Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998 - con la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni" - non ha determinato l'abrogazione, ne' espressa ne' implicita, dell'art. 58 del R.D. n. 148 del 1931, all. A), con la conseguenza che, a tenore di tale norma, restano devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori autoferrotramvieri (fattispecie relativa a provvedimento di "esonero dal servizio", qualificato dalla S.C. come ontologicamente disciplinare, emesso a carico di dipendente di azienda privata esercente il servizio di trasporto di linea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sezione -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.LLI GIAMPORCARO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. VICO 22, presso lo studio dell'avvocato ALOISIA BONSIGNORE, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE SAETTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GU NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 822/01 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 29/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 dicembre 1999 al Tribunale di Ragusa, ET UZ esponeva di essere stato "esonerato dal servizio" dalla datrice di lavoro s.r.l. LI RC, esercente servizio di trasporto di linea, a causa di una denuncia penale rivolta contro di lui e pur in assenza del parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A. La lettera di esonero era giustificata attraverso il riferimento a "gravi fatti" di cui alla detta denuncia ed all'insufficienza delle giustificazioni.
Affermando l'illegittimità del provvedimento, il UZ ne chiedeva la dichiarazione di illegittimità nonché la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale declinava la giurisdizione con decisione dell'8 maggio 2000, riformata con sentenza del 29 novembre 2001 dalla Corte d'appello di Catania, la quale negava la natura intrinsecamente disciplinare del provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 27 r.d. cit., quest'ultimo riferibile anche a cause oggettive di "esonero", ossia di risoluzione del rapporto di lavoro, e perciò escludeva che il lavoratore esonerato dovesse adire il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58, secondo comma, r.d. cit..
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. LI RC mentre l'intimato UZ non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la declinatoria di giurisdizione da parte della Corte d'appello, la quale erroneamente escluse la natura disciplinare del provvedimento di espulsione del lavoratore, in realtà fondato su un'ipotesi di reato, ossia di un comportamento tale da rompere il rapporto di fiducia necessariamente sottostante al rapporto di lavoro.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 58 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A. (sul rapporto di lavoro del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna), "contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi indicati nell'art. 26 del t.u. 26 giugno 1924 n. 104"
(secondo comma;
oggi al tribunale amministrativo regionale ai sensi della l. 6 dicembre 1971 n. 1034). Più volte questa Corte ha affermato che l'entrata in vigore del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni") non ha abrogato ne' espressamente ne' implicitamente, la norma di cui all'art. 58 cit., alla quale deve essere riconosciuta natura di norma speciale, con la conseguenza che resta tuttora devoluto alla cognizione del giudice amministrativo il contenzioso disciplinare degli autoferrotranvieri, qualsiasi organo abbia emesso il provvedimento punitivo e quale che sia il tipo di rapporto di lavoro (con un ente pubblico o con un privato concessionario del servizio di trasporto) (Sez. un. 25 luglio 2002 n. 10992, 26 luglio 2002 n. 11102, 14 novembre 2002 n. 16049, 24 gennaio 2003 n. 1123; 2 aprile 2003 n. 5073). La Corte costituzionale si è espressa nello stesso senso con l'ordinanza 7 novembre 2002 n. 439. Altrettanto pacifico è ormai il principio secondo cui il recesso del datore dal rapporto di lavoro ha natura disciplinare ogni volta che sia motivato da un comportamento imputabile a titolo di colpa (intesa in senso generico) al lavoratore, ossia venga fondato su un giustificato motivo o su giusta causa soggettiva (vedi per tutte Sez. un. 1^ giugno 1987 n. 4823, C. Cost. 29 novembre 1982 n. 204). Non è per contro disciplinare il recesso giustificato da una per quanto grave circostanza obiettiva.
Il necessario riferimento alla causa del negozio giuridico unilaterale esclude qualsiasi rilievo dei diversi nomina iuris attribuiti eventualmente dall'autore o dalle parti in sede contrattuale o dalla legge.
Ciò premesso, è da rilevare che il r.d. n. 148 del 1931, emanato prima dell'entrata in vigore della Costituzione ossia in tempo di minore garantismo del lavoro subordinato, particolarmente in materia di licenziamenti, prevede nell'art. 27 diverse cause di "esonero definitivo dal servizio", ossia di licenziamento ed altrettanto fa il successivo art. 45, che però parla di "destituzione". Orbene, mentre l'art. 45 fa riferimento a cause soggettive, ossia disciplinari, l'art. 27 si riferisce a cause prevalentemente oggettive (ad es. l'età) ma non soltanto: ad es. nella lettera d) esso parla di scarso rendimento o palese insufficienza "imputabile a colpa dell'agente" nell'adempimento delle funzioni del proprio grado. Nel caso di specie si è trattato dell'espulsione del lavoratore motivata con "gravi fatti" (risultanti da una denuncia penale) e con l'assenza di giustificazioni, ossia di un licenziamento sostanzialmente disciplinare, ancorché la società datrice di lavoro avesse adoperato il termine "esonero".
La controversia è perciò devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 cit. onde la sentenza qui impugnata va cassata senza rinvio.
Il contrario orientamento, espresso dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 27 cit., non può essere più seguito perché anteriore alle citate sentenze della Corte costituzionale e di queste Sezioni unite.
Si stima equo compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cassa senza rinvio e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004