Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
Art. 117.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni della presente legge si applicano tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1 marzo 1950.
Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni gia' concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.
Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.
Se la domanda e' presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale 1935-38.
Le pensioni di riversibilita' ordinaria concesse ai sensi dell' art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni della presente legge si applicano tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1 marzo 1950.
Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni gia' concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.
Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.
Se la domanda e' presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale 1935-38.
Le pensioni di riversibilita' ordinaria concesse ai sensi dell' art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 02/08/2017, n. 109Provvedimento: ___Sent.n. REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.109/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5599 del registro di Segreteria, proposto originariamente dal signor C. L., nato a [...] il Omissis, deceduto in data omissis, e proseguito dal figlio, signor B. L., nato a [...] il Omissis (CF: Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Giandomenico DANIELE (CF: [...]– email PEC: avv.gdaniele@avvocatopec.com ), presso il cui studio, sito in Lecce, via Mario Bernardini n. 2, …Leggi di più...
- riassunzione ricorso·
- irretroattività delle leggi·
- CTU·
- organo vicariante·
- pensione di guerra·
- prescrizione·
- aggravamento infermità·
- principio del tempus regit actum·
- invalidità complessiva·
- spese di giudizio