Sentenza 22 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6980 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NO6980 /0 1 LA CORTE SUPREMAUI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.12961/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Cron.15812 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Ud. 27/02/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN FF, elettivamente domiciliato in Roma . ☑ via F. Civinini n. 12, presso l'avv. Massimo Cassiano, e rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Barletta, 944 1 giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 153 del Tribunale di Firenze depositata il 3 maggio 2000 (R.G. n. 553/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 ottobre 1999 il Pretore di Firenze, accogliendo la domanda proposta nei confronti dell'INPS da FF AP, dichiarava il diritto di costui alla rivalutazione ai sensi - dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. i del decreto-legge n. 169, convertito, con 5 giugno 1993 modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271 - dei contributi previdenziali, ai fini pensionistici, per il periodo dal 15 settembre 1980 al 31 dicembre 1993, in cui lo stesso alle dipendenze della Nuova Sacelit s.r.l. era stato addetto ad attività lavorative comportanti esposizione al rischio amianto. L'appello proposto dall'istituto soccombente avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale di Firenze con pronuncia depositata il 3 maggio 2000, che disattesa la richiesta avanzata dall'appellante di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL e del datore di lavoro del AP, ha interpretato il comma ottavo del citato art. 13, nel senso che ai fini dell'invocato beneficio l'esposizione all'amianto in conseguenza dell'attività lavorativa non è vincolata dai limiti quantitativi delle polveri stabiliti dall'art. 24, comma terzo, del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277. Ha quindi ritenuto sussistente il rischio in questione per il AP, avendo accertato che i locali dell'impresa ove i dipendenti lavoravano costituiti da un piccolo immobile, senza erano effettiva divisione di ambienti e che il AP, addetto a mansioni di venditor di materiali per l'edilizia, tra cui lastre e tubi in cemento- amianto, per svolgere le sue mansioni passava gran parte della giornata in magazzino o sul piazzale dell'azienda per assistere allo scarico della merce 3 о ancora nei cantieri in cui i materiali erano destinati, rimanendo così esposto alle polveri di amianto che derivavano dalla rottura accidentale o dalla lavorazione dei materiali in eternit. Per la cassazione della sentenza di appello l'INPS ricorre a questa Corte, formulando un solo motivo. Il AP resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. i del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 11. 271. Assume che la norma denunciata è di natura eccezionale, in quanto diretta ad agevolare il pensionamento anticipato di un numero limitato di lavoratori interessati, esposti ad un rischio effettivo per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto e che esula dalla previsione di quella disposizione una concessione del beneficio allargata a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorino in luoghi comportanti esposizione all'amianto. Deduce che ai fini in questione è necessaria una esposizione all'amianto tale da comportare effettivo rischio per la salute del singolo lavoratore e da essere perciò soggetto assicurazione INAIL, sussistente quando la ad concentrazione media sia superiore ai valori indicati nel terzo comma dell'art. 24 decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad analoga fattispecie, e precisamente nella controversia promossa da altri lavoratori della 3medesima azienda, questa Corte (v. sentenza 3 aprile 2001 u. 4913) ha ritenuto che il beneficio della rivalutazione dei contributi previdenziali ai fini pensionistici, previsto dal citato art. 13, comma ottavo, possa essere attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni con valori di rischio, per esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti indicati dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, ed ha precisato che il giudice del merito, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., deve accertare la specifica lavorazione alla quale è stato addetto il lavoratore che richiede il beneficio in esame, l'ambiente in cui detta lavorazione è stata svolta per più di dieci anni -Wo valutando in tale periodo le pause fisiologiche proprie di tutti lavoratori, quali riposi, ferie e festività e la - sussistenza delle condizioni di esposizione del lavoratore al rischio amianto indicate nei citati artt. 24 e 31. Siffatti principi sono condivisi dal Collegio, in quanto l'esegesi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1997 n. 257 nel testo modificato dal decreto-legge n. 169 del 1993, nei termini di cui innanzi si fonda sui criteri interpretativi letterale, sistematico e teleologico, è supportata da persuasive argomentazioni ed è in linea con quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale. Si deve infatti rilevare che con la pronuncia n. 5 del 10 gennaio 2000 il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale del più volte richiamato art. 13, comma ottavo, denunciata sotto il profilo del riconoscimento del beneficio previdenziale da esso previsto ad una serie indeterminata di destinatari, con possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali, osservando come la norma censurata, nel richiamare il dato ben determinato di riferimento temporale e la nozione di rischio che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, e che già aveva indotto il legislatore a fissare, sia pure a fini di prevenzione, con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 valori di concentrazione delle polveri 1 che segnano la soglia limite del rischio di esposizione, esprima invece, nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli ne è elementi costitutivi della fattispecie che oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso. Il ricorso va dunque accolto e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti e procederà all'accertamento delle condizioni, in cui versava il lavoratore, di esposizione al rischio amianto, oltre che in base agli elementi offerti dal AP, anche con i mezzi prova che riterrà opportuni, avvalendosi dei suoi poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. 7 Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001. Il Consigliere est.Consigliere Il Presidente Autous Lauroyon Junew. Ravaguan е ле ё IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D oggi, 22 MAG. 2001 , A S O S L L A 0 3 IL CANCELLIERE T 1 O 3 , B . 5 A I T S . R D E A P N ' Ą S L T I 3 L S N E 7 O - G D P 8 O - I M S 1 I A 1 N D A E E D S E , I G E O A T R G T N E O S E L I T S T G E I E A R R I L L D E O D 8 0