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22 luglio 2012
22 luglio 2012
Art. 10-septies. ((Obblighi dei fornitori)) (( 1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.
2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformita' all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;
b) quantita' e valore del materiale di armamento;
c) date del trasferimento;
d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione e' stato informato della restrizione all'esportazione cui e' soggetta l'autorizzazione di trasferimento.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorita' dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti. ))
2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformita' all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;
b) quantita' e valore del materiale di armamento;
c) date del trasferimento;
d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione e' stato informato della restrizione all'esportazione cui e' soggetta l'autorizzazione di trasferimento.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorita' dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti. ))
Commentario • 1
- 1. IVASS: nuove FAQ sulla gestione dei reclami da parte degli intermediari assicurativiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 29 giugno 2017 · 0.868599
Nell'ambito dell'implementazione delle modifiche introdotte al Regolamento ISVAP 24/2008, in materia di gestione dei reclami, da parte del Provvedimento 46/2016 (che ha sottoposto anche gli intermediari assicurativi a gran parte degli adempimenti relativi alla gestione dei reclami degli aventi diritto), IVASS ha pubblicato sul proprio sito web talune FAQ per chiarire taluni quesiti emersi nella prassi. In particolare, l'Autorità ha disposto chiarimenti circa i seguenti profili: Politica di gestione dei reclami 1.1 Tutti gli intermediari principali, a prescindere dalle dimensioni, devono formalizzare la propria “politica di gestione dei reclami”, la quale eventualmente può prevedere …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Bologna, sentenza 24/01/2024, n. 268Provvedimento: N. 9601/2020 R.Gen.Aff.Cont. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bologna SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente SENTENZA TRA Parte_1 , c.f.: C.F._1 , elett.te dom.to in VIA STROPPATA 38 ALFONSINE presso lo studio degli Avv.ti Leone Luigi Fiumalbo Spadoni (C.F. C.F._2 – pec Email_1 ), RO ZI (C.F. CodiceFiscale_3 pec Email_2 ), e CA FE (C.F. C.F._4 dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 7 ottobre 2021 - ATTORE E CP_1 , c.f.: P.IVA_1 , elett.te dom.to in VIA F.LLI CERVI 35 ANZOLA DELL'EMILIA, presso lo studio …Leggi di più...
- responsabilità direttore lavori·
- responsabilità appaltatore·
- CTU·
- art. 1669 c.c.·
- denuncia vizi·
- responsabilità solidale·
- azione quanti minoris·
- vizi e difetti opera·
- decadenza garanzia·
- art. 1667 c.c.