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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 3463/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto "enfiteusi" e vertente
TRA
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
CE (AV) al Corso Amendola snc (C.F.: – P.IVA: ), P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Papparella
E
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
, c.f. , nato il [...] a rappresentato Controparte_1 C.F._1 Parte_1
dall'Avv. Marica Grande
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, preliminarmente eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Controparte_1
Sant'Angelo, proponeva formale opposizione avverso il D.I. n. 115/2019 con il quale il Parte_1 gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 421,22 quali libelli enfiteutici.
[...]
Con sentenza n. 376/2023 del 20.06.2023, il Giudice di pace adito si dichiarava incompetente per materia, assegnando 90 giorni dalla notifica per la riassunzione della causa davanti.
Con comparsa in riassunzione il riassumeva il giudizio chiedendo, Parte_1 preliminarmente, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del per la liquidazione degli usi civici. Nel merito deduceva l'infondatezza CP_2 dell'opposizione.
, in risposta, deduceva che il giudizio di opposizione andava necessariamente Controparte_1 incardinato dinanzi all'autorità che aveva emesso il decreto ingiuntivo e pertanto davanti al giudice di pace ribadendo tuttavia che, ove l'incompetenza del giudice sia diretta conseguenza della errata proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, in caso di opposizione, il giudice erroneamente adito poiché non competente ad emettere il decreto con ordinanza dovrà concludere il processo dichiarando la propria incompetenza ovvero accogliere la eccezione di incompetenza sollevata dalle parti e, per l'effetto, revocare il decreto divenuto oggetto di opposizione. Si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di declaratoria implicita di nullità del decreto ingiuntivo «nell'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione, senza dichiarare nullo il decreto, ma prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime» (Cass. 1372/2016; Cass. Ord. 10687/2005).
In sintesi, eccepiva, preliminarmente, la nullità in radice del decreto ingiuntivo di causa, poiché emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi che ab origine non era competente a pronunciarsi sulla materia de qua, e con l'ulteriore conseguenza che il giudizio 'riassunto' dinanzi al tribunale ordinario è un ordinario giudizio di cognizione ma non può considerarsi la prosecuzione della opposizione al decreto ingiuntivo.
In ogni caso, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'infondatezza della pretesa per i motivi esposti in comparsa.
All'udienza del 10.12.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Va, invero, rilevato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2019 emesso dal Giudice di pace, ha chiesto: Controparte_1
“accertare e dichiarare la sottoposizione alla legittimazione dei fondi de quibus;
accertare e dichiarare la inesistenza di atti comprovanti la nascita del diritto in capo alle parti in causa e che quelli azionati risultano generici, privi di fondamento e non idonei a fondare la pretesa creditoria;
accertare e dichiarare l'intervenuta interversio possessionis in favore dell'odierno opponente;
accertare e dichiarare la usucapio libertatis nonché l'usucapione ordinaria intervenuta per mancato
pagamento oltre venti anni della prestazione periodica;
accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente opposto nei termini di legge;
accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente opposto nei termini di legge;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo Controparte_1 per maturata usucapione del terreno Foglio 15, p.lle 35, 36, 37 e, per l'effetto, ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
in via gradata rideterminare il canone richiesto dal Comune di ” Parte_1
Le controversie relative al pagamento del libello di enfiteusi su terreni gravati da usi civici rientrano nella giurisdizione esclusiva del Commissario per la liquidazione degli usi civici, non del Tribunale ordinario.
L'enfiteusi è un diritto reale che comporta il pagamento di un canone (libello) al proprietario del fondo. Quando il fondo è gravato da usi civici (diritti collettivi di godimento su terre demaniali civiche), ogni questione che incide sulla natura del bene — la cosiddetta qualitas soli — rientra nella competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
La Corte di Cassazione e le Sezioni Unite hanno chiarito che:
• Le controversie riguardanti canoni enfiteutici su terreni civici, la loro rivalutazione o il capitale di affrancazione, sono di competenza del Commissario.
• Anche quando la questione appare come una semplice richiesta di pagamento, se riguarda terreni gravati da uso civico, la giurisdizione è del Commissario e non del giudice ordinario.
• Il Tribunale ordinario interviene solo se il rapporto è ormai affrancato e il terreno ha perso la natura civica.
Pertanto, ogni controversia che incide sulla natura pubblica del terreno (qualitas soli) o sui diritti civici collegati (compresi i canoni enfiteutici) è devoluta al Commissario. Questo vale anche se la domanda è formulata come una richiesta di pagamento da parte del Pt_1
Giova ricordare che il libello enfiteutico è il canone periodico che l'enfiteuta paga al concedente
(in questo caso il Comune). È un rapporto di diritto reale di godimento, tipico dell'enfiteusi, che può riguardare qualsiasi fondo, anche privato. L'uso civico è, invece, un diritto collettivo della comunità su terre demaniali civiche (pascolo, legnatico, semina, ecc.). È un vincolo pubblico sulla qualitas soli, cioè sulla natura del bene. La giurisdizione appartiene, quindi, al Commissario agli usi civici non perché il libello sia di per sé un uso civico, ma perché molti terreni comunali concessi in enfiteusi derivano da terre di origine civica.
Ogni controversia che incide sulla natura del bene (se è civico o no, se è affrancabile, se il canone
è dovuto) rientra nella giurisdizione del Commissario. Ne deriva che oggetto della verifica non è il libello in sé, ma il fatto che il pagamento del libello presuppone che il fondo sia ancora gravato da uso civico.
Se la controversia riguarda solo il rapporto obbligatorio (es. un terreno già affrancato, ormai allodiale, dove resta solo un canone privato), la giurisdizione è del Tribunale ordinario.
Se invece la controversia, come nel caso di specie, implica accertare la natura civica del bene o la permanenza del vincolo (cioè la qualitas soli), la giurisdizione è del Commissario agli usi civici.
La Cassazione ha chiarito più volte che le controversie sui canoni enfiteutici (libello) relativi a terreni gravati da usi civici rientrano nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, perché incidono sulla qualitas soli (cioè sulla natura civica del bene). Solo se il terreno
è stato affrancato e non è più civico, la competenza passa al Tribunale ordinario (cfr. Cassazione,
Sez. II Civile, ord. n. 1001 del 15 gennaio 2025; Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 3588/2024 che hanno confermato che ogni controversia che incide sulla natura civica del terreno (usi civici, enfiteusi, legittimazioni, affrancazioni) è devoluta al Commissario. Il Tribunale ordinario interviene solo se il bene è ormai libero da vincoli civici).
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Commissario agli usi civici.
La declaratoria di difetto di giurisdizione, determina l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso, poiché, appartenendo la materia alla giurisdizione del agli usi civici, il CP_2 giudice ordinario non ha potere di emettere il decreto in questione che è tamquam non esset (cioè privo di effetti), perché emesso da un giudice privo di giurisdizione funzionale.
La reciproca soccombenza -sulla questione di giurisdizione e di competenza- giustifica la compensazione delle spese di lite.
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Commissario agli usi civici;
annulla il decreto ingiuntivo;
compensa le spese di lite.
Avellino, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
Il tribunale nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 3463/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto "enfiteusi" e vertente
TRA
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
CE (AV) al Corso Amendola snc (C.F.: – P.IVA: ), P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Papparella
E
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
, c.f. , nato il [...] a rappresentato Controparte_1 C.F._1 Parte_1
dall'Avv. Marica Grande
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, preliminarmente eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Controparte_1
Sant'Angelo, proponeva formale opposizione avverso il D.I. n. 115/2019 con il quale il Parte_1 gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 421,22 quali libelli enfiteutici.
[...]
Con sentenza n. 376/2023 del 20.06.2023, il Giudice di pace adito si dichiarava incompetente per materia, assegnando 90 giorni dalla notifica per la riassunzione della causa davanti.
Con comparsa in riassunzione il riassumeva il giudizio chiedendo, Parte_1 preliminarmente, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del per la liquidazione degli usi civici. Nel merito deduceva l'infondatezza CP_2 dell'opposizione.
, in risposta, deduceva che il giudizio di opposizione andava necessariamente Controparte_1 incardinato dinanzi all'autorità che aveva emesso il decreto ingiuntivo e pertanto davanti al giudice di pace ribadendo tuttavia che, ove l'incompetenza del giudice sia diretta conseguenza della errata proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, in caso di opposizione, il giudice erroneamente adito poiché non competente ad emettere il decreto con ordinanza dovrà concludere il processo dichiarando la propria incompetenza ovvero accogliere la eccezione di incompetenza sollevata dalle parti e, per l'effetto, revocare il decreto divenuto oggetto di opposizione. Si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di declaratoria implicita di nullità del decreto ingiuntivo «nell'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione, senza dichiarare nullo il decreto, ma prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime» (Cass. 1372/2016; Cass. Ord. 10687/2005).
In sintesi, eccepiva, preliminarmente, la nullità in radice del decreto ingiuntivo di causa, poiché emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi che ab origine non era competente a pronunciarsi sulla materia de qua, e con l'ulteriore conseguenza che il giudizio 'riassunto' dinanzi al tribunale ordinario è un ordinario giudizio di cognizione ma non può considerarsi la prosecuzione della opposizione al decreto ingiuntivo.
In ogni caso, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'infondatezza della pretesa per i motivi esposti in comparsa.
All'udienza del 10.12.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Va, invero, rilevato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2019 emesso dal Giudice di pace, ha chiesto: Controparte_1
“accertare e dichiarare la sottoposizione alla legittimazione dei fondi de quibus;
accertare e dichiarare la inesistenza di atti comprovanti la nascita del diritto in capo alle parti in causa e che quelli azionati risultano generici, privi di fondamento e non idonei a fondare la pretesa creditoria;
accertare e dichiarare l'intervenuta interversio possessionis in favore dell'odierno opponente;
accertare e dichiarare la usucapio libertatis nonché l'usucapione ordinaria intervenuta per mancato
pagamento oltre venti anni della prestazione periodica;
accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente opposto nei termini di legge;
accertare e dichiarare la mancata azione di ricognizione da parte dell'Ente opposto nei termini di legge;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. è proprietario esclusivo Controparte_1 per maturata usucapione del terreno Foglio 15, p.lle 35, 36, 37 e, per l'effetto, ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
in via gradata rideterminare il canone richiesto dal Comune di ” Parte_1
Le controversie relative al pagamento del libello di enfiteusi su terreni gravati da usi civici rientrano nella giurisdizione esclusiva del Commissario per la liquidazione degli usi civici, non del Tribunale ordinario.
L'enfiteusi è un diritto reale che comporta il pagamento di un canone (libello) al proprietario del fondo. Quando il fondo è gravato da usi civici (diritti collettivi di godimento su terre demaniali civiche), ogni questione che incide sulla natura del bene — la cosiddetta qualitas soli — rientra nella competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
La Corte di Cassazione e le Sezioni Unite hanno chiarito che:
• Le controversie riguardanti canoni enfiteutici su terreni civici, la loro rivalutazione o il capitale di affrancazione, sono di competenza del Commissario.
• Anche quando la questione appare come una semplice richiesta di pagamento, se riguarda terreni gravati da uso civico, la giurisdizione è del Commissario e non del giudice ordinario.
• Il Tribunale ordinario interviene solo se il rapporto è ormai affrancato e il terreno ha perso la natura civica.
Pertanto, ogni controversia che incide sulla natura pubblica del terreno (qualitas soli) o sui diritti civici collegati (compresi i canoni enfiteutici) è devoluta al Commissario. Questo vale anche se la domanda è formulata come una richiesta di pagamento da parte del Pt_1
Giova ricordare che il libello enfiteutico è il canone periodico che l'enfiteuta paga al concedente
(in questo caso il Comune). È un rapporto di diritto reale di godimento, tipico dell'enfiteusi, che può riguardare qualsiasi fondo, anche privato. L'uso civico è, invece, un diritto collettivo della comunità su terre demaniali civiche (pascolo, legnatico, semina, ecc.). È un vincolo pubblico sulla qualitas soli, cioè sulla natura del bene. La giurisdizione appartiene, quindi, al Commissario agli usi civici non perché il libello sia di per sé un uso civico, ma perché molti terreni comunali concessi in enfiteusi derivano da terre di origine civica.
Ogni controversia che incide sulla natura del bene (se è civico o no, se è affrancabile, se il canone
è dovuto) rientra nella giurisdizione del Commissario. Ne deriva che oggetto della verifica non è il libello in sé, ma il fatto che il pagamento del libello presuppone che il fondo sia ancora gravato da uso civico.
Se la controversia riguarda solo il rapporto obbligatorio (es. un terreno già affrancato, ormai allodiale, dove resta solo un canone privato), la giurisdizione è del Tribunale ordinario.
Se invece la controversia, come nel caso di specie, implica accertare la natura civica del bene o la permanenza del vincolo (cioè la qualitas soli), la giurisdizione è del Commissario agli usi civici.
La Cassazione ha chiarito più volte che le controversie sui canoni enfiteutici (libello) relativi a terreni gravati da usi civici rientrano nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, perché incidono sulla qualitas soli (cioè sulla natura civica del bene). Solo se il terreno
è stato affrancato e non è più civico, la competenza passa al Tribunale ordinario (cfr. Cassazione,
Sez. II Civile, ord. n. 1001 del 15 gennaio 2025; Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 3588/2024 che hanno confermato che ogni controversia che incide sulla natura civica del terreno (usi civici, enfiteusi, legittimazioni, affrancazioni) è devoluta al Commissario. Il Tribunale ordinario interviene solo se il bene è ormai libero da vincoli civici).
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Commissario agli usi civici.
La declaratoria di difetto di giurisdizione, determina l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso, poiché, appartenendo la materia alla giurisdizione del agli usi civici, il CP_2 giudice ordinario non ha potere di emettere il decreto in questione che è tamquam non esset (cioè privo di effetti), perché emesso da un giudice privo di giurisdizione funzionale.
La reciproca soccombenza -sulla questione di giurisdizione e di competenza- giustifica la compensazione delle spese di lite.
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Commissario agli usi civici;
annulla il decreto ingiuntivo;
compensa le spese di lite.
Avellino, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio