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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1081/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
EZ CO IA, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1992/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se TE - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se TE - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro, Loc. Pacevecchia 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230004114735000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, dichiarando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la nullità dell'opposta cartella e dei suoi atti prodromici, dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente, con vittoria di spese di giudizio.
Per l'appellata: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile, e rigettare l'avversa sospensione dell'atto impugnato. Nel merito, rigettare l'appello, confermando l'opposta sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Benevento, contro l'ADE e l'ADER di Benevento, la cartella di pagamento n. 01720230004114735000 IVA-ALTRO 2021, del valore complessivo di euro 6.044,22.
Il ricorrente, dopo avere lamentato di essere a sua volta creditore nei confronti del fisco, eccepiva l'omessa allegazione degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti azionati, la carenza di motivazione dell'atto e la mancata sottoscrizione dello stesso.
L'ADE si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la compiuta motivazione dell'atto e facendo notare di avere proposto al contribuente una composizione bonaria.
Con sentenza del 23/7/2024, la Corte rigettava il ricorso, evidenziando che la cartella era stata emessa a seguito di controllo di regolarità della posizione del contribuente ex art. 36 bis del DPR 600/73 e delle dichiarazioni rese dallo stesso. L'Ufficio ha constatato il mancato versamento da parte del contribuente delle somme dovute.
Le doglianze del ricorrente risultano infondate, essendo la cartella emessa in modo corretto e adeguatamente motivata.
Al ricorrente è stato anche inviato un avviso bonario di pagamento, quantunque non necessario in ragione della natura dell'atto notificato.
Non risulta intervenuta alcuna prescrizione, applicandosi il termine decennale e trattandosi di crediti del
2021.
Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, il contribuente impugnava la suddetta sentenza, per i seguenti motivi. Il Giudice nulla ha dedotto in merito alla omessa allegazione degli atti prodromici alla cartella, né alla violazione dell'art. 7, comma 1 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Senza la prova che il contribuente conosce gli atti presupposti alla cartella, la stessa va dichiarata nulla e improduttiva di effetti.
Contrariamente a quanto asserito dalle parti resistenti e confermato dal Giudice, non è vero che il contribuente ha ricevuto comunicazione bonaria della richiesta tributaria prima della cartella. Manca infatti la prova dell'accettazione di tale avviso. L'invio del preventivo avviso bonario è necessario, in quanto permette all'interessato di verificare se il professionista contabile possa avere commesso, in buona fede, un qualche errore.
Nell'atto impositivo manca anche qualsiasi indicazione riguardo al criterio di determinazione di interessi e sanzioni.
La Corte non si è neanche pronunciata sulla mancata sottoscrizione dell'atto.
La sentenza ha anche violato l'art. 42, comma 2, del D. L.gsvo 31/12/1962, n. 546, non avendo fissato la trattazione dell'istanza di sospensione entro il trentesimo giorno dalla presentazione della stessa.
Chiedeva pertanto di riformare la sentenza impugnata, dichiarando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la nullità dell'opposta cartella e dei suoi atti prodromici, dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente, con vittoria di spese di giudizio.
L'ADE di Benevento si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto, eccepito e richiesto, e rilevando che anche il ricorso in appello è del tutto infondato e destituito di ogni fondamento.
Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per assoluta mancanza di motivi specifici di impugnazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, D. L.gsvo 546/1992.
Controparte si è infatti a limitata a riproporre gli argomenti esposti nel ricorso introduttivo, sollevando delle contestazioni, riguardo alla sentenza, del tutto generiche.
Non ha infatti indicato i passi della sentenza non condivisi, né ha indicati gli specifici motivi di dissenso, o i presunti errori o omissioni in cui sarebbe incorsa la Corte di primo grado, né ha prospettato un progetto alternativo di decisione.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'appello è quindi inammissibile.
Nel merito, l'appello è comunque del tutto infondato.
L'eccezione di intervenuta prescrizione è destituita di ogni fondamento, dal momento che i crediti erariali, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui il credito è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Analogamente, non si è verificata alcuna decadenza.
La doglianza riguardo alla presunta carenza di motivazione è destituita di ogni fondamento. La Suprema
Corte ha infatti stabilito che la cartella di pagamento emanata a titolo di liquidazione sulla base della stessa dichiarazione del contribuente non necessita di indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale (ord. 22/7/2020, n. 15654). Quanto al calcolo di sanzioni e interessi, sempre la Suprema Corte ha stabilito che, essendo il criterio di calcolo predeterminato ex lege, ai fini del loro calcolo è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito d'imposta (sent. 6812/19, 14236/17, 23240/17).
Il contribuente era pertanto perfettamente in grado di verificare il calcolo di sanzioni e interessi, essendo la cartella del tutto idonea a fornire al destinatario tutte le indicazioni necessarie a fornirgli le dovute informazioni.
Quanto alla presunta omissione dell'invio della comunicazione bonaria, essa non era comunque necessaria, essendo la cartella stata emessa sulla base dei dati inviati dal contribuente, senza apportare ad essi alcuna modifica.
Anche nella denegata ipotesi che il contribuente non avesse avuto contezza dell'invio dell'avviso bonario, egli non avrebbe in alcun modo potuto lamentare la lesione delle proprie prerogative, dal momento che la cartella conteneva tutti gli elementi utili ai fini dell'apprezzamento delle ragioni sottese alla pretesa er0ariale.
Anche in caso di omissione della preventiva comunicazione bonaria, quindi, essa non avrebbe determinato alcuna invalidità della cartella.
Come stabilito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo quando non siano riscontrabili incertezze riguardo ad aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso di specie, non era necessario alcun invio di preventiva comunicazione di irregolarità, come stabilito da costante e uniforme giurisprudenza di legittimità.
Infondata anche l'eccezione relativa alla omessa motivazione in relazione all'applicazione di sanzioni e interessi. Gli interessi e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio col contribuente, e non è necessario che la cartella contenga il calcolo analitico degli interessi. Il calcolo degli interessi è determinato ex lege, ed è quindi autonomamente conoscibile da parte di ogni cittadino.
L'eccezione riguardo alla mancanza di sottoscrizione della cartella è infondata, avendo la Suprema Corte stabilito è sufficiente che l'atto sia chiaramente riconducibile all'ufficio emanante, a di là del sigillo, del timbro o di una leggibile sottoscrizione. La sottoscrizione non è considerata elemento essenziale neanche per gli atti amministrativi caratterizzati da struttura formale “rigida”.
Anche l'eccezione riguardo all'asserita violazione dell'art. 47, comma 2, del D.L.gsvo 546/1992 è irrilevante, trattandosi di un termine chiaramente ordinatorio, la cui inosservanza non comporta alcuna decadenza o estinzione, restando il provvedimento in ogni caso valido ed efficace tra le parti.
L'istanza di sospensione è palesemente infondata e inammissibile, in assenza di fumus boni iuris e di qualsiasi dimostrazione di un periculum in mora.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile, e di rigettare l'avversa sospensione dell'atto impugnato. Nel merito, di rigettare l'appello, confermando l'opposta sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dell'udienza del 22/1/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
Osserva preliminarmente la Corte che l'appello è ammissibile, in quanto, pur non portando elementi nuovi rispetto al ricorso introduttivo, contiene comunque delle censure, ancorché generiche e non circostanziate, all'impugnata sentenza.
Nel merito, osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado appare infatti pienamente esaustiva e correttamente formulata, a seguito di un chiaro e lineare procedimento logico-giuridico.
L'appellante non adduce nessun elemento nuovo rispetto a quanto già dedotto in primo grado, e i motivi dell'appello appaiono tutti infondati e pretestuosi.
L'eccezione riguardo alla omessa allegazione degli atti prodromici alla cartella è infondata, essendo la stessa emessa sulla base della stessa dichiarazione dei redditi del contribuente. Non sussiste quindi, al riguardo, nessun difetto di motivazione
Quanto al presunto omesso invio della preventiva comunicazione bonaria, il dato è ininfluente, in quanto, come già asserito dai Giudici di prime cure, essa non era comunque necessaria, essendo il contribuente già pienamente in grado di conoscere tutti gli elementi a base della pretesa tributaria.
Quanto alla omessa indicazione della modalità di calcolo di interessi e sanzioni, essa non era necessaria, essendo stato il calcolo degli stessi regolarmente effettuato sulla base dei parametri di legge, e quindi autonomamente conoscibile dal contribuente.
Infondata e pretestuosa l'eccezione riguardo al difetto di sottoscrizione dell'atto, essendo lo stesso chiaramente riconducibile all'ufficio emanante.
Quanto alla violazione dell'art. 42, comma 2, del D. L.gsvo 31/12/1962, n. 546, non avendo la Corte di primo grado fissato la trattazione dell'istanza di sospensione entro il trentesimo giorno dalla presentazione della stessa, essa non comporta alcuna invalidità, trattandosi di un termine meramente dilatorio.
L'appello viene quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
L'istanza di sospensione viene rigettata, in assenza di fumus boni iuris e di dimostrazione di periculum in mora.
P.Q.M.
RI L'APPELLO E NN L'APPELLANTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL GRADO
DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 700 OLTRE ONERI ACCESSORI SE DOVUTI.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
EZ CO IA, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1992/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se TE - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se TE - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro, Loc. Pacevecchia 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230004114735000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, dichiarando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la nullità dell'opposta cartella e dei suoi atti prodromici, dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente, con vittoria di spese di giudizio.
Per l'appellata: in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile, e rigettare l'avversa sospensione dell'atto impugnato. Nel merito, rigettare l'appello, confermando l'opposta sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Benevento, contro l'ADE e l'ADER di Benevento, la cartella di pagamento n. 01720230004114735000 IVA-ALTRO 2021, del valore complessivo di euro 6.044,22.
Il ricorrente, dopo avere lamentato di essere a sua volta creditore nei confronti del fisco, eccepiva l'omessa allegazione degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti azionati, la carenza di motivazione dell'atto e la mancata sottoscrizione dello stesso.
L'ADE si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la compiuta motivazione dell'atto e facendo notare di avere proposto al contribuente una composizione bonaria.
Con sentenza del 23/7/2024, la Corte rigettava il ricorso, evidenziando che la cartella era stata emessa a seguito di controllo di regolarità della posizione del contribuente ex art. 36 bis del DPR 600/73 e delle dichiarazioni rese dallo stesso. L'Ufficio ha constatato il mancato versamento da parte del contribuente delle somme dovute.
Le doglianze del ricorrente risultano infondate, essendo la cartella emessa in modo corretto e adeguatamente motivata.
Al ricorrente è stato anche inviato un avviso bonario di pagamento, quantunque non necessario in ragione della natura dell'atto notificato.
Non risulta intervenuta alcuna prescrizione, applicandosi il termine decennale e trattandosi di crediti del
2021.
Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, il contribuente impugnava la suddetta sentenza, per i seguenti motivi. Il Giudice nulla ha dedotto in merito alla omessa allegazione degli atti prodromici alla cartella, né alla violazione dell'art. 7, comma 1 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Senza la prova che il contribuente conosce gli atti presupposti alla cartella, la stessa va dichiarata nulla e improduttiva di effetti.
Contrariamente a quanto asserito dalle parti resistenti e confermato dal Giudice, non è vero che il contribuente ha ricevuto comunicazione bonaria della richiesta tributaria prima della cartella. Manca infatti la prova dell'accettazione di tale avviso. L'invio del preventivo avviso bonario è necessario, in quanto permette all'interessato di verificare se il professionista contabile possa avere commesso, in buona fede, un qualche errore.
Nell'atto impositivo manca anche qualsiasi indicazione riguardo al criterio di determinazione di interessi e sanzioni.
La Corte non si è neanche pronunciata sulla mancata sottoscrizione dell'atto.
La sentenza ha anche violato l'art. 42, comma 2, del D. L.gsvo 31/12/1962, n. 546, non avendo fissato la trattazione dell'istanza di sospensione entro il trentesimo giorno dalla presentazione della stessa.
Chiedeva pertanto di riformare la sentenza impugnata, dichiarando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la nullità dell'opposta cartella e dei suoi atti prodromici, dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente, con vittoria di spese di giudizio.
L'ADE di Benevento si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto, eccepito e richiesto, e rilevando che anche il ricorso in appello è del tutto infondato e destituito di ogni fondamento.
Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per assoluta mancanza di motivi specifici di impugnazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, D. L.gsvo 546/1992.
Controparte si è infatti a limitata a riproporre gli argomenti esposti nel ricorso introduttivo, sollevando delle contestazioni, riguardo alla sentenza, del tutto generiche.
Non ha infatti indicato i passi della sentenza non condivisi, né ha indicati gli specifici motivi di dissenso, o i presunti errori o omissioni in cui sarebbe incorsa la Corte di primo grado, né ha prospettato un progetto alternativo di decisione.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'appello è quindi inammissibile.
Nel merito, l'appello è comunque del tutto infondato.
L'eccezione di intervenuta prescrizione è destituita di ogni fondamento, dal momento che i crediti erariali, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui il credito è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Analogamente, non si è verificata alcuna decadenza.
La doglianza riguardo alla presunta carenza di motivazione è destituita di ogni fondamento. La Suprema
Corte ha infatti stabilito che la cartella di pagamento emanata a titolo di liquidazione sulla base della stessa dichiarazione del contribuente non necessita di indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale (ord. 22/7/2020, n. 15654). Quanto al calcolo di sanzioni e interessi, sempre la Suprema Corte ha stabilito che, essendo il criterio di calcolo predeterminato ex lege, ai fini del loro calcolo è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito d'imposta (sent. 6812/19, 14236/17, 23240/17).
Il contribuente era pertanto perfettamente in grado di verificare il calcolo di sanzioni e interessi, essendo la cartella del tutto idonea a fornire al destinatario tutte le indicazioni necessarie a fornirgli le dovute informazioni.
Quanto alla presunta omissione dell'invio della comunicazione bonaria, essa non era comunque necessaria, essendo la cartella stata emessa sulla base dei dati inviati dal contribuente, senza apportare ad essi alcuna modifica.
Anche nella denegata ipotesi che il contribuente non avesse avuto contezza dell'invio dell'avviso bonario, egli non avrebbe in alcun modo potuto lamentare la lesione delle proprie prerogative, dal momento che la cartella conteneva tutti gli elementi utili ai fini dell'apprezzamento delle ragioni sottese alla pretesa er0ariale.
Anche in caso di omissione della preventiva comunicazione bonaria, quindi, essa non avrebbe determinato alcuna invalidità della cartella.
Come stabilito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo quando non siano riscontrabili incertezze riguardo ad aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso di specie, non era necessario alcun invio di preventiva comunicazione di irregolarità, come stabilito da costante e uniforme giurisprudenza di legittimità.
Infondata anche l'eccezione relativa alla omessa motivazione in relazione all'applicazione di sanzioni e interessi. Gli interessi e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio col contribuente, e non è necessario che la cartella contenga il calcolo analitico degli interessi. Il calcolo degli interessi è determinato ex lege, ed è quindi autonomamente conoscibile da parte di ogni cittadino.
L'eccezione riguardo alla mancanza di sottoscrizione della cartella è infondata, avendo la Suprema Corte stabilito è sufficiente che l'atto sia chiaramente riconducibile all'ufficio emanante, a di là del sigillo, del timbro o di una leggibile sottoscrizione. La sottoscrizione non è considerata elemento essenziale neanche per gli atti amministrativi caratterizzati da struttura formale “rigida”.
Anche l'eccezione riguardo all'asserita violazione dell'art. 47, comma 2, del D.L.gsvo 546/1992 è irrilevante, trattandosi di un termine chiaramente ordinatorio, la cui inosservanza non comporta alcuna decadenza o estinzione, restando il provvedimento in ogni caso valido ed efficace tra le parti.
L'istanza di sospensione è palesemente infondata e inammissibile, in assenza di fumus boni iuris e di qualsiasi dimostrazione di un periculum in mora.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile, e di rigettare l'avversa sospensione dell'atto impugnato. Nel merito, di rigettare l'appello, confermando l'opposta sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dell'udienza del 22/1/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
Osserva preliminarmente la Corte che l'appello è ammissibile, in quanto, pur non portando elementi nuovi rispetto al ricorso introduttivo, contiene comunque delle censure, ancorché generiche e non circostanziate, all'impugnata sentenza.
Nel merito, osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado appare infatti pienamente esaustiva e correttamente formulata, a seguito di un chiaro e lineare procedimento logico-giuridico.
L'appellante non adduce nessun elemento nuovo rispetto a quanto già dedotto in primo grado, e i motivi dell'appello appaiono tutti infondati e pretestuosi.
L'eccezione riguardo alla omessa allegazione degli atti prodromici alla cartella è infondata, essendo la stessa emessa sulla base della stessa dichiarazione dei redditi del contribuente. Non sussiste quindi, al riguardo, nessun difetto di motivazione
Quanto al presunto omesso invio della preventiva comunicazione bonaria, il dato è ininfluente, in quanto, come già asserito dai Giudici di prime cure, essa non era comunque necessaria, essendo il contribuente già pienamente in grado di conoscere tutti gli elementi a base della pretesa tributaria.
Quanto alla omessa indicazione della modalità di calcolo di interessi e sanzioni, essa non era necessaria, essendo stato il calcolo degli stessi regolarmente effettuato sulla base dei parametri di legge, e quindi autonomamente conoscibile dal contribuente.
Infondata e pretestuosa l'eccezione riguardo al difetto di sottoscrizione dell'atto, essendo lo stesso chiaramente riconducibile all'ufficio emanante.
Quanto alla violazione dell'art. 42, comma 2, del D. L.gsvo 31/12/1962, n. 546, non avendo la Corte di primo grado fissato la trattazione dell'istanza di sospensione entro il trentesimo giorno dalla presentazione della stessa, essa non comporta alcuna invalidità, trattandosi di un termine meramente dilatorio.
L'appello viene quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
L'istanza di sospensione viene rigettata, in assenza di fumus boni iuris e di dimostrazione di periculum in mora.
P.Q.M.
RI L'APPELLO E NN L'APPELLANTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL GRADO
DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 700 OLTRE ONERI ACCESSORI SE DOVUTI.