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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 22531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22531 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI SC, nato ad [...], [...], difeso dall'avv. Ettore Marcarelli avverso la sentenza del 14/10/2024 del Tribunale di Benevento letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Eugenia Oggero 'lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Luca Tannpieri, ha chiesto che sia disposto annullamento senza rinvio della decisione impugnata, limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza Tribunale di Benevento de 14 ottobre 2024, previa revoca del decreto penale di condanna ritualmente opposto, ha condannato ZI alla pena di trecento euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 656 cod. pen., per avere, durante il periodó di emergenza pandemica, postato, in data 13 gennaio 2022, un selfie sul social Facebook che lo ritraeva all'interno del Tribunale di Benevento, nell'atto di affermare: «In Tribunale senza green pass né tampone. Aggirato un intero servizio d'ordine. Nulla è impossibile. E la prossima volta porto pure Fiocco rosso, il mio cagnolone taglia XXL». Penale Sent. Sez. 1 Num. 22531 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 23/05/2025 In tale modo, egli aveva rappresentato che i controlli per l'accesso al palazzo di giustizia risultavano omessi o superficiali, per essere riuscito a superarli, mediante l'esibizione fraudolenta di green pass, diffondendo notizie false e tendenziose, idonee a suscitare allarme e turbare l'ordine pubblico. All'esito dell'istruttoria, gli addetti al servizio di controllo, è emerso che GE US e FA De AP hanno effettuato regolari controlli al varco di accesso del Tribunale, verificando il possesso, da parte di ZI, del tesserino professionale di avvocato, del documento di identità e del green pass, la cui validità è stata accertata mediante l'apposita applicazione;
l'osservanza della procedura risultava altresì riscontrata attraverso le immagini delle telecamere installate in loco, la cui registrazione era stata visionata dal luogotenente Esposito, che aveva riferito sul punto. Alla luce del descritto compendio istruttorio, il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 656 cod. pen., osservando che la diffusione, tramite social media, della notizia relativa all'avvenuto aggiramento del sistema di controlli anti-pandemici da parte di un soggetto qualificato, asseritamente entrato, omettendo l'esibizione del green pass, all'interno del palazzo di giustizia, ha arrecato pericolo di turbamento dell'ordine e della tranquillità pubblica, in un periodo in cui il timore del virus era gravemente avvertito presso la popolazione. È stata irrogata la pena di euro 300,00 di ammenda, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa di SC ZI, articolando i seguenti profili di censura, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. •2.1. Con un primo motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato. Il ricorrente sembra ventilare che la pubblicazione sul social media Facebook avrebbe riguardato la notizia relativa all'interrogatorio di garanzia cui il ricorrente era stato chiamato ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. e quindi la frase sarebbe da riferirsi al contenuto dell'accusa rivoltagli, afferendo alla notizia del suo interrogatorio, non già a quanto accaduto all'accesso in tribunale. In ogni caso - osserva il ricorrente - non vi sarebbe prova della riferibilità della pubblicazione del post, in quanto a tale fine non sarebbe sufficiente la titolarità in capo allo stesso del relativo account. 2.2. Con un secondo profilo, in parte reiterativo del primo, deduce la violazione art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamentando l'insufficiente prova circa la paternità della 2 pubblicazione del post: certamente ZI è stato l'autore dello scatto fotografico, ma non è stata provata la riconducibilità del post, e quindi della relativa pubblicazione, all'azione cosciente dell'imputato. .Di conseguenza, si insta per l'annullamento della decisione impugnata. 2.3. Con un terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., traendo tale richiesta dai caratteri della condotta, espressione di mera goliardia, dalla assenza di pericolosità della medesima, dalla mancata provocazione di allarme dalla pubblicazione della notizia che, in sostanza, non aveva conosciuto reale diffusione fino alla pubblicazione del post relativo alla convocazione di ZI per l'interrogatorio ex art. 350 cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto che sia disposto annullamento senza rinvio della decisione impugnata, limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. 4. La difesa ha depositato memoria in data 15 maggio 2025, richiamando i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., mentre deve essere rigettato nel resto. 1.1. Il ricorrente si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato per il reato ascritto. Ad avviso del Collegio, i rilievi formulati si presentano in parte inammissibili, in parte infondati. È infondata la censura con la quale si lamenta che il Tribunale abbia evidenziato come la pubblicazione riguardasse la notizia dell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., sul quotidiano on line "Ottopagine" di Benevento e che, in tale prospettiva, la condotta non sarebbe riconducibile all'odierno ricorrente. In proposito, è sufficiente osservare che l'accusa afferisce alla pubblicazione su Facebook della fotografia, ritraente SC ZI presso le aule dibattimentali del palazzo di giustizia di Benevento e non riguarda, per contro, la pubblicazione della notizia sul giornale "Ottopagine", alla quale il Tribunale si limita ad accennare nell'articolato motivazionale della decisione che ricostrUisce la sussistenza della responsabilità dell'imputato, sulla base della circostanza che il post pubblicato sul profilo Facebook, sotto l'account intestato a SC ZI, recava la notizia, accompagnata dal selfie pacificamente realizzato dall'imputato, dell'ingresso all'interno del palazzo di giustizia, in mancanza di green pass. •Sotto altro profilo, la doglianza censura la asserita non riferibilità del post all'odierno imputato, osservando che «se è vero che /'account (...) possa astrattamente riferirsi alla sua 3 persona, apodittica rimane la circostanza del fatti che egli sia stato il soggetto che produceva quel post». •Il Collegio osserva, a fronte di scansioni argomentative non illogiche, prive di contraddittorietà ed esaurienti offerte dalla decisione, come la censura si riveli aspecifica, in quantotomette di offrire ogni indicazione circa le ragioni per cui il titolare dell'account non debba essere ritenuto l'autore del post con il quale è stata diffusa la propria immagine, scattata con modalità selfie da parte dello stesso e diffusa mediante il canale social Facebook. Ne deriva l'inammissibilità della doglianza. 2. È fondato, invece, il motivo di censura con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., sotto il profilo della omessa motivazione circa la richiesta, in tale senso avanzata dalla difesa e riportata nelle conclusioni, di cui si dà atto in sentenza. Difetta, invero, ogni riferimento motivazionale, in risposta a tale istanza, conclusivamente avanzata dalla difesa che, conseguentemente, non risulta avere formato oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Alla stregua delle precedenti considerazioni, deriva la fondatezza del motivo e il conseguente annullamento della decisione, con rinvio, per esame sul punto, al Tribunale di Benevento in diversa composizione.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 23/05/2025
l'osservanza della procedura risultava altresì riscontrata attraverso le immagini delle telecamere installate in loco, la cui registrazione era stata visionata dal luogotenente Esposito, che aveva riferito sul punto. Alla luce del descritto compendio istruttorio, il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 656 cod. pen., osservando che la diffusione, tramite social media, della notizia relativa all'avvenuto aggiramento del sistema di controlli anti-pandemici da parte di un soggetto qualificato, asseritamente entrato, omettendo l'esibizione del green pass, all'interno del palazzo di giustizia, ha arrecato pericolo di turbamento dell'ordine e della tranquillità pubblica, in un periodo in cui il timore del virus era gravemente avvertito presso la popolazione. È stata irrogata la pena di euro 300,00 di ammenda, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa di SC ZI, articolando i seguenti profili di censura, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. •2.1. Con un primo motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato. Il ricorrente sembra ventilare che la pubblicazione sul social media Facebook avrebbe riguardato la notizia relativa all'interrogatorio di garanzia cui il ricorrente era stato chiamato ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. e quindi la frase sarebbe da riferirsi al contenuto dell'accusa rivoltagli, afferendo alla notizia del suo interrogatorio, non già a quanto accaduto all'accesso in tribunale. In ogni caso - osserva il ricorrente - non vi sarebbe prova della riferibilità della pubblicazione del post, in quanto a tale fine non sarebbe sufficiente la titolarità in capo allo stesso del relativo account. 2.2. Con un secondo profilo, in parte reiterativo del primo, deduce la violazione art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamentando l'insufficiente prova circa la paternità della 2 pubblicazione del post: certamente ZI è stato l'autore dello scatto fotografico, ma non è stata provata la riconducibilità del post, e quindi della relativa pubblicazione, all'azione cosciente dell'imputato. .Di conseguenza, si insta per l'annullamento della decisione impugnata. 2.3. Con un terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., traendo tale richiesta dai caratteri della condotta, espressione di mera goliardia, dalla assenza di pericolosità della medesima, dalla mancata provocazione di allarme dalla pubblicazione della notizia che, in sostanza, non aveva conosciuto reale diffusione fino alla pubblicazione del post relativo alla convocazione di ZI per l'interrogatorio ex art. 350 cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto che sia disposto annullamento senza rinvio della decisione impugnata, limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. 4. La difesa ha depositato memoria in data 15 maggio 2025, richiamando i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., mentre deve essere rigettato nel resto. 1.1. Il ricorrente si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato per il reato ascritto. Ad avviso del Collegio, i rilievi formulati si presentano in parte inammissibili, in parte infondati. È infondata la censura con la quale si lamenta che il Tribunale abbia evidenziato come la pubblicazione riguardasse la notizia dell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., sul quotidiano on line "Ottopagine" di Benevento e che, in tale prospettiva, la condotta non sarebbe riconducibile all'odierno ricorrente. In proposito, è sufficiente osservare che l'accusa afferisce alla pubblicazione su Facebook della fotografia, ritraente SC ZI presso le aule dibattimentali del palazzo di giustizia di Benevento e non riguarda, per contro, la pubblicazione della notizia sul giornale "Ottopagine", alla quale il Tribunale si limita ad accennare nell'articolato motivazionale della decisione che ricostrUisce la sussistenza della responsabilità dell'imputato, sulla base della circostanza che il post pubblicato sul profilo Facebook, sotto l'account intestato a SC ZI, recava la notizia, accompagnata dal selfie pacificamente realizzato dall'imputato, dell'ingresso all'interno del palazzo di giustizia, in mancanza di green pass. •Sotto altro profilo, la doglianza censura la asserita non riferibilità del post all'odierno imputato, osservando che «se è vero che /'account (...) possa astrattamente riferirsi alla sua 3 persona, apodittica rimane la circostanza del fatti che egli sia stato il soggetto che produceva quel post». •Il Collegio osserva, a fronte di scansioni argomentative non illogiche, prive di contraddittorietà ed esaurienti offerte dalla decisione, come la censura si riveli aspecifica, in quantotomette di offrire ogni indicazione circa le ragioni per cui il titolare dell'account non debba essere ritenuto l'autore del post con il quale è stata diffusa la propria immagine, scattata con modalità selfie da parte dello stesso e diffusa mediante il canale social Facebook. Ne deriva l'inammissibilità della doglianza. 2. È fondato, invece, il motivo di censura con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., sotto il profilo della omessa motivazione circa la richiesta, in tale senso avanzata dalla difesa e riportata nelle conclusioni, di cui si dà atto in sentenza. Difetta, invero, ogni riferimento motivazionale, in risposta a tale istanza, conclusivamente avanzata dalla difesa che, conseguentemente, non risulta avere formato oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Alla stregua delle precedenti considerazioni, deriva la fondatezza del motivo e il conseguente annullamento della decisione, con rinvio, per esame sul punto, al Tribunale di Benevento in diversa composizione.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 23/05/2025