità meritocratica, così come quantificate dal CTU, per i motivi di cui sopra
In ogni caso
Con interessi dal dovuto al saldo e accessori di legge, nonché con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Previo, occorrendo, ordine alla convenuta di esibire, anche ai sensi dell'art. 1749 c.c., o comunque ai sensi dell'art. 210 c.p.c. gli estratti conto provvigionali dal I Trimestre 2021 sino all'integrale maturazione dei crediti provvigionali dell'agente
Con esplicita riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire ed articolare capitoli di prova e con riserva di indicare le generalità dei testi.»
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: nel merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nella presente memoria e, comunque, perché carente di prova;
in subordine, in ipotesi di condanna della resistente al pagamento di somme di danaro per qualsiasi titolo, ridurre la loro quantificazione tenendo conto dell'invocata eccezione di decadenza parziale per pretese anteriori al 1 gennaio 2015 e delle ulteriori eccezioni sull'equità dell'indennità di cessazione del rapporto e sui criteri di calcolo avversari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Succinta esposizione dell'oggetto della causa e dello svolgimento del processo.
La MA. (d'ora in avanti, per brevità, ha Parte_1 CP_2
convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento di Controparte_1 somme dovute a vario titolo, a seguito del recesso della convenuta da un rapporto di agenzia, che la veva iniziato con la nel 2012, e cui poi era subentrata la CP_2 CP_3
, la quale ultima, con comunicazione del giugno 2020, esercitava il diritto di CP_1 recesso, con preavviso di sei mesi e scadenza del contratto al 31 dicembre 2020.
L'attrice -dopo aver precisato che, nonostante le diverse richieste e diffide in via stragiudiziale, non aveva mai ricevuto il riconoscimento delle proprie spettanze dalla
, che sosteneva di dover attendere la maturazione di alcuni affari con i clienti, CP_1 per poter calcolare correttamente provvigioni ed indennità dovute- ha, in particolare, rivendicato il pagamento dell'indennità di fine rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c. -o, in subordine, l'indennità per supplemento di clientela e per FIRR, prevista dalla contrattazione collettiva del settore- il versamento di somme a titolo di differenze provvigionali, calcolate dalla al 7%, anziché al 10%, come previsto contrattualmente, nonché CP_1
l'indennità per il patto di non concorrenza ex art. 1751bis c.c..
Costituitasi la convenuta , ha eccepito, quanto all'indennità di fine rapporto, che CP_1 la stessa non fosse dovuta, in assenza di tutti i presupposti applicativi di legge e, segnatamente, in mancanza di un persistente sostanziale vantaggio ricevuto dagli affari con i clienti procacciati dall'agente; in subordine, ha sostenuto che la stessa avrebbe dovuto essere calcolata esclusivamente con riferimento all'attività svolta dal 1° gennaio 2015, data di vigenza dell'ultimo contratto stipulato tra le parti, in quanto i precedenti (del 2012 e
2013), erano cessati e, quindi, l'attrice sarebbe incorsa nella decadenza annuale ex art. 1751
c.c.; con riferimento alle differenze provvigionali, ha sostenuto che la riduzione delle percentuali dal 10% al 7% era stata concordata tra la e tutti i suoi agenti CP_1
operanti sull'intero territorio italiano, ivi compresa la infine, quanto all'indennità per CP_2
patto di non concorrenza, ha sostenuto che la quantificazione operata dall'attrice non era corretta, avendo considerato una durata del rapporto superiore a 5 anni, mentre, in realtà - considerando il solo contratto del 2015- la durata era inferiore a tale limite (con calcolo al
50% anziché al 75%).
La causa è stata istruita tramite CTU e, all'esito, trattenuta in decisione a seguito di udienza
Pagina 3 di 9 svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.04.2025.
2. Diritto.
2.1. Unicità e durata del rapporto di agenzia;
eccezione di decadenza.
In via assolutamente preliminare, occorre rilevare come non vi sia contestazione -e, del resto, vi sia anche piena prova documentale (docc. 1 e 3 citazione;
docc. 2, 3 e 4 memoria
183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta)- sull'esistenza del rapporto di agenzia instaurato tra la e la , cui poi è subentrata l'odierna convenuta (doc. 2 CP_2 CP_3 CP_1 citazione), rapporto conclusosi a seguito del recesso esercitato da quest'ultima (doc.
4.02 citazione), a giugno del 2020, nel rispetto del termine di preavviso contrattuale di sei mesi, con scadenza quindi al 31.12.2020; del pari incontestato è che il rapporto si sia svolto regolarmente.
L'oggetto del presente giudizio è, come detto sopra, soltanto quanto spetterebbe all'agente proprio a seguito della cessazione del rapporto.
Non è accoglibile, sul punto, la tesi di parte convenuta, secondo cui debbano ritenersi già cessati i rapporti fondati sui contratti del 2012 e del 2013, ed iniziato un nuovo ed autonomo rapporto dal 1° gennaio 2015, con conseguente decadenza della a qualsiasi pretesa CP_2 economica fondata sui periodi antecedenti, per non avere manifestato l'intenzione di far valere i propri diritti entro l'anno dalla cessazione.
Invero, è facile rilevare come la norma citata parli di “rapporto” di agenzia, piuttosto che di contratto e come, nel caso di specie, ci si trovi chiaramente di fronte ad un rapporto unitario, protrattosi per diversi anni senza soluzione di continuità, in cui si sono soltanto susseguite diverse regolamentazioni pattizie.
Nel tempo, infatti, sono stati stipulati, il primo contratto in data 1.05.2012, il secondo del
2.09.2013 ed il terzo del 21.10.2013 -entrambi espressamente qualificati come seguito del contratto precedente e come “prosecuzione contrattuale senza apporto di modifiche”- e, infine, il contratto dell'1.05.2015, cui poi subentrava la (contratto che ha poi CP_1 subito alcune modifiche, nel 2019); si trattava, in tutti e quattro i casi, di contratti a tempo indeterminato, sicché, come detto, non vi è stata soluzione di continuità tra gli stessi, anche perché non vi è mai stata alcuna disdetta dei contratti precedenti, prima della conclusione dei nuovi;
tenuto anche conto della identità soggettiva ed oggettiva (stesso incarico e stesso
Pagina 4 di 9 ambito territoriale), fatte salve alcune modifiche pattizie, non può revocarsi in dubbio l'unicità e continuità del rapporto, che non si è mai interrotto, cosicché non è decorso il termine decadenziale invocato dalla convenuta.
Né -a fronte di tali chiari ed univoci elementi- può darsi rilievo decisivo in senso contrario al fatto che, al punto 1, lett. a) dell'accordo del 2015, si dica che il contratto “annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione”, poiché ciò non comporta l'interruzione del rapporto (che, lo si ripete, aveva il medesimo oggetto, ovvero la promozione di affari per conto della preponente, nell'ambito territoriale della regione Lombardia); del resto, come si rileva dal dato testuale, è chiaro come le parti si siano riferite all'annullamento delle precedenti regolamentazioni contrattuali (appunto, le “pattuizioni”) e non all'intero rapporto di agenzia.
Del resto, dovendosi interpretare i contratti anche in base alla condotta delle parti, compresa quella successiva alla loro conclusione (art. 1362, comma 2, c.c.) si deve riscontrare come, nella corrispondenza intercorsa tra , dopo la cessazione del rapporto, la CP_2 CP_1 convenuta mai abbia eccepito tale decadenza o sollevato questioni relative alla non continuità del rapporto di agenzia dal 2012 al 2020, limitandosi ad affermare di dover attendere la maturazione e riscossione di crediti da alcuni clienti, prima di poter procedere alla esatta quantificazione delle ultime provvigioni e dell'indennità di cessazione.
È poi ovvio come la conclusione qui accolta si riverberi anche sulla contestazione relativa alla quantificazione dell'indennità per patto di non concorrenza, determinando una durata del rapporto certamente superiore ai cinque anni (anche se, a ben vedere, laddove anche si fosse considerato soltanto l'ultimo contratto, la durata sarebbe comunque stata di sei anni, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020).
2.2. Indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c..
Disattesa dunque l'eccezione di decadenza, in relazione ai periodi contrattuali anteriori al
2015, la convenuta ha comunque contestato la debenza di qualunque indennità di fine rapporto, ritenendone non sussistenti i presupposti.
Secondo l'art. 1751, primo comma, c.c., l'indennità è dovuta a condizione che “l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” (evidenziazioni in grassetto nostre ndr).
Come risulta chiaro dal dettato normativo, mentre i due requisiti del procacciamento di
Pagina 5 di 9 nuovi clienti o dell'aumento del volume di affari di quelli già esistenti sono tra loro alternativi, uno di essi deve invece concorrere e cumularsi con quello della persistenza degli effetti positivi dell'opera dell'agente in favore del preponente;
ed è, peraltro, proprio quest'ultimo requisito che ha in particolare contestato l'odierna convenuta.
Tuttavia, la contestazione è smentita dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti svolti dal CTU, che sono assolutamente condivisibili, in quanto frutto di un approfondito e completo esame degli atti e dell'esatta applicazione delle norme tecniche in materia, nonché privi di vizi logici o tecnici.
Il consulente, Ing. ha acquisito documentazione contabile e commerciale Persona_1 prodotta da entrambe le parti e sulla cui provenienza, conformità e contenuto non è stata sollevata alcuna contestazione;
sicché, i dati oggettivi da lui esaminati e posti alla base delle proprie conclusioni, possono dirsi dimostrati e definitivamente acquisiti in giudizio.
Si ricorda che, secondo un orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte -come avvenuto nel caso di specie- esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni del consulente tecnico che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. sez. 1, n.
33742 del 16/11/2022 e n. 15147 del 11/06/2018; sez. 5, n. 11917 del 6/05/2021; sez. 6-3, n.
4352 del 14/02/2019).
Nella specie, poi, il rilievo principale mosso dalla difesa convenuta, secondo cui il CTU avrebbe errato nel considerare cumulativamente gli incrementi delle vendite e del fatturato derivanti dai clienti “plurimarca” e da quelli “monomarca”, mentre avrebbe dovuto scorporare questi ultimi, in quanto gestiti direttamente dalla preponente, non appare fondato, alla luce della documentazione in atti.
Come correttamente evidenziato dalla difesa attrice, supportata dalla documentazione contabile in atti, invero, risulta che i soggetti che, nel tempo, hanno aperto e gestito punti ControPa vendita “monomarca”, fossero tutti clienti a suo tempo procacciati dalla nei precedenti periodi di agenzia e, quindi, devono sicuramente considerarsi “nuovi clienti” procurati dall'agente e contribuiscono all'individuazione della base di calcolo per l'indennità di fine rapporto, sia ai fini della verifica dell'incremento della clientela, sia ai
Pagina 6 di 9 fini del sostanziale vantaggio ancora percepito dal preponente.
Una volta ritenuti sussistenti i presupposti per l'indennità, deve quindi recepirsi la quantificazione operata dal CTU -come detto non contestata quanto alla sua correttezza contabile- in complessivi € 85.826,75; su tale somma spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo;
la decorrenza deve individuarsi alla data di cessazione del rapporto (1.01.2021), quando diviene esigibile il diritto all'indennità.
Il riconoscimento dell'indennità determina l'assorbimento della domanda subordinata relativa al supplemento di clientela o alla FIRR.
2.3. Differenze provvigionali.
A proposito delle somme richieste da titolo di differenze provvigionali, va detto che CP_2
la convenuta non ne contesta l'an né la base di calcolo, ma soltanto l'applicazione della maggior percentuale del 10%, pretesa dall'attrice, sostenendo che, al contrario, sarebbero dovute nella minor misura del 7%, come da modifica contrattuale concordata.
Tale eccezione è però infondata, per mancanza di idonea prova scritta sull'asserita modifica contrattuale.
Invero, si tratta di circostanza che non è dimostrabile per testi (confermandosi, sul punto,
l'ordinanza del 7.05.2023, di inammissibilità delle prove orali formulate dalla convenuta, che, peraltro, non le ha esplicitamente reiterate in sede di conclusioni, decadendo perciò dalle stesse, cfr. Cass. n. 15029 del 31/05/2019; n. 10767 del 4/04/2022 e, da ultimo, n.
12791 del 13/05/2025).
E ciò, in primo luogo, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni contrattuali, come modificate in data 1.01.2019 (doc. 3 citazione), secondo cui “Nessuna modifica al presente accordo sarà valida ed efficace, salvo che sia contenuta in un atto scritto e firmato da entrambe le Parti”.
In secondo luogo, in base al combinato disposto degli artt. 1742, 2723 e 2725 c.c., secondo cui il contratto di agenzia è soggetto alla forma scritta ad probationem e, di conseguenza, lo sono anche eventuali patti aggiuntivi o modificativi, successivi alla stipula.
È poi priva di valenza probatoria la email datata 14.01.2020, prodotta dalla convenuta sub doc. 20 (allegata alla memoria 183 comma 6, n. 2 c.p.c.); a prescindere dal fatto che, ovviamente, non reca alcuna sottoscrizione o attestazione di ricezione, tanto meno di entrambe le parti, e non è quindi conforme alla citata previsione contrattuale, è stata comunque tempestivamente contestata dall'attrice, che ha negato di averla mai ricevuta.
Trattandosi di email semplice, non certificata, la stessa è invero priva di attestazione di
Pagina 7 di 9 consegna ed accettazione da parte del destinatario e, a ben vedere, non ne è certa nemmeno la data.
È bene ricordare che, per poter dare la prova documentale dell'esistenza, invio o ricezione di una email (soprattutto ove contestata), è necessario depositare non già una sua riproduzione grafica (come nella specie, in formato .pdf, equivalente ad una copia fotostatica dell'originale), ma il file del messaggio in formato elettronico (file con estensione .eml o .msg, a seconda del programma di gestione della posta utilizzato), poiché soltanto questo file consente di verificare tutti i dati rilevanti del messaggio di posta elettronica e, in particolare, l'indirizzo del destinatario, la data e l'ora dell'invio. In mancanza di tale prova, lo scritto può valere, al più, come proposta di modifica contrattuale proveniente dal preponente, ma priva di accettazione scritta da parte dell'agente.
Dovendosi, quindi, applicare la percentuale provvigionale pattuita del 10%, ed avendo la versato, per l'anno 2020, soltanto il 7%, deve essere riconosciuta in favore della CP_1
a differenza del 3%, calcolata dal CTU in € 10.855,87; su tale somma spettano gli CP_2 interessi legali, che, nella specie, decorrono dalle singole scadenze delle provvigioni.
2.4. Indennità per patto di non concorrenza ex art. 1751bis c.c..
La debenza di tale indennità non è stata contestata dalla convenuta, che ne ha soltanto eccepito l'erronea quantificazione da parte dell'attrice, per avere applicato la percentuale del
75%, anziché del 50%, sulla base di una durata contrattuale superiore ai cinque anni;
sul punto, si rimanda a quanto già detto al paragrafo 2.1, in fine, sulla unicità del rapporto e sulla sua durata complessiva.
Una volta affermato il criterio corretto per il calcolo, si rimanda alla quantificazione operata dal CTU, anch'essa assolutamente esatta e priva di errori, oltre che non contestata dalle parti, in complessivi € 7.006,47; anche tale somma è produttiva di interessi legali, dalla data di cessazione del rapporto (1.01.2021) al saldo effettivo.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la decisionale), oltre spese
Pagina 8 di 9 generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
All'attrice spetta inoltre il rimborso delle spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria) per € 786,00.
Anche le spese di CTU –come già liquidate con decreto del GU in data 18.03.2024– devono essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 54089/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie le domande principali di parte attrice e, per l'effetto, condanna Contro al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle seguenti somme:
[...]
• € 85.826,75, oltre interessi legali dall'1.01.2021, al saldo effettivo, a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
• € 10.855,87, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di differenze provvigionali per il 2020;
• € 7.006,47, oltre interessi legali dall'1.01.2021 al saldo effettivo, a titolo di indennità per patto di non concorrenza ex art. 1751bis c.c.;
- dichiara assorbita la domanda subordinata di pagamento dell'indennità suppletiva e di
FIRR; Contro
- condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice CP_1 Pt_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 786,00 per rimborso spese vive;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GU – definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
Così deciso in Roma, in data 5/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 54089/2021 del R.G., pendente tra
MA. (C.F. ), con l'Avv. SISTI Parte_1 P.IVA_1
LORENZO,
PARTE ATTRICE
E
C.F. ), con l'Avv. GHERA FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Agenzia.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere all'attrice la somma di € 85.826,75 - o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di saldo dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., così come quantificata dal CTU, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 7.006,47, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di
Pagina 1 di 9 giustizia e di equità, a titolo di indennità per il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c., così come quantificata dal CTU, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 10.855,87, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
I.V.A. e accessori di legge, a titolo di differenze provvigionali, anche per storni illegittimamente applicati, così come quantificata dal CTU, per i motivi di cui sopra
In via subordinata (sulla sola indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.)
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere all'attrice la somma di € 2.008,33, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, a titolo di FIRR e la somma di € 25.412,58, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, e la somma di € 16.662,92, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità meritocratica, così come quantificate dal CTU, per i motivi di cui sopra
In ogni caso
Con interessi dal dovuto al saldo e accessori di legge, nonché con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Previo, occorrendo, ordine alla convenuta di esibire, anche ai sensi dell'art. 1749 c.c., o comunque ai sensi dell'art. 210 c.p.c. gli estratti conto provvigionali dal I Trimestre 2021 sino all'integrale maturazione dei crediti provvigionali dell'agente
Con esplicita riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire ed articolare capitoli di prova e con riserva di indicare le generalità dei testi.»
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: nel merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nella presente memoria e, comunque, perché carente di prova;
in subordine, in ipotesi di condanna della resistente al pagamento di somme di danaro per qualsiasi titolo, ridurre la loro quantificazione tenendo conto dell'invocata eccezione di decadenza parziale per pretese anteriori al 1 gennaio 2015 e delle ulteriori eccezioni sull'equità dell'indennità di cessazione del rapporto e sui criteri di calcolo avversari.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Succinta esposizione dell'oggetto della causa e dello svolgimento del processo.
La MA. (d'ora in avanti, per brevità, ha Parte_1 CP_2
convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento di Controparte_1 somme dovute a vario titolo, a seguito del recesso della convenuta da un rapporto di agenzia, che la veva iniziato con la nel 2012, e cui poi era subentrata la CP_2 CP_3
, la quale ultima, con comunicazione del giugno 2020, esercitava il diritto di CP_1 recesso, con preavviso di sei mesi e scadenza del contratto al 31 dicembre 2020.
L'attrice -dopo aver precisato che, nonostante le diverse richieste e diffide in via stragiudiziale, non aveva mai ricevuto il riconoscimento delle proprie spettanze dalla
, che sosteneva di dover attendere la maturazione di alcuni affari con i clienti, CP_1 per poter calcolare correttamente provvigioni ed indennità dovute- ha, in particolare, rivendicato il pagamento dell'indennità di fine rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c. -o, in subordine, l'indennità per supplemento di clientela e per FIRR, prevista dalla contrattazione collettiva del settore- il versamento di somme a titolo di differenze provvigionali, calcolate dalla al 7%, anziché al 10%, come previsto contrattualmente, nonché CP_1
l'indennità per il patto di non concorrenza ex art. 1751bis c.c..
Costituitasi la convenuta , ha eccepito, quanto all'indennità di fine rapporto, che CP_1 la stessa non fosse dovuta, in assenza di tutti i presupposti applicativi di legge e, segnatamente, in mancanza di un persistente sostanziale vantaggio ricevuto dagli affari con i clienti procacciati dall'agente; in subordine, ha sostenuto che la stessa avrebbe dovuto essere calcolata esclusivamente con riferimento all'attività svolta dal 1° gennaio 2015, data di vigenza dell'ultimo contratto stipulato tra le parti, in quanto i precedenti (del 2012 e
2013), erano cessati e, quindi, l'attrice sarebbe incorsa nella decadenza annuale ex art. 1751
c.c.; con riferimento alle differenze provvigionali, ha sostenuto che la riduzione delle percentuali dal 10% al 7% era stata concordata tra la e tutti i suoi agenti CP_1
operanti sull'intero territorio italiano, ivi compresa la infine, quanto all'indennità per CP_2
patto di non concorrenza, ha sostenuto che la quantificazione operata dall'attrice non era corretta, avendo considerato una durata del rapporto superiore a 5 anni, mentre, in realtà - considerando il solo contratto del 2015- la durata era inferiore a tale limite (con calcolo al
50% anziché al 75%).
La causa è stata istruita tramite CTU e, all'esito, trattenuta in decisione a seguito di udienza
Pagina 3 di 9 svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.04.2025.
2. Diritto.
2.1. Unicità e durata del rapporto di agenzia;
eccezione di decadenza.
In via assolutamente preliminare, occorre rilevare come non vi sia contestazione -e, del resto, vi sia anche piena prova documentale (docc. 1 e 3 citazione;
docc. 2, 3 e 4 memoria
183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta)- sull'esistenza del rapporto di agenzia instaurato tra la e la , cui poi è subentrata l'odierna convenuta (doc. 2 CP_2 CP_3 CP_1 citazione), rapporto conclusosi a seguito del recesso esercitato da quest'ultima (doc.
4.02 citazione), a giugno del 2020, nel rispetto del termine di preavviso contrattuale di sei mesi, con scadenza quindi al 31.12.2020; del pari incontestato è che il rapporto si sia svolto regolarmente.
L'oggetto del presente giudizio è, come detto sopra, soltanto quanto spetterebbe all'agente proprio a seguito della cessazione del rapporto.
Non è accoglibile, sul punto, la tesi di parte convenuta, secondo cui debbano ritenersi già cessati i rapporti fondati sui contratti del 2012 e del 2013, ed iniziato un nuovo ed autonomo rapporto dal 1° gennaio 2015, con conseguente decadenza della a qualsiasi pretesa CP_2 economica fondata sui periodi antecedenti, per non avere manifestato l'intenzione di far valere i propri diritti entro l'anno dalla cessazione.
Invero, è facile rilevare come la norma citata parli di “rapporto” di agenzia, piuttosto che di contratto e come, nel caso di specie, ci si trovi chiaramente di fronte ad un rapporto unitario, protrattosi per diversi anni senza soluzione di continuità, in cui si sono soltanto susseguite diverse regolamentazioni pattizie.
Nel tempo, infatti, sono stati stipulati, il primo contratto in data 1.05.2012, il secondo del
2.09.2013 ed il terzo del 21.10.2013 -entrambi espressamente qualificati come seguito del contratto precedente e come “prosecuzione contrattuale senza apporto di modifiche”- e, infine, il contratto dell'1.05.2015, cui poi subentrava la (contratto che ha poi CP_1 subito alcune modifiche, nel 2019); si trattava, in tutti e quattro i casi, di contratti a tempo indeterminato, sicché, come detto, non vi è stata soluzione di continuità tra gli stessi, anche perché non vi è mai stata alcuna disdetta dei contratti precedenti, prima della conclusione dei nuovi;
tenuto anche conto della identità soggettiva ed oggettiva (stesso incarico e stesso
Pagina 4 di 9 ambito territoriale), fatte salve alcune modifiche pattizie, non può revocarsi in dubbio l'unicità e continuità del rapporto, che non si è mai interrotto, cosicché non è decorso il termine decadenziale invocato dalla convenuta.
Né -a fronte di tali chiari ed univoci elementi- può darsi rilievo decisivo in senso contrario al fatto che, al punto 1, lett. a) dell'accordo del 2015, si dica che il contratto “annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione”, poiché ciò non comporta l'interruzione del rapporto (che, lo si ripete, aveva il medesimo oggetto, ovvero la promozione di affari per conto della preponente, nell'ambito territoriale della regione Lombardia); del resto, come si rileva dal dato testuale, è chiaro come le parti si siano riferite all'annullamento delle precedenti regolamentazioni contrattuali (appunto, le “pattuizioni”) e non all'intero rapporto di agenzia.
Del resto, dovendosi interpretare i contratti anche in base alla condotta delle parti, compresa quella successiva alla loro conclusione (art. 1362, comma 2, c.c.) si deve riscontrare come, nella corrispondenza intercorsa tra , dopo la cessazione del rapporto, la CP_2 CP_1 convenuta mai abbia eccepito tale decadenza o sollevato questioni relative alla non continuità del rapporto di agenzia dal 2012 al 2020, limitandosi ad affermare di dover attendere la maturazione e riscossione di crediti da alcuni clienti, prima di poter procedere alla esatta quantificazione delle ultime provvigioni e dell'indennità di cessazione.
È poi ovvio come la conclusione qui accolta si riverberi anche sulla contestazione relativa alla quantificazione dell'indennità per patto di non concorrenza, determinando una durata del rapporto certamente superiore ai cinque anni (anche se, a ben vedere, laddove anche si fosse considerato soltanto l'ultimo contratto, la durata sarebbe comunque stata di sei anni, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020).
2.2. Indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c..
Disattesa dunque l'eccezione di decadenza, in relazione ai periodi contrattuali anteriori al
2015, la convenuta ha comunque contestato la debenza di qualunque indennità di fine rapporto, ritenendone non sussistenti i presupposti.
Secondo l'art. 1751, primo comma, c.c., l'indennità è dovuta a condizione che “l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” (evidenziazioni in grassetto nostre ndr).
Come risulta chiaro dal dettato normativo, mentre i due requisiti del procacciamento di
Pagina 5 di 9 nuovi clienti o dell'aumento del volume di affari di quelli già esistenti sono tra loro alternativi, uno di essi deve invece concorrere e cumularsi con quello della persistenza degli effetti positivi dell'opera dell'agente in favore del preponente;
ed è, peraltro, proprio quest'ultimo requisito che ha in particolare contestato l'odierna convenuta.
Tuttavia, la contestazione è smentita dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti svolti dal CTU, che sono assolutamente condivisibili, in quanto frutto di un approfondito e completo esame degli atti e dell'esatta applicazione delle norme tecniche in materia, nonché privi di vizi logici o tecnici.
Il consulente, Ing. ha acquisito documentazione contabile e commerciale Persona_1 prodotta da entrambe le parti e sulla cui provenienza, conformità e contenuto non è stata sollevata alcuna contestazione;
sicché, i dati oggettivi da lui esaminati e posti alla base delle proprie conclusioni, possono dirsi dimostrati e definitivamente acquisiti in giudizio.
Si ricorda che, secondo un orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte -come avvenuto nel caso di specie- esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni del consulente tecnico che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. sez. 1, n.
33742 del 16/11/2022 e n. 15147 del 11/06/2018; sez. 5, n. 11917 del 6/05/2021; sez. 6-3, n.
4352 del 14/02/2019).
Nella specie, poi, il rilievo principale mosso dalla difesa convenuta, secondo cui il CTU avrebbe errato nel considerare cumulativamente gli incrementi delle vendite e del fatturato derivanti dai clienti “plurimarca” e da quelli “monomarca”, mentre avrebbe dovuto scorporare questi ultimi, in quanto gestiti direttamente dalla preponente, non appare fondato, alla luce della documentazione in atti.
Come correttamente evidenziato dalla difesa attrice, supportata dalla documentazione contabile in atti, invero, risulta che i soggetti che, nel tempo, hanno aperto e gestito punti ControPa vendita “monomarca”, fossero tutti clienti a suo tempo procacciati dalla nei precedenti periodi di agenzia e, quindi, devono sicuramente considerarsi “nuovi clienti” procurati dall'agente e contribuiscono all'individuazione della base di calcolo per l'indennità di fine rapporto, sia ai fini della verifica dell'incremento della clientela, sia ai
Pagina 6 di 9 fini del sostanziale vantaggio ancora percepito dal preponente.
Una volta ritenuti sussistenti i presupposti per l'indennità, deve quindi recepirsi la quantificazione operata dal CTU -come detto non contestata quanto alla sua correttezza contabile- in complessivi € 85.826,75; su tale somma spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo;
la decorrenza deve individuarsi alla data di cessazione del rapporto (1.01.2021), quando diviene esigibile il diritto all'indennità.
Il riconoscimento dell'indennità determina l'assorbimento della domanda subordinata relativa al supplemento di clientela o alla FIRR.
2.3. Differenze provvigionali.
A proposito delle somme richieste da titolo di differenze provvigionali, va detto che CP_2
la convenuta non ne contesta l'an né la base di calcolo, ma soltanto l'applicazione della maggior percentuale del 10%, pretesa dall'attrice, sostenendo che, al contrario, sarebbero dovute nella minor misura del 7%, come da modifica contrattuale concordata.
Tale eccezione è però infondata, per mancanza di idonea prova scritta sull'asserita modifica contrattuale.
Invero, si tratta di circostanza che non è dimostrabile per testi (confermandosi, sul punto,
l'ordinanza del 7.05.2023, di inammissibilità delle prove orali formulate dalla convenuta, che, peraltro, non le ha esplicitamente reiterate in sede di conclusioni, decadendo perciò dalle stesse, cfr. Cass. n. 15029 del 31/05/2019; n. 10767 del 4/04/2022 e, da ultimo, n.
12791 del 13/05/2025).
E ciò, in primo luogo, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni contrattuali, come modificate in data 1.01.2019 (doc. 3 citazione), secondo cui “Nessuna modifica al presente accordo sarà valida ed efficace, salvo che sia contenuta in un atto scritto e firmato da entrambe le Parti”.
In secondo luogo, in base al combinato disposto degli artt. 1742, 2723 e 2725 c.c., secondo cui il contratto di agenzia è soggetto alla forma scritta ad probationem e, di conseguenza, lo sono anche eventuali patti aggiuntivi o modificativi, successivi alla stipula.
È poi priva di valenza probatoria la email datata 14.01.2020, prodotta dalla convenuta sub doc. 20 (allegata alla memoria 183 comma 6, n. 2 c.p.c.); a prescindere dal fatto che, ovviamente, non reca alcuna sottoscrizione o attestazione di ricezione, tanto meno di entrambe le parti, e non è quindi conforme alla citata previsione contrattuale, è stata comunque tempestivamente contestata dall'attrice, che ha negato di averla mai ricevuta.
Trattandosi di email semplice, non certificata, la stessa è invero priva di attestazione di
Pagina 7 di 9 consegna ed accettazione da parte del destinatario e, a ben vedere, non ne è certa nemmeno la data.
È bene ricordare che, per poter dare la prova documentale dell'esistenza, invio o ricezione di una email (soprattutto ove contestata), è necessario depositare non già una sua riproduzione grafica (come nella specie, in formato .pdf, equivalente ad una copia fotostatica dell'originale), ma il file del messaggio in formato elettronico (file con estensione .eml o .msg, a seconda del programma di gestione della posta utilizzato), poiché soltanto questo file consente di verificare tutti i dati rilevanti del messaggio di posta elettronica e, in particolare, l'indirizzo del destinatario, la data e l'ora dell'invio. In mancanza di tale prova, lo scritto può valere, al più, come proposta di modifica contrattuale proveniente dal preponente, ma priva di accettazione scritta da parte dell'agente.
Dovendosi, quindi, applicare la percentuale provvigionale pattuita del 10%, ed avendo la versato, per l'anno 2020, soltanto il 7%, deve essere riconosciuta in favore della CP_1
a differenza del 3%, calcolata dal CTU in € 10.855,87; su tale somma spettano gli CP_2 interessi legali, che, nella specie, decorrono dalle singole scadenze delle provvigioni.
2.4. Indennità per patto di non concorrenza ex art. 1751bis c.c..
La debenza di tale indennità non è stata contestata dalla convenuta, che ne ha soltanto eccepito l'erronea quantificazione da parte dell'attrice, per avere applicato la percentuale del
75%, anziché del 50%, sulla base di una durata contrattuale superiore ai cinque anni;
sul punto, si rimanda a quanto già detto al paragrafo 2.1, in fine, sulla unicità del rapporto e sulla sua durata complessiva.
Una volta affermato il criterio corretto per il calcolo, si rimanda alla quantificazione operata dal CTU, anch'essa assolutamente esatta e priva di errori, oltre che non contestata dalle parti, in complessivi € 7.006,47; anche tale somma è produttiva di interessi legali, dalla data di cessazione del rapporto (1.01.2021) al saldo effettivo.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la decisionale), oltre spese
Pagina 8 di 9 generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
All'attrice spetta inoltre il rimborso delle spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria) per € 786,00.
Anche le spese di CTU –come già liquidate con decreto del GU in data 18.03.2024– devono essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 54089/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie le domande principali di parte attrice e, per l'effetto, condanna Contro al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle seguenti somme:
[...]
• € 85.826,75, oltre interessi legali dall'1.01.2021, al saldo effettivo, a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
• € 10.855,87, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, a titolo di differenze provvigionali per il 2020;
• € 7.006,47, oltre interessi legali dall'1.01.2021 al saldo effettivo, a titolo di indennità per patto di non concorrenza ex art. 1751bis c.c.;
- dichiara assorbita la domanda subordinata di pagamento dell'indennità suppletiva e di
FIRR; Contro
- condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice CP_1 Pt_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 786,00 per rimborso spese vive;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GU – definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
Così deciso in Roma, in data 5/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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