Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Le prove raccolte in un processo fra le stesse parti, in quanto dotate di valore indiziario, possono essere poste a base del libero convincimento del giudice del merito, specie se trattasi di prove assunte in primo grado in un giudizio poi definito e riunito in sede di rinvio ad altro pure definito, vertente su circostanze rilevanti in entrambi i processi riuniti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ON FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MORTELLITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GASPARE. PICCIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta procura notarile del Notaio Antonio M. Zappana di Roma del 20/2/2001 rep. n^. 68476;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2711/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 01/02/00 R.G.N. 3528/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega Pezzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Il 31 luglio 1992 il Banco di S. Spirito, facendo seguito a lettera di contestazione di addebito del 31 luglio 1992, intimava al dipendente, sig. AN Di ZO, licenziamento in tronco. Il Di ZO ricorreva al Pretore di Milano contestando la legittimità del licenziamento ed il Pretore con sentenza 22/31 luglio 1993 ne dichiarava la nullità per genericità o incomprensibilità della contestazione dell'addebito. Su appello della CA di Roma, subentrata al Banco di S. Spirito, il Tribunale di Milano, con sentenza 7 settembre 1996, riformava la sentenza del Pretore affermando che il Di ZO, in realtà, aveva avuto puntuale conoscenza degli addebiti e questi avevano trovato piena conferma nell'istruttoria.
La Corte di Cassazione, con sentenza 21 gennaio 1999, accogliendo il ricorso del Di ZO, cassava, con rinvio al Tribunale di Monza, la sentenza impugnata per difetto di motivazione in punto di specificità della contestazione.
Nelle more del giudizio di appello, la CA di Roma, con lettera del 19 aprile 1994 rinnovava la contestazione degli addebiti e con lettera 3 giugno 1994 intimava nuovo licenziamento. Anche il secondo recesso veniva impugnato ed il Pretore di Milano, con sentenza 2 maggio 1995 ne dichiarava la nullità perché intempestivo e condannava la datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. La decisione veniva confermata dal Tribunale della stessa sede con sentenza del 22 febbraio 1997. Per la cassazione di quest'ultima pronuncia ricorreva la CA di Roma e la Corte, con sentenza in data 21 gennaio 1999, accoglieva il ricorso sotto il profilo (per quanto interessa in questa sede) della mancata valutazione nella motivazione del giudice di appello, dell'incidenza del tempo intercorso (dalla decisione del Pretore, circa la illegittimità del primo licenziamento, alla rinnovazione del procedimento disciplinare) sulla possibilità di una efficace difesa del lavoratore in ordine alla contestazione di addebiti. La sentenza impugnata veniva quindi cassata con rinvio, ancora, al Tribunale di Monza.
Alla riassunzione provvedeva la CA ed il Tribunale, previa riunione dei due giudizi di rinvio, con sentenza in data 17 dicembre 1999/1^ febbraio 2000 confermava integralmente la prima sentenza del Pretore in data 22/31 luglio 1993 (dichiarativa della nullità del primo licenziamento per incomprensibilità della contestazione), mentre, in riforma della sentenza in data 2 maggio 1995 dichiarava legittimo il secondo licenziamento.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza ricorre il Di ZO con due motivi.
Resiste la CA di Roma con controricorso e memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo di ricorso, il Di ZO deduce "violazione dell'art. 394 cpc e delle norme in materia di prove (art. 116 e 274 cpc - art. 2698 cod.civ.) in relazione all'art.360 n.3" e sostiene che il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio avrebbe comportato la non utilizzabilità delle prove raccolte nell'altro giudizio, relativo al primo licenziamento: Il Tribunale aveva, invece, giudicato sulla scorta di esse, senza considerare che quel licenziamento era stato dichiarato nullo per genericità della contestazione e che, per tale ragione, nel relativo giudizio il dipendente licenziato non si era potuto adeguatamente difendere.
Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili dedotti. Quanto all'utilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio ai fini della decisione di altro giudizio riunito in sede di rinvio, questa Corte ha già avuto modo di affermare che le prove raccolte in altro processo fra le stesse parti, in quanto dotate di valore indiziario, ben possono essere prese a base del libero convincimento del giudice del merito, specie nel caso in cui trattasi di prove assunte in primo grado in un processo poi riunito ad altro in sede di rinvio e vertenti su circostanze rilevanti in entrambi i processi riuniti (Cass. 23 marzo 1981, n. 1669; 12 febbraio 1981, n. 871). Nè, sotto altro profilo, può ritenersi che il giudizio nel quale quelle prove erano state raccolte fosse in qualche misura viziato per lesione del diritto di difesa del dipendente, al quale, come è risultato con efficacia di giudicato, gli addebiti disciplinari furono contestati, prima del licenziamento, in modo generico e non comprensibile, in quanto il vizio atteneva alla procedura contestativa extra-giudiziaria prevista dall'art.7 dello Statuto dei lavoratori (ai fini del licenziamento eventuale) mentre non è dedotto fosse analogamente viziato il contraddittorio sui fatti così come instauratosi sulla base del ricorso introduttivo e della memoria difensiva della datrice di lavoro. Sicché nel primo giudizio, nel quale erano state pronunciate dal Pretore e dal Tribunale di Milano, rispettivamente, le sentenze in data 31 luglio 1993 e 7 settembre 1996, deve ritenersi che il contraddittorio si sia ritualmente svolto, con piena possibilità di difesa del lavoratore, proprio sugli stessi fatti di rilevanza disciplinare dei quali si è poi discusso nel giudizio successivamente instaurato. Coi secondo motivo, il ZO si duole dell'omessa o illogica o meramente apparente e manifestamente contraddittoria motivazione sul punto decisivo dell'incidenza del ritardo nella contestazione sulla possibilità di una efficace difesa del lavoratore, rispetto alla nuova contestazione di addebiti;
denuncia altresì la violazione, ai sensi dell'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori.
La qualità di non vedente del Di ZO avrebbe imposto di valutare con grande rigore il requisito della tempestività della contestazione in relazione alle possibilità di difesa in concreto. D'altra parte, deduce il ricorrente, le prove raccolte nell'altro giudizio erano state acquisite in condizioni di menomata difesa del lavoratore licenziato, proprio perché vertenti su fatti non ritualmente contestati e perciò l'acquisizione era avvenuta inutiliter.
Il motivo è infondato.
L'ultima doglianza ora esposta è ripetizione di quella già esaminata e disattesa trattando del primo motivo.
Quanto alle altre censure contenute nel motivo ora in esame, rileva la Corte che il giudice di rinvio ha ritenuto legittimo il secondo recesso della CA (per quanto interessa in questa sede) sul rilievo secondo cui, sia per la minuziosa indicazione dei fatti contestati, sia per la loro gravità intrinseca, la quale comportava una maggiore attenzione di chi ne era autore al momento della loro commissione ed un più intenso ricordo, il lavoratore era stato certamente in grado di dispiegare una adeguata difesa vuoi in sede disciplinare, vuoi in sede di accertamento giudiziario.
Siffatta motivazione del giudice di merito appare pienamente logica ed esauriente e sfugge quindi a qualsiasi censura in sede di legittimità, ne' il ricorrente ha indicato gli atti dei precedenti giudizi di merito nei quali avrebbe prospettato l'ostacolo, costituito dalla propria condizione di non vedente, all'efficace espletamento del diritto di difesa, sicché si tratta di un profilo di fatto da ritenersi dedotto inammissibilmente per la prima volta in sede di legittimità; inoltre, il Di ZO non rende esplicito, neppure in questa sede, se non con osservazioni del tutto generiche, in qual modo la menomazione visiva, in concreto, abbia eventualmente contribuito, unitamente al decorso (prospettato come eccessivo) del tempo, a rendergli più difficile l'esercizio delle difese;
soprattutto, a tale riguardo, le argomentazioni del Di ZO appaiono carenti ove siano giustapposte ai rilievi del Tribunale di Monza attinenti a quei dati fattuali concreti che (secondo il giudice di rinvio) consentirono, invece, al lavoratore di mantenere ben vivo il ricordo della vicenda e la possibilità di opporre ogni utile attività difensiva.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le argomentazioni che precedono impongono di rigettare il ricorso. Le spese seguono la soccombenza (art.385 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in Euro 25,00, oltre Euro 1.800,00= per onorario.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003