Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
La misura cautelare provvisoria emessa dalla corte d'appello a seguito della domanda di estradizione dello Stato estero e della richiesta motivata del Ministro della giustizia deve essere revocata, a norma dell'art. 715 comma 6 cod. proc. pen.,se entro quaranta giorni - decorrenti dalla comunicazione allo Stato richiedente dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva - non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art. 700 cod. proc. pen.; non è pertanto previsto dalla norma citata che, entro il suddetto termine, la documentazione pervenga anche all'autorità giudiziaria, atteso che essa ha soltanto il compito di controllo dalla sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 715, e atteso altresì che l'art. 16 della Convenzione europea di estradizione, ratificata con legge n. 300 del 1963, fissa in 40 giorni il termine massimo dell'arresto provvisorio ove non pervenga nel frattempo la domanda di estradizione all'"autorità competenti", autorità che l'art. 715 identifica, appunto, in quelle politiche (ossia il Ministro degli esteri o quello della giustizia) e non nell'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2000, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 22/09/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 3396
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 21837/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Domenicantonio Angeloni, di SA ED, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 27.4.2000 della Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Antonio Abbate, che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta e per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Roma con ordinanza 27.4.2000 respingeva l'istanza della difesa di SA ED tesa ad ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti del predetto, in quanto la domanda di estradizione dello Stato estero (Svizzera) non era stata fatta pervenire nei 40 giorni dall'arresto provvisorio (avvenuto il 14.1.2000), in violazione dell'art. 715, c. 6, c.p.p.. Osserva la Corte d'appello che il Ministero della Giustizia, con nota 22.2.2000, aveva comunicato che l'ambasciata della Confederazione elvetica aveva presentato la domanda di estradizione con nota del 10.2.2000, quindi in termini.
Ricorre la difesa dell'estradando per violazione di legge. Lamenta in primo luogo che se la domanda dell'autorità elvetica è stata fatta pervenire tempestivamente al Ministero della giustizia italiano, tuttavia la documentazione stessa non è stata trasmessa nei termini alla Corte d'appello di Roma.
Si duole, in secondo luogo, del fatto che la documentazione è incompleta, in quanto la sentenza di condanna del SA non è corredata della prova dell'avvenuta notificazione all'imputato, rimasto contumace nel giudizio, ma della sola attestazione del passaggio in giudicato della sentenza stessa.
In subordine propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 715, c. 6, c.p.p. per violazione degli artt. 13, 14, 24, 101 e 111 Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso à privo di fondamento.
L'art. 715, c. 6, c.p.p. prevede la revoca della misura cautelare provvisoria, emessa dalla Corte d'appello a seguito della domanda dello Stato estero e della richiesta motivata del Ministro della giustizia prima che la domanda di estradizione sia pervenuta, se entro 40 giorni dalla comunicazione allo Stato estero dell'avvenuta applicazione in via provvisoria della misura cautelare non sono pervenuti al Ministro degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art. 700. L'impugnata ordinanza dà atto che l'ambasciata svizzera ha presentato la domanda documentata di estradizione in data 10.2.2000, ossia 20 giorni dopo l'avvenuto arresto, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 715, c. 6, c.p.p.. Secondo la tesi difensiva l'avvenuta presentazione della domanda all'autorità politica italiana (Ministero degli esteri) non sarebbe sufficiente, non essendo stata tempestivamente informata l'autorità giudiziaria procedente (ossia la Corte d'appello di Roma), cui l'informativa della domanda è pervenuta soltanto in data 10.4.2000. L'assunto è destituito di fondamento, in quanto la norma processuale prevede esclusivamente il rapporto fra il governo estero e l'autorità politica italiana, che nella specie si è realizzato nei tempi previsti dalla legge. Non è previsto, invece, alcun rapporto diretto o mediato fra l'autorità straniera richiedente l'estradizione e il giudice procedente in Italia.
Il che appare del tutto ragionevole, poiché il compito dell'autorità giudiziaria ha funzione di controllo formale delle condizioni previste dallo stesso art. 715, c. 2, c.p.p., a tutela dell'habeas corpus, mentre per il resto i rapporti attinenti all'estradizione riguardano esclusivamente i rapporti fra Stati, intesi come entità politiche (ovvero organi di governo). Ne consegue, in virtù della natura del controllo di cui si è ora detto, che l'autorità giudiziaria dispone la revoca della misura cautelare provvisoria soltanto quando i rapporti fra Stati non si sono svolti nei tempi previsti dalla norma processuale, ossia quando la domanda formale di estradizione da parte dello Stato straniero non è pervenuta al Ministero degli affari esteri o a quello della giustizia italiani entro il termine perentorio di 40 giorni dall'avvenuto arresto (ovvero dalla immediata comunicazione di esso allo Stato estero).
Nè vale invocare l'art. 16 della Convenzione europea di estradizione (ratificata con l. 30.1.1963, n. 300) che prevede l'arresto provvisorio della persona ricercata dallo Stato estero e stabilisce il termine massimo di 40 giorni della durata di esso ove non intervenga nel frattempo la domanda di estradizione alle "autorità competenti": autorità che, appunto, dall'art. 715 c.p.p. menzionato non sono individuate nell'autorità giudiziaria, bensì in quelle politiche (Ministero degli esteri o della giustizia).
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Il richiamo alla normativa nazionale in materia di contumacia, da parte della difesa, non ha rilievo. Infatti, stante l'insindacabilità degli atti interni dei singoli Stati nazionali per quanto riguarda le norme processuali (salvo che contrastino con norme costituzionali o comunque imperative vigenti nel nostro ordinamento) l'autorità italiana deve prendere atto della documentazione allegata alla domanda di estradizione, nella quale è compresa (come nel caso) la dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Non emergendo a livello legislativo e non essendo denunciata dalla difesa alcuna violazione specifica di diritti fondamentali della difesa dell'imputato contumace, non è possibile proporre una equiparazione meccanica della normativa italiana in tema di contumacia con la normativa straniera. Per l'ordinamento italiano la dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza straniera è documento idoneo ad attestare la verità dell'assunto, salvo prova contraria (eventualmente offerta anche dalla difesa) sulla base della legislazione dello Stato richiedente l'estradizione. Se così non fosse si imporrebbe, a dispetto delle stesse Convenzioni internazionali, una ricostruzione dell'intero iter processuale della vicenda svoltasi in altro Stato, non prevista da alcuna norma del nostro ordinamento, ne' dalle Convenzioni internazionali.
3. L'eccezione subordinata di illegittimità costituzionale dell'art.715 c.p.p., come sopra interpretato da questa Suprema Corte (e dalla
Corte d'appello di Roma il cui provvedimento è oggetto del ricorso) non merita del pari accoglimento.
Come si è in parte anticipato, infatti, la finalità della norma processuale è quella secondo cui il giudice non deve valutare la legittimità dell'estradizione (tanto è vero che la domanda dello Stato estero è rivolta al ministro italiano), ma deve accertare la volontà dello Stato straniero di instare per la limitazione in via provvisoria della libertà personale dell'estradando, salvo il diritto dell'interessato di chiedere la verifica della completezza della domanda e di conoscerne la documentazione (oltre le questioni attinenti al pericolo di fuga, che qui non vengono in considerazione).
Il compito dell'autorità giudiziaria si esaurisce in questa verifica - ne' potrebbe essere altrimenti, riguardando l'estradizione i rapporti fra le autorità politiche nazionali ed essendo l'intervento del giudice mirato esclusivamente al controllo formale degli atti relativi. L'ulteriore problema concernente il termine di durata della custodia cautelare provvisoria (40 giorni al massimo dopo l'arresto se non è intervenuta la domanda di estradizione), riguarda la libertà personale, ed è anch'esso conseguentemente di competenza del giudice. Ma lo stesso giudice non ha alcun potere di verifica, oltre quello concernente il termine, per la ragione evidente che il rapporto si consuma nei rapporti fra le autorità politiche e l'intervento giudiziario ha una funzione di garanzia dell'habeas corpus.
Non si ravvisa pertanto alcuna violazione dell'art. 13 della Costituzione, posto che la limitazione della libertà personale è
prevista dalla legge nei casi e nei modi, deve essere assunta con provvedimento motivato ed è stabilito il limite massimo della carcerazione preventiva (oggi custodia cautelare). Il richiamo all'art. 14 Cost. è inconferente, riguardando la norma l'inviolabilità del domicilio.
Il diritto alla difesa appare tutelato, essendo previsto il ricorso avverso la misura cautelare davanti alla Corte di cassazione, e con esso il diritto alla ricorribilità contro il provvedimento. Quanto all'art. 101 della Costituzione il richiamo alla norma è inconferente, poiché l'autorità giurisdizionale non è vincolata alle determinazioni dell'autorità politica, ma è libera di esplicarsi nell'ambito delle norme legislative (l'art. 715 c.p.p.) che impongono sia le condizioni alle quali la misura restrittiva della libertà personale deve essere subordinata, sia ai termini in cui deve essere contenuta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2000