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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Difensore_2 Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/5/2024, rubricato al n. 1333/2024 R.G., ritualmente notificato al Comune di Siracusa, la Associazione_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dr. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del predetto Comune, in relazione al diniego relativo all'istanza di riconoscimento dell'esenzione IMU per esercizio di attività sportiva per l'anno 2018 comunicatogli in data
18/4/2024.
Deduce di non aver ricevuto la notifica dell'avviso d'accertamento e di non esser obbligato al pagamento dell'IMU per esercitare attività sportiva nell'immobile di cui aveva l'usufrutto al 50% e di non esser tenuto alla comunicazione al Comune della richiesta d'esenzione per l'annualità 2018 .
Deduce l'illegittimità del diniego e chiede il riconoscimento dell'esenzione IMU per il predetto anno d'imposta.
Si è regolarmente costituito l'ufficio impositore il cui rappresentante, preliminarmente, ha prodotto copia della relata di notifica dell'avviso d'accertamento relativo al 2018 e nel merito ha insistito per la correttezza del rigetto dell'istanza di autotutela, rilevando che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dall'associazione e chiede il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in decisione in data 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve, preliminarmente, dichiararsi inammissibile trattandosi di questione suscettibile di rilievo anche officioso pur in difetto di eccezione sul punto.
Va, invero, osservato che il diniego di una richiesta di riconoscimento esenzione IMU impugnato dall'associazione ricorrente per l' anno 2018, dopo la notificazione dell'avviso d'accertamento relativo alle predette annualità divenuto definitivo per mancata impugnazione, ( cfr. copia relata di notifica dell'avviso d'accertamento notificato ritualmente all'associazione ricorrente in data 22/12/23 ), non rientra nel novero degli atti impugnabili.
Com'e' stato chiarito del S.C., invero, poiche' la giurisdizione tributaria e' una giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla natura dell'atto impugnato, anche le controversie relative agli atti d'esercizio dell'autotutela tributaria sono devolute alla giurisdizione tributaria, non ostandovi la natura discrezionale di tali provvedimenti perche' l'art. 103 Cost. non prevede una riserva assoluta di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
ma cio' ferma restando la necessità di una verifica da parte del Giudice Tributario in ordine alla riconducibilità dell'atto impugnato alle categorie indicate dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, - che non attiene alla giurisdizione ma alla proponibilità della domanda, - specificando che, in tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesti il suo rifiuto di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 546/92 e non e' quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela e' connotata in questo caso sia perche' altrimenti si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo orami definitivo
( Cass. 2011/22866; Cass. 2010/11457),
Alla stregua di tali principi il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per ragioni di mera completezza di motivazione, va, comunque osservato che il ricorso e' infondato anche nel merito.
Invero, come già osservato da questa Corte con la sentenza n. 504/04/23, emessa tra le stesse parti,
l'associazione ricorrente aveva l'obbligo di richiedere l'esenzione invocata al Comune, alla luce della norma di cui all'art. 2 comma 5 bis del D.L. n. 102/2013 conv. dalla L. n. 124/2013 anche per l'annualità
2018.
E poiche' e' pacifico che tale onere non e' stato assolto il diniego opposto dal Comune e' fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'associazione ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. V^:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l'associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di
Siracusa che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi' deciso nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione della Corte Tributaria in data 13/1/2026.
Il Presidente Relatore
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1333/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Difensore_2 Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/5/2024, rubricato al n. 1333/2024 R.G., ritualmente notificato al Comune di Siracusa, la Associazione_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dr. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del predetto Comune, in relazione al diniego relativo all'istanza di riconoscimento dell'esenzione IMU per esercizio di attività sportiva per l'anno 2018 comunicatogli in data
18/4/2024.
Deduce di non aver ricevuto la notifica dell'avviso d'accertamento e di non esser obbligato al pagamento dell'IMU per esercitare attività sportiva nell'immobile di cui aveva l'usufrutto al 50% e di non esser tenuto alla comunicazione al Comune della richiesta d'esenzione per l'annualità 2018 .
Deduce l'illegittimità del diniego e chiede il riconoscimento dell'esenzione IMU per il predetto anno d'imposta.
Si è regolarmente costituito l'ufficio impositore il cui rappresentante, preliminarmente, ha prodotto copia della relata di notifica dell'avviso d'accertamento relativo al 2018 e nel merito ha insistito per la correttezza del rigetto dell'istanza di autotutela, rilevando che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dall'associazione e chiede il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in decisione in data 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve, preliminarmente, dichiararsi inammissibile trattandosi di questione suscettibile di rilievo anche officioso pur in difetto di eccezione sul punto.
Va, invero, osservato che il diniego di una richiesta di riconoscimento esenzione IMU impugnato dall'associazione ricorrente per l' anno 2018, dopo la notificazione dell'avviso d'accertamento relativo alle predette annualità divenuto definitivo per mancata impugnazione, ( cfr. copia relata di notifica dell'avviso d'accertamento notificato ritualmente all'associazione ricorrente in data 22/12/23 ), non rientra nel novero degli atti impugnabili.
Com'e' stato chiarito del S.C., invero, poiche' la giurisdizione tributaria e' una giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla natura dell'atto impugnato, anche le controversie relative agli atti d'esercizio dell'autotutela tributaria sono devolute alla giurisdizione tributaria, non ostandovi la natura discrezionale di tali provvedimenti perche' l'art. 103 Cost. non prevede una riserva assoluta di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
ma cio' ferma restando la necessità di una verifica da parte del Giudice Tributario in ordine alla riconducibilità dell'atto impugnato alle categorie indicate dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, - che non attiene alla giurisdizione ma alla proponibilità della domanda, - specificando che, in tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesti il suo rifiuto di ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 546/92 e non e' quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela e' connotata in questo caso sia perche' altrimenti si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo orami definitivo
( Cass. 2011/22866; Cass. 2010/11457),
Alla stregua di tali principi il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per ragioni di mera completezza di motivazione, va, comunque osservato che il ricorso e' infondato anche nel merito.
Invero, come già osservato da questa Corte con la sentenza n. 504/04/23, emessa tra le stesse parti,
l'associazione ricorrente aveva l'obbligo di richiedere l'esenzione invocata al Comune, alla luce della norma di cui all'art. 2 comma 5 bis del D.L. n. 102/2013 conv. dalla L. n. 124/2013 anche per l'annualità
2018.
E poiche' e' pacifico che tale onere non e' stato assolto il diniego opposto dal Comune e' fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'associazione ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. V^:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l'associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di
Siracusa che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi' deciso nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione della Corte Tributaria in data 13/1/2026.
Il Presidente Relatore