Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11897 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
4 ) O 7 3 L E . REPUBBLICA ITALIANA L C N O B , A 1 E P 9 E 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Y 18 97/02 N O LA CORTE SUPREMA DIC. Oggetto E C N LAND. Th SEZIONE SECO DA T E S T T I T N R E Composta daglig Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S A E - Presidente - R.G.N. 369/00 Dott. Rafaele CORONA Consigliere- Cron.23505 Dott. TO VELLA Consigliere- Rep. Dott. Antonino ELEFANTE - Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 12/04/02Consigliere Rel. ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OP GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DURAZZO 30, presso lo studio dell'avvocato GENNARO FREDELLA, difeso dagli avvocati VITTORIO VERNALEONE, OTELLO MILAURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL DI CO CA SAS, ER IO;
intimati avverso la sentenza n. 264/99 del Giudice di pace di UGENTO, depositata il 20/10/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 574 udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanna -1- SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sas RE di MA LU conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Ugento EL IU e IO IN per sentirli condannare al pagamento di lire 1.949.954 quale prezzo di una fornitura di patate. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda sostenendo di nulla dovere in quanto le patate erano state acquistate dal terzo, IE TO, che chiamavano in causa, proponendo contro di lui domanda riconvenzionale. Con sentenza 20/10/99 il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea solo nei confronti dello EL, che condannava al pagamento della somma richiesta;
rigettava, invece, le altre domande. Contro la sentenza lo EL ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di gravame, titolato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto", si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la domanda della società attrice basandosi su un'erronea valutazione delle risultanze di causa (le quali, secondo il ricorrente, non erano tali da far ritenere che la merce era stata acquistata da lui, anziché dall'IE) e senza ammettere i mezzi istruttori richiesti dalle parti (che il giudicante aveva immotivatamente ritenuto ininfluenti). La censura appare inammissibile in relazione a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.9493/98. Con la suddetta pronunzia le Sezioni Unite, con specifico riferimento alle sentenze relative a cause, come quella di specie, di valore inferiore a due milioni e, quindi, pronunziate, secondo equità ai sensi del 2° comma dell'art. 113 c.p.c., hanno stabilito che esse sono impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost. soltanto nei casi di inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, sia con riferimento alla violazione di legge, denunciata dal ricorrente genericamente senza alcuna indicazione della norma che sarebbe stata violata dal giudicante, sia con riferimento ai vizi della motivazione, che l'impugnata sentenza non manifesta, avendo indicato con chiarezza e sufficienza le ragioni logiche per le quali il giudicante ha ritenuto obbligato al pagamento soltanto il ricorrente e non ammissibili le richieste istruttorie (a suo avviso la documentazione in atti, costituita dalla bolla di accompagnamento intestata allo EL e sottoscritta dal IN, dimostrava che acquirente era lo EL, presso il cui fondo la merce era stata trasportata, mentre il IN si era soltanto occupato del trasporto;
era invece rimasta indimostrata la tesi dei convenuti, secondo cui l'acquirente era l'ER; la prova era in parte tardiva e in parte ininfluente ai fini della decisione). Non può quindi parlarsi né di motivazione omessa, né di motivazione illogica o perplessa, risultando, al contrario, chiaramente espressa la regola di equità posta a base della decisione del caso concreto, la quale non è censurabile in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) Roma, 12 aprile 2002 L'estensore Il presidente лепти ميلان Bull IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7AGO. 2002 IL CANCELLIERE 01 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania