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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1551 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
“cartolare” del 22.10.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Ferraro
-opponente-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore e per essa, quale mandataria Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
[...] P.IVA_2 dall'avv. Marco Rossi
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22.10.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2021, emesso da questo
Tribunale in data 17.3.2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro € 13.808,20, oltre interessi Controparte_1
e spese, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di credito al consumo n. 9118803, concluso in data 16.12.2010 dalla predetta con Compass s.p.a.
1 A fondamento della opposizione, l'opponente ha dedotto che il decreto ingiuntivo è nullo per mancanza di prova scritta, non avendo l'opposta prodotto in originale il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti, ma una mera copia incompleta;
la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117, comma 8, TUB e dell'art. 124 TUB;
l'insufficienza della prova del credito azionato;
la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta del finanziamento, stante la perdita del lavoro da parte della opponente.
Alla luce delle suddette deduzioni ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, In via preliminare: – accertare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 286/2021 e privo di ogni effetto giuridico per la nullità del contratto di finanziamento tra Compass S.p.a. E la SI.ra Parte_1
, poiché posto in essere in violazione di norme di legge inderogabili per
[...] tutte le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
286/2021 con condanna alle spese di lite a danno della ricorrente-opposta; – qualora l'Illmo Giudicante confermasse il decreto ingiuntivo oggi opposto Voglia sospendere il Decreto Ingiuntivo n. 286/2021 e ordinare alla odierna opposta
l'esperimento della mediazione obbligatoria;
in subordine: – qualora il contratto di finanziamento restasse valido ed efficace, nonostante le eccezioni di nullità, dichiarare lo stesso comunque risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo alla SI.ra ; – In gran subordine qualora il Parte_1 contratto di finanziamento non fosse dichiarato risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione si chiede di accertare e dichiarare che alcun interesse passivo e moratorio, nonché alcuna spesa e commissione potrà essere applicato al rapporto, per i motivi di cui in premessa;
– inoltre ove il contratto di finanziamento non fosse dichiarato risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, si chiede disporre ex art. 1467 e 1468 c.c., quale rimedio alternativo, una riduzione della prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurre ad equità la prestazione dovuta dall'attrice, in particolare rideterminando gli importi ancora legittimamente dovuti, riducendo l'importo della rata mensile del finanziamento ad una somma non superiore ad euro 100,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita in giudizio e, per essa, quale mandataria, la Controparte_1
contestando la domanda attorea e chiedendo Controparte_2
2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2)
Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010; Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1 della sig.ra di € 13.808,20 (ovvero quella diversa somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, con condanna al pagamento;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 13.808,20 (ovvero Controparte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5
D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed onerate le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, con ordinanza del
6.4.2023, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione, il giudice istruttore ha concesso, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria l'opponente ha precisato le conclusioni chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
– accertare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 286/2021 e privo di ogni effetto giuridico per la nullità del contratto di finanziamento tra Compass S.p.a. E la
SI.ra , poiché posto in essere in violazione di norme di legge Parte_1 inderogabili per tutte le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 286/2021 con condanna alle spese di lite a danno della
3 ricorrente-opposta; – qualora l'Illmo Giudicante confermasse il decreto ingiuntivo oggi opposto Voglia sospendere il Decreto Ingiuntivo n. 286/2021 e ordinare alla odierna opposta l'esperimento della mediazione obbligatoria;
in subordine: – qualora il contratto di finanziamento restasse valido ed efficace, nonostante le eccezioni di nullità, dichiarare lo stesso comunque risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo alla SI.ra ; – In gran Parte_1 subordine qualora il contratto di finanziamento non fosse dichiarato risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione si chiede di accertare e dichiarare che alcun interesse passivo e moratorio, nonché alcuna spesa e commissione potrà essere applicato al rapporto, per i motivi di cui in premessa;
– inoltre ove il contratto di finanziamento non fosse dichiarato risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, si chiede disporre ex art. 1467 e 1468
c.c., quale rimedio alternativo, una riduzione della prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurre ad equità la prestazione dovuta dall'attrice, in particolare rideterminando gli importi ancora legittimamente dovuti, riducendo l'importo della rata mensile del finanziamento ad una somma non superiore ad euro 50 ,00 mensili.”
La causa, istruita con prova documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” del 10.11.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese
4 fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003). CP Orbene, ha agito in giudizio per la condanna di Controparte_1 Parte_1 al pagamento della somma di euro € 13.808,20, quale esposizione
[...] debitoria derivante dal contratto di finanziamento personale n. 9118803, concluso in data 16.12.2010 dalla predetta con Compass s.p.a.
Al fine di dimostrare tale credito, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti: contratto di finanziamento personale n. 9118803 (all. n. 3 al ricorso); estratto conto (all. n. 7 al ricorso); comunicazione della cessione del credito e messa in mora (all. n. 5 al ricorso); atto di cessione concluso tra Compass s.p.a. e Banca
Ifis s.p.a. (all. n. 4 al ricorso); comunicazione di Compass s.p.a. relativa all'erogazione del finanziamento (all. nn. 7 e 8).
A fronte di ciò, non ha opposto alcuna eccezione in grado di Parte_1 paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
2.1. Innanzitutto, rispetto alla legittimazione sostanziale attiva della cessionaria del credito è importante evidenziare che l'opponente non Controparte_1 hanno mosso alcuna specifica contestazione, neppure in ordine all'appartenenza dello specifico credito all'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Dal contegno processuale dell'opponente discende che tale fatto esula dal thema probandum (cfr. Cass. n. 7945/2024, secondo cui “La non contestazione del convenuto costituisce comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”; cfr. Cass. n. 25798/2020, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Le stesse conclusioni valgono per la ricezione, da parte dell'opponente, della costituzione in mora e della comunicazione di cessione del credito del 7.4.2015, in quanto non oggetto di specifica contestazione.
5 2.3. Quanto alla presunta insufficienza probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio, occorre evidenziare che, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito, non è necessaria la produzione della documentazione richiesta dall'art. 50 T.U.B. Tale conclusione si fonda sulla ratio di tale norma, che, richiedendo la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) del contratto di conto corrente che la banca intende azionare. Detta documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale (Trib. Brindisi, 22.12.2021, n. 1699; Trib. Frosinone
27.1.2020; Trib. Lecce 9.3.2020, n. 764).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, in relazione ai contratti di prestito, la produzione della documentazione prevista dall'art. 50 TUB non è essenziale per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo desumibile la prova del credito dal regolamento contrattuale in atti.
2.4. In relazione all'eccezione di nullità del contratto di prestito per omessa sottoscrizione da parte del mutuante, è importante osservare che la Suprema
Corte ha chiarito che, in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, d.lgs. n.
385/1993, ciò in quanto il requisito formale non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. n. 28500/2023; Cass. n. 22385/2019; Cass. n.
16070/2018;), quali, nella specie, l'erogazione del credito finanziato documentato dall'opposta (cfr. all. n. 8). A tanto si aggiunge che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale, in materia bancaria, la mancata consegna del
6 documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità (Cass. n.
18230/2024).
Oltre a ciò, si ritiene decisiva la circostanza che il finanziamento in oggetto è stato espressamente accettato da Compass s.p.a., come comprovato dalla sottoscrizione dalla stessa apposta in calce al contratto (cfr. pagina 2).
2.5. Ulteriormente, si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di prestito contiene tutti gli elementi identificativi del finanziamento (importo richiesto, commissione finanziaria, premi assicurativi, importo finanziato, costo del finanziamento, totale da rimborsare), le condizioni praticate (TAN E TAEG) e il programma di estinzione del debito (numero rate, scadenza periodo, importo rata), in conformità a quanto stabilito dall'art. 117
TUB.
2.6. Quanto, invece, all'impugnazione di parte convenuta della documentazione prodotta da parte attrice in copia fotostatica, si ritiene che la stessa sia infondata.
In particolare, ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta. Alle copie fotografiche sono equiparate, pacificamente, le c.d. fotocopie o copie fotostatiche.
Quanto alle modalità e ai termini del disconoscimento, la tesi più recente e maggioritaria afferma che il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. è soggetto alle modalità e ai termini di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. relativi al disconoscimento della scrittura privata (Cfr. Cass. n. 4053/2018; Cass. n.
13425/2014).
In tale direzione, si è affermato che il disconoscimento della conformità della copia prodotta all'originale, che deve avvenire nella prima udienza o prima risposta successiva alla produzione della copia avversaria, deve risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento (Cfr. Cass. n.
21842/2014).
Orbene, nel caso in esame, l'eccezione di non conformità del copia del contratto prodotto dall'opposta all'originale è fondata su deduzioni smentite dalle evidenze processuali, non rinvenendosi nel contratto in atti alcun “spazio bianco” nella sezione dedicata alle “sottoscrizioni” ed essendo il testo contrattuale prodotto dall'opposta completo delle pagine relative alla richiesta di finanziamento di
7 , all'accettazione da parte di Compass s.p.a., alle condizioni Parte_1 economiche, alle condizioni generali di contratto e al documento di sintesi.
Pertanto, deve considerarsi infondato il disconoscimento così operato da parte convenuta con riferimento alle copie fotostatiche prodotte da parte opposta.
2.7. Inoltre, si rileva che il contratto di prestito dedotto in lite contiene l'indicazione del TAEG/ISC, quale costo complessivo del finanziamento espresso in percentuale annua (9,99%), sicché l'eccezione di nullità del contratto sollevata dall'opponente perde concreta rilevanza.
2.8. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento fondata dall'opponente sulla presunta violazione dell'art. 124, comma 3, TUB, tenuto conto che il testo originario di tale norma dallo stesso richiamato era in vigore fino al 18.9.2010, in quanto abrogato dal d.lgs. n. 141/2010, mentre nel caso di specie il contratto di prestito è stato concluso il 16.12.2010, con conseguente applicazione dei contenuti obbligatori previsti dall'art. 125-bis TUB.
2.9. Priva di pregio è, altresì, la deduzione secondo cui non è chiaro a cosa sia dovuta la maggiorazione dell'importo della rata addebitata (euro 310.87) rispetto a quella concordata (euro 308,87), posto che nelle condizioni generali di contratto viene specificata la spesa di incasso per ogni singola rata, pari a due euro.
2.10. Ulteriormente, si rileva che la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità si fonda su allegazioni generiche e prive di riscontro probatorio.
2.11. Alla luce delle considerazioni che precedono, la documentazione prodotta dall'opposta, valutata unitamente al contegno processuale dell'opponente e alla circostanza che lo stesso non ha mosso alcuna contestazione analitica al quantum del credito ingiunto, si ritiene idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza l'an e il quantum del credito azionato.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01-26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico di parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 286/2021 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) rigetta le domande proposte dall'opponente;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opposta, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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