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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA RR RI ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3765/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Piazza Italia 15 65121 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004581000 IRPEF BOLLO TAR proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170002673341000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210076173387000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220015542024000 BOLLO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYLM000273 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230012771920000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230024081831000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240018324811000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2012
2 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con ricorso notificato il 17 aprile 2025 e depositato il 18 maggio 2025, impugna
─ nei confronti di: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Messina;
AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE;
Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara;
Regione Sicilia;
ATO
ME1 S.p.a. in Liquidazione ─ la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500004581000 notificata il 18 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Messina, in relazione al mancato pagamento di un debito complessivo di euro 10.736,19, articolato in più crediti come di seguito dettagliato:
i. Cartella n. 29520170002673341000 notificata il 27 aprile 2017 per Tassa automobilistica anno
2012 – euro 395,84;
ii. Cartella n. 29520210076713387000 notificata il 1° dicembre 2022 per Tassa automobilistica anno 2018 – euro 1.202,79;
iii. Cartella n. 29520220015542024000 notificata il 1° dicembre 2022 per Tassa automobilistica anno 2019 – euro 1.321,55; iv. Avviso di accertamento n. 250TYLM000273 notificato il 28 ottobre 2022 per IRPEF anno 2016
(sanzioni e interessi) – euro 1.040,24;
Indirizzo_1 notificata nel 2023 per Tassa automobilistica anno 2020 – euro 701,98; vi. Cartella n. 29520230024081831000 notificata il 17 luglio 2023 per Tassa automobilistica anno
2020 – euro 667,14; vii. Cartella n. 29520240018324811000 notificata il 4 luglio 2024 per Tassa automobilistica anno
2021 – euro 1.037,38; viii. Cartella n. 29520240036039889000 notificata il 5 settembre 2024 per TIA/TARSU e
Contributo Unificato – euro 4.063,78.
Il ricorrente deduce a fondamento:
a) annullabilità ex art.
7-bis e 7-sexies della L. 212/2000 per mancata rituale notifica delle cartelle presupposte;
b) annullabilità ex art.
7-bis della L. 212/2000 per mancata adozione di atti interruttivi dei termini di prescrizione;
c) illegittimità del fermo per esistenza di somme sub judice;
3 d) nullità per omessa esibizione delle copie delle cartelle e delle relative notifiche in giudizio (art. 25 d.P.R. 602/73);
e) difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti (art. 7 L. 212/2000);
f) illegittimità delle cartelle per prescrizione o decadenza dei crediti tributari.
2. Hanno resistito al ricorso, depositando controdeduzioni: Agenzia delle Entrate Centro
Operativo di Pescara;
Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Messina;
Regione Sicilia.
La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina sostengono la regolarità delle notifiche, invocando l'applicazione del termine decennale di prescrizione per i crediti tributari e gli effetti delle sospensioni e proroghe Covid ex art. 68, comma 4-bis, d.l. 18/2020. La resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepisce preliminarmente la mancanza di legittimazione passiva, sottolineando che la notifica delle cartelle presupposte e la loro regolarità procedurale sono di competenza dell'ente impositore e non dell'agente della riscossione. Richiama inoltre, per quanto attiene ai vizi denunziati, la giurisprudenza della Corte di cassazione in base alla quale l'agente della riscossione non è tenuto a verificare l'effettiva notificazione degli atti presupposti, essendo questa attività di esclusiva competenza dell'ente impositore.
3. Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
4. Con memoria depositata in data 29 dicembre 2025 il ricorrente ha evidenziato che questa
C.G.T., con sentenze n. 3340/2025 e n. 4061/2025, ha annullato cinque delle cartelle suindicate cartelle e l'avviso di accertamento, residuando solo tre posizioni (due tasse auto 2020–2021 e il solo
CUT 2020).
Ha dedotto che, per il principio di unitarietà della pretesa nel preavviso di fermo, l'invalidità anche solo di una parte dei crediti rende nullo l'atto nel suo complesso.
Ha comunque eccepito la violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, poiché gli allegati delle resistenti sono privi di attestazione di conformità e quindi inutilizzabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto rilevato che, come dedotto in memoria dal ricorrente e puntualmente documentato dalla relativa allegazione, questa Corte di Giustizia Tributaria ha già accolto precedenti ricorsi che
4 hanno già investito alcune delle cartelle che costituiscono fondamento del preavviso di fermo impugnato.
In particolare:
- la sentenza n. 3340 del 9 giugno 2025 ha annullato le cartelle nn. 29520170002673341000
(Tassa Auto 2012), 29520220015542024000 (Tassa Auto 2019), 29520230012771920000 (Tassa
Auto 2020) e l'Avviso di accertamento 250TYLM000273 (IRPEF 2016 limitatamente a sanzioni e interessi);
- la sentenza n. 4061 del 3 luglio 2025 ha annullato la cartella n. 29520240036039889000 (TIA
2008/2012).
Va rilevato al riguardo che Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria;
già per il solo suo contenuto di atto "informativo" della pretesa tributaria, è idoneo ad interrompere la prescrizione;
ma esso vale anche come richiesta di pagamento,
a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento;
in quanto tale esso diviene illegittimo già a seguito della sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto o gli atti presupposti, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria e dunque anche di alcuna iniziativa o cautela che sia a questa finalizzata.
2. Con riferimento alle restanti pretese sottese all'atto impugnato è dirimente il rilievo che le amministrazioni intimate non hanno fornito adeguata prova della avvenuta notifica delle cartelle presupposte.
La documentazione prodotta costituisce, infatti, copia digitale di originale analogico della quale, ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, come espressamente eccepito in memoria dal ricorrente, non può tenersi alcun conto in mancanza di attestazione di conformità.
Mancando tale certificazione, la documentazione prodotta non può essere valorizzata ai fini della comprovazione della regolarità delle notifiche, venendosi così a configurare un vizio sostanziale nella costituzione della pretesa tributaria che legittima l'annullamento, anche per tale parte, del preavviso di fermo.
2. Il ricorso deve pertanto essere integralmente accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, rimanendo assorbita ogni altra questione.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che ne ha fatto richiesta;
ciò ai sensi dell'art. 93 c.p.c., applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio generale alle norme processuali civili compatibili (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 546 del 1992).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna gli enti resistenti, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre agli
Difensore_1accessori di legge, e distratte in favore del difensore antistatario, dott. .
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
IO LL AR NZ La RR
6
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA RR RI ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3765/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Piazza Italia 15 65121 Pescara PE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5ed elettivamente domiciliato presso
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004581000 IRPEF BOLLO TAR proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170002673341000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210076173387000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220015542024000 BOLLO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYLM000273 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230012771920000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230024081831000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240018324811000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036039889000 TARSU/TIA 2012
2 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con ricorso notificato il 17 aprile 2025 e depositato il 18 maggio 2025, impugna
─ nei confronti di: Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Messina;
AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE;
Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara;
Regione Sicilia;
ATO
ME1 S.p.a. in Liquidazione ─ la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500004581000 notificata il 18 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Messina, in relazione al mancato pagamento di un debito complessivo di euro 10.736,19, articolato in più crediti come di seguito dettagliato:
i. Cartella n. 29520170002673341000 notificata il 27 aprile 2017 per Tassa automobilistica anno
2012 – euro 395,84;
ii. Cartella n. 29520210076713387000 notificata il 1° dicembre 2022 per Tassa automobilistica anno 2018 – euro 1.202,79;
iii. Cartella n. 29520220015542024000 notificata il 1° dicembre 2022 per Tassa automobilistica anno 2019 – euro 1.321,55; iv. Avviso di accertamento n. 250TYLM000273 notificato il 28 ottobre 2022 per IRPEF anno 2016
(sanzioni e interessi) – euro 1.040,24;
Indirizzo_1 notificata nel 2023 per Tassa automobilistica anno 2020 – euro 701,98; vi. Cartella n. 29520230024081831000 notificata il 17 luglio 2023 per Tassa automobilistica anno
2020 – euro 667,14; vii. Cartella n. 29520240018324811000 notificata il 4 luglio 2024 per Tassa automobilistica anno
2021 – euro 1.037,38; viii. Cartella n. 29520240036039889000 notificata il 5 settembre 2024 per TIA/TARSU e
Contributo Unificato – euro 4.063,78.
Il ricorrente deduce a fondamento:
a) annullabilità ex art.
7-bis e 7-sexies della L. 212/2000 per mancata rituale notifica delle cartelle presupposte;
b) annullabilità ex art.
7-bis della L. 212/2000 per mancata adozione di atti interruttivi dei termini di prescrizione;
c) illegittimità del fermo per esistenza di somme sub judice;
3 d) nullità per omessa esibizione delle copie delle cartelle e delle relative notifiche in giudizio (art. 25 d.P.R. 602/73);
e) difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti (art. 7 L. 212/2000);
f) illegittimità delle cartelle per prescrizione o decadenza dei crediti tributari.
2. Hanno resistito al ricorso, depositando controdeduzioni: Agenzia delle Entrate Centro
Operativo di Pescara;
Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Messina;
Regione Sicilia.
La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina sostengono la regolarità delle notifiche, invocando l'applicazione del termine decennale di prescrizione per i crediti tributari e gli effetti delle sospensioni e proroghe Covid ex art. 68, comma 4-bis, d.l. 18/2020. La resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepisce preliminarmente la mancanza di legittimazione passiva, sottolineando che la notifica delle cartelle presupposte e la loro regolarità procedurale sono di competenza dell'ente impositore e non dell'agente della riscossione. Richiama inoltre, per quanto attiene ai vizi denunziati, la giurisprudenza della Corte di cassazione in base alla quale l'agente della riscossione non è tenuto a verificare l'effettiva notificazione degli atti presupposti, essendo questa attività di esclusiva competenza dell'ente impositore.
3. Con ordinanza in data 15 ottobre 2025 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
4. Con memoria depositata in data 29 dicembre 2025 il ricorrente ha evidenziato che questa
C.G.T., con sentenze n. 3340/2025 e n. 4061/2025, ha annullato cinque delle cartelle suindicate cartelle e l'avviso di accertamento, residuando solo tre posizioni (due tasse auto 2020–2021 e il solo
CUT 2020).
Ha dedotto che, per il principio di unitarietà della pretesa nel preavviso di fermo, l'invalidità anche solo di una parte dei crediti rende nullo l'atto nel suo complesso.
Ha comunque eccepito la violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, poiché gli allegati delle resistenti sono privi di attestazione di conformità e quindi inutilizzabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto rilevato che, come dedotto in memoria dal ricorrente e puntualmente documentato dalla relativa allegazione, questa Corte di Giustizia Tributaria ha già accolto precedenti ricorsi che
4 hanno già investito alcune delle cartelle che costituiscono fondamento del preavviso di fermo impugnato.
In particolare:
- la sentenza n. 3340 del 9 giugno 2025 ha annullato le cartelle nn. 29520170002673341000
(Tassa Auto 2012), 29520220015542024000 (Tassa Auto 2019), 29520230012771920000 (Tassa
Auto 2020) e l'Avviso di accertamento 250TYLM000273 (IRPEF 2016 limitatamente a sanzioni e interessi);
- la sentenza n. 4061 del 3 luglio 2025 ha annullato la cartella n. 29520240036039889000 (TIA
2008/2012).
Va rilevato al riguardo che Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria;
già per il solo suo contenuto di atto "informativo" della pretesa tributaria, è idoneo ad interrompere la prescrizione;
ma esso vale anche come richiesta di pagamento,
a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento;
in quanto tale esso diviene illegittimo già a seguito della sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto o gli atti presupposti, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria e dunque anche di alcuna iniziativa o cautela che sia a questa finalizzata.
2. Con riferimento alle restanti pretese sottese all'atto impugnato è dirimente il rilievo che le amministrazioni intimate non hanno fornito adeguata prova della avvenuta notifica delle cartelle presupposte.
La documentazione prodotta costituisce, infatti, copia digitale di originale analogico della quale, ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, come espressamente eccepito in memoria dal ricorrente, non può tenersi alcun conto in mancanza di attestazione di conformità.
Mancando tale certificazione, la documentazione prodotta non può essere valorizzata ai fini della comprovazione della regolarità delle notifiche, venendosi così a configurare un vizio sostanziale nella costituzione della pretesa tributaria che legittima l'annullamento, anche per tale parte, del preavviso di fermo.
2. Il ricorso deve pertanto essere integralmente accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, rimanendo assorbita ogni altra questione.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che ne ha fatto richiesta;
ciò ai sensi dell'art. 93 c.p.c., applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio generale alle norme processuali civili compatibili (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 546 del 1992).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna gli enti resistenti, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre agli
Difensore_1accessori di legge, e distratte in favore del difensore antistatario, dott. .
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
IO LL AR NZ La RR
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