Art. 3.
Chiunque volontariamente rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di un telegrafo sottomarino, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia od un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, e in tal modo interrompe od impedisce, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche, sara' punito con la carcere per la durata non minore di un anno e con la multa non minore di lire 500, salvo l'azione per il risarcimento dei danni ed interessi.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Chiunque volontariamente rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di un telegrafo sottomarino, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia od un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, e in tal modo interrompe od impedisce, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche, sara' punito con la carcere per la durata non minore di un anno e con la multa non minore di lire 500, salvo l'azione per il risarcimento dei danni ed interessi.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".