Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9910 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
I D E A A T O S S R S O T A P S T I M 'I G A L E R o L R rz T A BBLICA ITALIANA L á I D m A D 99 10 0 1 E I 6 , T N O e N G L g E g L O e S L E O A B 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rt. D Oggetto (A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente- R.G.N. 21.230/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.2:2513 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Ud. 19/04, '01 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: SC CA, domiciliato in ROMA, presso la CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato ADA BARBANERA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente 24/55
contro
BE LE, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato LUCIANO PERGOLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 738/99 della Corte d'Appello di 1065 -1-1 BOLOGNA, depositata 1'01/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Barbanera che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo rigetto del primo motivo e l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI BO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la moglie separata VA BE chiedendo che si dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La BE, costituitasi, chiedeva che il Tribunale pronunciasse in via non definitiva sul divorzio e provvedesse alla necessaria istruttoria in relazione alle proprie domande di assegno in favore di se medesima e dei figli e di assegnazione della casa coniugale. 12 aprile 1994 il Tribunale Con sentenza non definitiva del 29 marzo - dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando provvisoriamente i provvedimenti presidenziali di assegnazione della casa coniugale alla moglie e di corresponsione alla medesima di un assegno mensile di L. 400.000, rivalutabili, per il mantenimento dei figli. Con sentenza definitiva del 26 gennaio 12 febbraio 1999 il Tribunale revocava l' assegnazione della casa alla BE, rigettava la domanda di attribuzione dell' assegno divorzile, dichiarava cessato l' obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli con decorrenza dal 9 settembre 1991 per il primo e dal 15 aprile 1991 per il secondo, condannava la BE al pagamento delle spese processuali. Proposto appello dalla BE, che insisteva per l' assegnazione della casa coniugale e per l'attribuzione dell' assegno di divorzio, il BO chiedeva in via incidentale la restituzione delle somme versate per il mantenimento dei figli successivamente alla loro raggiunta ed د ی ر ف ت accertata indipendenza economica. Con sentenza dell' 11 giugno - 1 luglio 1999 la Corte di Appello di Bologna respingeva l'appello incidentale ed in parziale accoglimento di quello principale poneva a carico del BO un assegno divorzile di L. 200.000 mensili, con decorrenza dal settembre 1995 e con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Compensava inoltre integralmente le spese del doppio grado. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che le condizioni personali della BE, casalinga priva di ogni esperienza lavorativa ed ormai cinquantenne, legittimavano l' attribuzione dell' assegno di divorzio, e che in applicazione dei criteri dettati dall' art. 5 della legge n. 898 del 1970 e success. modif., ed in particolare tenuto conto delle rispettive condizioni economiche dei coniugi e della lunga durata del matrimonio, detto assegno poteva essere liquidato nella misura suindicata. Rilevava altresì che la richiesta del BO di restituzione delle somme versate in favore dei figli in esecuzione della disposizione provvisoria contenuta nella sentenza non definitiva del Tribunale non poteva essere accolta, essendo presumibile che la BE, priva di qualunque reddito, avesse utilizzato dette somme per il mantenimento del nucleo familiare formato da lei stessa e dai figli. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il BO deducendo sei motivi. Resiste con controricorso la BE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall' art. 10 2 della legge n. 74 del 1987, si deduce che la sentenza impugnata, nel concedere l'assegno di divorzio, ha mancato di valutare la situazione patrimoniale e reddituale della BE, che nel giudizio di primo grado non aveva ottemperato all' obbligo di produrre la propria dichiarazione dei redditi, ed ha erroneamente valutato quella del BO, che aveva invece dimostrato le proprie modestissime e precarie condizioni. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare, a sostegno dell' attribuzione dell' assegno di divorzio, l' improbabilità che la BE, casalinga , priva di esperienze lavorative ed ormai più che cinquantenne, potesse reperire una occupazione, da un lato ha mancato di tener conto che la situazione reddituale dei coniugi deve essere valutata anche con riferimento ai beni immobili posseduti, dall' altro lato ha formulato una semplice supposizione, in palese violazione della norma di cui all' art. 5 della legge sul divorzio, che postula l' impossibilità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, dall' altro lato ancora ha attribuito alla predetta lo status di casalinga in mancanza di prove al riguardo, infine ha omesso di valutare i diversi contesti familiari delle parti, ed in particolare la precaria situazione del BO, che vive di una modestissima pensione necessaria per le نا esigenze della sua nuova famiglia, composta dalla moglie disoccupata یا e da una bambina in età scolare. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, sono infondati. 3 Ed invero la Corte di Appello ha puntualmente proceduto, fornendo una motivazione congrua ed analitica, all' accertamento delle condizioni richieste dall' art. 5 della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall' art. 10 della legge n. 74 del 1987, per l'attribuzione dell' assegno di divorzio, ed ha a tal fine rilevato che gli elementi acquisiti in giudizio consentivano con chiarezza di ritenere così da - rendere non necessarie le ulteriori prove dedotte dall' appellante - che la BE non disponesse di redditi adeguati e non fosse in grado per ragioni oggettive di procurarseli, stante la sua condizione di casalinga ultracinquantenne e priva di qualsiasi esperienza lavorativa. Una volta verificata l'esistenza delle circostanze in fatto legittimanti l'attribuzione dell' assegno, la medesima Corte ne ha effettuato la quantificazione in puntuale applicazione dei criteri enunciati dallo stesso art. 5, espressamente richiamando le condizioni personali, reddituali e patrimoniali di entrambe le parti e la lunga durata del matrimonio. Va peraltro rilevato che le ulteriori osservazioni critiche contenute nei due motivi volte a porre in discussione la valutazione svolta al riguardo dalla Corte di Appello ineriscono ad apprezzamenti di merito esclusivamente riservati al giudice che li ha espressi, e quindi insindacabili in questa sede, tanto più che la somma attribuita è chiaramente al di sotto di ogni limite di sopravvivenza. ے ت ی ل Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall' art. 11 della legge n. 74 del 1987, e degli artt. 147 e 148 c.c., si deduce l' errore della sentenza impugnata per aver rigettato l' appello incidentale 4 diretto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in favore dei figli nel periodo in cui essi avevano raggiunto l' indipendenza economica. Con il quarto motivo, denunciando contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, si deduce l' inadeguatezza della motivazione adottata nel respingere detta domanda, tenuto conto che quelle somme erano state versate per il mantenimento non della moglie, ma dei figli, i quali all'epoca delle relative erogazioni erano già autosufficienti. I motivi così sintetizzati, parimenti da esaminare congiuntamente in quanto concernenti il medesimo capo della sentenza impugnata, sono fondati. Ritenuto invero come accertato in giudizio che i figli del BO e della BE avevano raggiunto la piena indipendenza economica nel 1991, appare evidente che quest' ultima non aveva titolo per trattenere per sè dette somme, la cui unica funzione era quella del mantenimento dei figli, e che d' altro canto costituisce una contraddizione in termini affermare come la Corte di Appello ha affermato che esse fossero state destinate ( anche ) alle esigenze dei- figli, una volta ritenuta la loro piena autosufficienza. L' accoglimento di tali motivi di ricorso determina l' assorbimento del quinto e del sesto, concernenti la regolamentazione delle spese dei due gradi di merito. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbiti il quinto ed il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vi ol CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Civile GeriaDepositat 2001 ALTCANCE LIERE I D E A ) A 4 S O T .7 S S R n A T O 7 T 8 P S I 9 1 M I G A ' o E L R z r L R T a A L m I D A 6 D I E , e T N g O g N G e L E L O L S 9 O * 1 . A t B r D A ( 6