Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere. (In motivazione la Corte ha precisato che una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato).
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2009, n. 9163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9163 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/10/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1855
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23825/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
l) RD ES, N. IL 23/04/1963;
avverso la sentenza n. 1347/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza in data 23/6/2008, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Voghera del 22/5/2007, con la quale OM ES era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione - pena condonata - in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 per avere, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società "FIN.CO.BEST s.r.l.", omesso di presentare la dichiarazione annuale IRPEG per l'anno 2002, evadendo un'imposta di Euro 243.177,78. In particolare, non veniva indicato nel bilancio per l'anno 2002 il ricavo dato dall'utile di esercizio scaturito dalla differenza tra incassi e restituzioni con la società "Deiopea s.r.l.", corrente in Milano.
La Guardia di Finanza di Pavia, a seguito di verifica, accertava che, per il periodo di imposta 1/1/2001-6/2/2003, la parte aveva aderito al "condono tombale" per gli anni 2000 e 2001, mentre, per l'anno 2002, aveva esibito dichiarazione di definizione automatica per gli anni pregressi ai sensi della L. n. 289 del 2002, art.
9. L'Agenzia delle Entrate aveva, però, comunicato l'invalidità del condono 2002, in quanto la società risultava aver presentato la dichiarazione dei redditi 2002 in data 15/4/2004, oltre i novanta giorni dalla data ultima prevista (31/10/2003). Risultava, inoltre, integrata l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, essendo stata superata la soglia di punibilità di Euro 77.468,53. Riteneva la Corte di merito di non poter accogliere la tesi difensiva secondo la quale non sussisteva, in capo al OM, l'elemento soggettivo del reato. In particolare, assumeva il prevenuto che la dichiarazione dei redditi 2002 era stata presentata in ritardo in quanto il commercialista, Rag. Valerio Fiorani, poi deceduto, aveva omesso gli impegni e gli incarichi in tema di presentazione delle dichiarazioni.
2 - Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il OM, a mezzo del difensore, deducendo, sotto il profilo del difetto e della illogicità della motivazione, una non corretta valutazione degli atti di causa, avuto riguardo alla sussistenza del "dolo di evasione". Al contrario, emergevano dal processo dati oggettivi ed incontrovertibili che non erano stati valutati dai giudici di merito ovvero erano stati considerati in modo del tutto apodittico. Infatti, la penale responsabilità del ricorrente era stata affermata solo sulla base della "posizione di garanzia" dallo stesso rivestita, quale Presidente del consiglio di amministrazione. Difetto di motivazione anche avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal OM nella immediatezza dei fatti agli agenti ispettivi, sia in relazione al ritardo nella presentazione della dichiarazione, sia in relazione alla mancata fatturazione degli incassi relativi ai rapporti con la "Deiopea s.r.l". Tutto ciò, se adeguatamente valutato, avrebbe portato a ritenere che il prevenuto non poteva aver omesso coscientemente e volutamente l'adempimento fiscale. Ne costituiva riprova il fatto che, nel maggio 2004, il ricorrente aveva presentato dichiarazione di condono con riferimento all'anno di imposta 2002, sul presupposto - solo dopo rivelatosi erroneo - dell'avvenuta presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2002. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
3 - Il ricorso va rigettato perché infondato.
Il D.Lgs. n. 74/2000, art. 5 punisce, com'è noto, la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti e, a differenza della previgente formulazione, costituisce delitto e non più contravvenzione.
Trattasi di reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione. Anche sotto il vigore della precedente normativa, si escludeva che l'eventuale delega potesse modificare il destinatario dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità, continua, sotto il vigore della disciplina attuale, a coincidere con il soggetto individuato dalla legge. Colui che abbia affidato al commercialista ovvero ad un consulente fiscale l'incarico di compilare la dichiarazione, non può dirsi, per ciò stesso, esonerato da responsabilità, sia perché la legge tributaria considera come personale il relativo dovere, sia perché una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, evidenziando;
- che, nella specie, non si era neppure in presenza di una delega formale, ma, piuttosto, di dichiarazioni giustificative resa dal prevenuto in sede di verbale di constatazione;
- che la dichiarazione di condono per l'anno 2002 era stata presentata solo nel maggio 2004, dopo la verifica fiscale iniziata il 6/2/2003 e proseguita sino al maggio 2004, cioè quando l'inadempimento era stato ormai rilevato dalla Guardia di Finanza. In conclusione, la complessiva valutazione della vicenda processuale offerta dalla Corte territoriale non presenta carenze motivazionali e/o aspetti di illogicità, censurabili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). A tale riguardo, va rammentato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto il controllo esercitato dalla Corte di Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito deve limitarsi a verificare se la ricostruzione della vicenda processuale sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.
I dati di fatto emergenti dagli atti processuali opposti dal ricorrente sono stati tutti considerati dalla Corte territoriale, la quale, richiamando anche le argomentazioni del primo giudice, ha ampiamente motivato sulla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato ascritto al OM. Non sussistono, pertanto, ne' il difetto, ne' la illogicità della motivazione pretesi dal ricorrente, il quale, in buona sostanza, si è limitato a richiedere una diversa lettura delle risultanze di causa, che - a suo giudizio -deponevano inequivocabilmente per la sua buona fede.
4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010