Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6664 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B -06 664 /02 In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. R.G.n. 17065/1999 dr. Salvatore Senese Presidente 13012 Consigliere rel. Cron. dr. Donato Figurelli dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Rep. Ud.17.01.2002 dr. Attilio Celentano Consigliere dr. Federico Roselli Consigliere ha pronunziato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: филь RU GI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso l'vv. : Salvatore Cabibbo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CON TRO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in per- Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sona del legale rappresentante pro tempore, rappre- per diritti €1.55 1 9.MAG 2002 sentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Morielli, IL CANCELLIERE Carlo De Angelis e Michele Di Lullo in virtù di pro- 239 Cura speciale in calce alla copia notificata del ri- - 1 - corso e com i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale INPS, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di To- - 15 maggio 1999, n. 3181/1999, n. 700/96 rino in dta 5 R.G.L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 17 gennaio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Com ricorso depositato in data 31 luglio 1995 presso il RE del lavoro di Torino, il signor GI RU impugnava il provvedimento in data 19 ot- tobre 1993, con il quale l'INPS comunicava che sulla pensione di invalidità di cui egli fruiva erano state indebitamente erogate lire 38.591.550 a causa di per- cezione di retribuzione in misura superiore al limite di legge, con riferimento al periodo 1.1.88 30.9.93; - l'Istituto sospendeva l'erogazione della pensione di in- validità e pretendeva la restituzione della somma indi- фил cata. Parte ricorrente sosteneva l'infondatezza della pretesa dell'INPS nel merito, e in ogni caso invocava, ratione temporis, le disposizioni di legge di cui all'art. 80, 3° comma R.D. 28.8.1924 n. 1422, all'art. 52 L.
8.3.1989 n. 88 e all'art. 13 L. 30.12.91 n. 412; rilevava infine che nel caso di specie l'indebito non era stato causato nè da dolo nè da colpa dello stesso pensionato. L'INPS si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso. Con sentenza in data 24 novembre 1995 il RE respinge- va il ricorso e compensava le spese. Avverso detta sentenza interponeva anpello il RU, chiedendone la totale riforma in base a motivi variamente articolati. - 3. Resisteva all'appello l'INPS. - 15 maggio 1999 il Tribunale di Con sentenza in data 5 Torino, in parziale accoglimento dell'appello, dichiara- va che il RU era tenuto a restituire all'INPS i tre quarti dell'indebito contestato e compensava inte- gralmente tra le parti le spese processuali dei due gra- ai. Osservava il Tribunale che nelle more del giudizio era entrata in vigore la legge 23.12.1996 n. 662, che, all'art. 1 commi da 260 a 265 aveva introdotto una nuova discipli- na sulla materia per cui è causa;
B che, in relazione alle руть predette disposizioni, non essendo ravvisabile il dolo del pensionato, ed avendo lo stesso percepito nell'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF superiore a lire 16.000.000, il recupero dell'indebito era limitato ai tre quarti dell'importo complessivo, e cioè a lire 20.847.750; che era esclusa la possibilità di applicare l'invocato art. 52 della legge 8.3.1989 n. 88. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 21 settem- bre 1999, il RU ha proposto ricorso per cassazio- ne, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa appli- - 4 - cazione dell'art. 52 della L.
8.3.89 n. 88, dell'art. 1 commi 260 e 261 della L. 23.12.96 n. 662, anche con ri- -ferimento agli artt. 3 e 38 Cost. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c.-, il ricorrente deduce che il Tribunale ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l'art. 52 della legge 88/89, bensì applicabile la nuova disciplina introdotta con l'art. 1 commi 260 e 261 della legge 662/96, in quanto di natura retroattiva - regola infatti le fattispecie di indebito precedenti, - come quella oggetto di giudizio, il 1.1.1996 e di na- - tura derogatoria rispetto alle precedenti norme;
che è fondata la tesi interpretativa che con la nuova discipli- na il legislatore abbia voluto non sospendere, per l'epo- ca precedente il 1.1.1996, l'efficacia delle norme di garanzia precedentemente in vigore, bensi, all'opposto, porre un'ulteriore forma di garanzia attraverso l'abbattimen- to di parte del debito in relazione al reddito goduto per coloro che, in applicazione delle prime, non avrebbero potuto beneficiare dell'irripetibilità. In via gradata il ricorrente chiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il sindacato di conformi- tà dell'art. 1 commi 260 e 261 L. 662/96 ai principi di cui agli artt. 3 e 38 Cost. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero le prestazioni previdenziali indebitamente erogate - 5- dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'l gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente discipli- na, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la norma- tiva anteriore;
nè la retroattività delle indicate disposi- zioni può far luogo a questioni di legittimità costituziona- le, in relazione agli artt. 3 e 38 Costituzione, posto che, trattandosi di un potere discrezionale riservato al legisla- tore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente Прил sanciti disposizioni destinate ad avere un'efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate nella materia previdenziale, siano destinate, come nella specie, a bilancia- re contrapposti interessi e a salvaguardare l'esigenza collet- tiva rivolta alla eliminazione in tempi solleciti di
contro
- versie tra cittadini e pubblici poteri, pure se le medesime disposizioni si riferiscano a fatti passati, dei quali in via transitoria siano stati sospesi alcuni effetti (peraltro tutelando la posizione dei cittadini più deboli perchè percet- tori di redditi più bassi) (Cass. 26 luglio 2001 n. 10270). Va aggiunto che con ord. n. 432 del 20/10/2000 la Corte costi- tuzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della que- stione e con ordinanza n. 448 del 27/10/2000 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa. -Y- 6 - Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'Istituto intimato depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. Il Presidente (dr. Salvatore Senese)Salpauk fiy Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Pareto Hurds 3 N 7 3 - 5 . 3 G - E 8 L 1 1 A L E G L E D . T A ' L 0 1 N R S I L E D I T S I R E A O T I D O O R T S O G E S , A I S N G T , I A A S D E R P E S A B I D E O S T L E O S M I I A D D , A T L O N P E IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria oggi, 9 MAG, 2002 IL CANCELLIERE за со -7-