Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
c.c. 71900 E N REPUBBLICA0 386 03 O I R.G. 19638 000 Udienza del 2.7.2002 Oggetto: imposta sui redditi;
Z A R T 1984. agevolazioni sis S I 2 G • E N IANA R o A e LI D 5 u i E q 1 n T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n n N i i u E 4048902 4 S q 8 SEZIONE TRIBUTARIA E 1 n 5 1 I 6 composta dai seguenti magistrati: 2 dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. dott. Eugenio Amari dott. Aldo Ceccherini Consigliere dott. Paolo Giuliani Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71900 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente-
contro
CA SI -intimato - K avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, sezione 2, n. 307/2/1999, del 7.10/12.10.1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.7.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per l'Amministrazione finanziaria l'avvocato dello Stato Melino;
3003 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osservato in fatto che l'Amministrazione finanziaria ricorre con un unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso contro il ruolo del contribuente sulla non cumulabilità nel reddito imponibile delle imposte sospese a causa degli eventi sismici del 1984; -che l'Amministrazione ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984 conv. in legge n. 363 del 1984; dell'art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791; dell'art. 13, primo comma legge 27.12.1997, n. 449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986 n. 46; dell'art. 2 D.P.R. 597/1973; del decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)- censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30.12.1985 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28.2.1986 n. 46, l'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione;
che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata esaminata dalla Cass. sez. tributaria, con sentenza n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco delle precedenti sentenze n. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2 bis D.L.. 30.12.1985 n. 791, come convertito nella L. 28.2.986 n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies D. L. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione 2 autentica effettuata con l'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella determinazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che la sentenza impugnata risulta resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale delle pronunzie di questa Corte sopra citate e di numerose altre successive, orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi perché resiste alle critiche mossele con il presente gravame;
che il ricorso, quindi, deve essere rigettato;
che non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede non si deve provvedere sulle spese;
Visto l'art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 2.7.2002 Il Consigliere est. Il Presidente що вития Опити DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MAR. ZU03 ANCELLIERE C1 Amado Casard 11/CANCELLIERE Oggi mantic ESENTE DA REGISTRAZIONE Q u art 13 quinquis 6.2615184m. 159 3