Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2001, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
C.C. 63274 E N 6 8 46831 O 8 I 1 Z . / 4 A N A / 04049/0 1 R - 6 T T 2 B S U . I . B R . L G I P L R E . R A A R D T . T L B A E U A D D SUPREMA DI CASSAZIONE A I I E S 1 Oggetto T 3 N R 1 E E N S . E T I SEZIONE TRIBUTARIA S N A A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2763/99 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron.8584 Dott. Eugenio AMARI · Consigliere Rep. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 03/11/00 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SATIMAG SOC ATTREZZATURE IMM AGR SRL, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato NARDI MASSIMO, che lo difende unitamente GIUSEPPE, giusta procura a all'avvocato MARSICO margine;
. N - ricorrente
contro
SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro Rilasciata copia legale tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI al Sig. NARDI per diritti L. 1000+ 2000 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO # 23 MOR 2001... IL CANCELLIERE 1812 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 143/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 21/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GRAZIANI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato LA PORTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso in via principale l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti il secondo e terzo motivo;
in via subordinata il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con processo verbale di constatazione del 12 luglio 1989, funzionari dell'Ufficio provinciale i.v.a. di NA, incaricati di eseguire verifica documentale nei confronti della S.AT.IM.AG. (Società Attrezzature CANCELLERIA Immobiliari Agricole) S.r.1., con sede dichiarata in NA Scalo, via Cupido n.56, accertarono che il nume- ro civico 56 era inesistente, il numero massimo di tale via essendo il 20, e che da persone interpellate sul posto era stato loro riferito che la Società non era da 2 essi conosciuta nemmeno come avente sede nella via stessa;
i verbalizzanti conclusero pertanto per l'inesistenza della sede legale effettiva della Socie- tà. Sulla base di quanto sopra, l'Ufficio i.v.a. di NA con atto unico di accertamento del 22 otto- bre 1990, notificato il 2 novembre 1990 accertò in- duttivamente, ai sensi dell'art.55 comma 2 n.1 del d.P.R. n.633 del 1972, che l'imposta relativa all'ammontare degli acquisti e delle importazioni impo- nibili indicata nella dichiarazione i.v.a. del 1987 non veniva riconosciuta in detrazione, determinando, quin- di, l'imposta dovuta, maggiorata degli interessi, ed irrogando le pene pecuniarie per violazione dell'obbligo di dichiarazione. Con ricorso del 28 dicembre 1990, la Socie- tà impugnò tale avviso dinanzi alla Commissione Tributaria di I° grado di NA, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, che l'accertamento induttivo era illegittimo, in quanto la sua sede legale era sempre corrisposta all'indirizzo indicato nella dichiarazione, come era dimostrato dall'allegato processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di NA, che, in data 12 luglio 1990, aveva eseguito verifica documentale presso la se- 3 de stessa. Nel corso del giudizio, la Società produsse, a riprova della ininterrotta persistenza della propria sede in Via Cupido n.56 del Comune di NA, certifi- cati della C.C.I.A.A. di NA (rilasciato in data 6 ottobre 1993) e del Tribunale di NA-Cancelleria commerciale (rilasciato il 20 ottobre 1993). In contraddittorio con l'Ufficio il quale - instò per - la Commissione la reiezione del ricorso adita, con decisione n.499/3/93 del 1° marzo 1994, ac- colse il ricorso, osservando che l'accertamento indut- tivo era illegittimo, mancandone i presupposti giuridi- ci e logici, tenuto conto sia della documentazione pro- dotta (dalla quale risultava la permanenza della Socie- tà nella predetta sede legale, nonché l'indicazione della sede amministrativa in Roma, via Curtatone n.3), sia del rilievo che ad un soggetto giuridicamente ine- sistente non può essere contestata alcuna violazione.
1.2 Con atto del 22 marzo 1994, l'Ufficio propose appello avverso tale decisione dinanzi alla Commissione tributaria di II° grado di NA, chiedendone la ri- forma e riproponendo tutte le circostanze e le ragioni poste a fondamento dell'avviso impugnato, già dedotte in primo grado. Costituitasi, la Società, nel resistere al gravame, eccepì l'inammissibilità dell'appello per omessa deduzione di motivi specifici. La Commissione adita, con ordinanza del 20 maggio 1997, dispose accertamenti presso il Comune di NA, chiedendo se, in data 12 luglio 1989, la nume- razione civica di Via Cupido arrivava al n.56. Il Comu- ne di NA, con nota del 12 febbraio 1998, comunicò che la predetta numerazione andava dal n.2 al n.24 e dal n.1 al n.27. La Commissione tributaria regionale di Lati- sentenza n.143/38/98 del 21 settembre 1998, in na, con accolse l'appelloriforma della decisione impugnata, dell'Ufficio, confermando gli atti dallo stesso compiu- ti. In particolare, la Commissione ha affermato: a) che l'accertamento riguarda i periodi d'imposta che precedono la data del 12 luglio 1989; b) - che la veri- dicità del processo verbale del 12 luglio 1989 “può es- sere vulnerata solo da una querela di falso e, sino a quando non vi è un giudicato che stabilisca il menda- cio, detto documento fa piena fede"; sicché, le sue ri- sultanze "non possono essere messe in discussione in quanto la Società contribuente non ha dimostrato, me- diante gli atti prodotti, l'erroneità o l'incongruità dei rilievi fatti da funzionari dell'Ufficio", posto che "fanno fede.... salvo querela di falso le rilevazioni 5 dei fatti materiali risultanti dal processo verbale"; -c) che i certificati della C.C.I.A.A. di NA e del Tribunale di NA-Cancelleria commerciale (cfr., su- pra, n.1.1), nonché quello anagrafico del custode dello stabilimento, IE CO, contrariamente a quanto ri- tenuto dai Giudici di primo grado, sono irrilevanti, perché rilasciati in data posteriore al 12 luglio 1989, mentre "la esigenza di verificare il luogo ove aveva sede la Società è anteriore a dette date e prima di dette date scaturisce l'esigenza di procedere all'accertamento induttivo stante l'impossibilità di operare un controllo"; d) - "l'applicazione dell'art.55 n. 1 DPR 26.10.1972 n. 633 da parte dell'Ufficio è.... legittima, in quanto l'Ufficio non stato posto nelle condizioni di poter operare gli accessi, le ispe- zioni e/o le verifiche di cui all'art.52" del d. P.R. n. 633 del 1972. 1.3 Avverso tale sentenza la S.AT.IM.AG. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. Resiste, con controricorso, il Ministro del- le Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: "Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia pro- spettato dall'appellata. Violazione dell'art.22 D.P.R. 26.10.1972 n.636 e dell'art.53 D.LGS 31.12.1992 n.546 art.360 n 5 c.p.c."), la ricorrente critica la senten- za impugnata, lamentando che i Giudici a quibus avreb- bero omesso di pronunciare sulla eccezione preliminare, dalla stessa sollevata, circa la inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per carenza di proposizione di motivi (specifici) avverso la decisione di primo grado, e comunque, violato la norma del rito tributario del 1972, che impone di indicare, nell'atto di appello, "i motivi dell'impugnazione". Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa interpretazione dell'art.55 D.P.R. 633/72 - art.360 n°3 c.p.c."), la ricorrente - dopo aver premesso che l'art.55 prefigura ipotesi tassative per l'applicazione dell'accertamento induttivo - criti- ca la sentenza impugnata, sostenendo che il mancato rinvenimento del numero civico della Via Cupido di La- tina Scalo, dichiarato come corrispondente alla sede legale della Società, non solo non integra una delle predette ipotesi, ma è assolutamente inidoneo a far presumere l'inesistenza della Società stessa, la quale, invece, è operativa sul mercato da circa quaranta anni in NA ed in varie altre località del Paese, ha re- golarmente presentato le dichiarazioni i.v.a. ed ha in- 7 dicato sia la sua sede legale sia quella amministrativa (in Roma, via Curtatone n.3), ove sono depositate le scritture contabili;
e sottolineando che integrerebbe un assurdo giuridico attribuire ad una società inesi- stente soltanto operazioni "attive" e non anche quelle "passive", non riconoscendo, come nella specie, le de- trazioni d'imposta sugli acquisti. Con il terzo motivo (con cui deduce: "Contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, errata interpreta- zione dell'art.221 c.p.c. - art.360 n° 5 e 3 c.p.c."), la Società ricorrente lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata sia laddove ha negato effica- cia probatoria alle certificazioni dalla stessa prodot- te, solo perché rilasciate in data successiva al 12 lu- glio 1989, sia laddove ha pretermesso ogni considera- zione del certificato storico di residenza del custode dello stabilimento, dal quale risultava che IE YU CO era stato residente al n.56 di via Cupido di NA Scalo ininterrottamente dal 17 ottobre 1979 al 21 apri- l'affermazione dei Giudici le 1994; critica, poi, secondo cui l'efficacia probatoria del pro- d'appello cesso verbale del 12 luglio 1989 poteva essere inficia- ta soltanto dalla proposizione di querela di falso - perché la Società non aveva mai affermato la non corri- 8 spondenza di quanto attestato dai verbalizzanti con quanto dagli stessi verificato, ma solo che le risul- tanze dell'accertamento non coincidevano con l'effettiva realtà e che dalle stesse non poteva desu- mersi addirittura l'inesistenza della Società.
2.2 Il primo motivo del ricorso merita accoglimen- to nei sensi qui di seguito precisati. Deve, innanzitutto, sottolinearsi che il mo- tivo stesso sia nella sua epigrafe, sia, e soprattut- to, nel suo contenuto prospetta due distinti profili di censura: per un verso, la violazione di omessa pro- nuncia sulla questione, dedotta nell'atto di costitu- zione nel giudizio di appello, dell'inammissibilità del gravame per carenza di motivi di impugnazione;
per l'altro, la violazione dell'art.22 comma 4 primo perio- do del d.P.R. n.636 del 1972 (applicabile alla specie ratione temporis), nella parte in cui dispone che "l'atto di appello deve contenere....i motivi dell'impugnazione". Relativamente al primo profilo, non può che ribadirsi e precisarsi il principio, già affermato da questa Corte (cfr. sentt. nn.5482 del 1997 e 4363 del 1980) e condiviso dal Collegio, secondo cui, se il giu- dice ometta di esaminare (e pronunciare su) una que- stione puramente processuale sollevata dalla parte, 9 siffatta omissione non integra un vizio di omessa pro- nuncia autonomamente idoneo a determinare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto tale disposizione sanziona 1'omessa pronuncia delle sole domande ed eccezioni di merito, bensì un di- verso vizio di attività del giudice, fondato sulle par- ticolari norme del processo che disciplinano i poteri ed i doveri del giudice e le facoltà e gli oneri delle parti, con -la conseguenza che la parte la quale la- menti un vizio siffatto - non può limitarsi alla mera, generica prospettazione del vizio di omessa pronuncia sulla questione medesima, ma ha l'onere di dedurre spe- cificamente l'oggetto della censura, e cioè la disci- plina processuale che si pretende violata, sia pure im- plicitamente, dal giudice stesso. E', dunque, fondato il secondo profilo di censura prospettato dalla Società ricorrente, con il quale viene dedotta la violazione dell'art.22 del d. P. R. n. 636 del 1972, in ragione dell'implicita reie- zione - desunta dalla carenza di esplicita pronuncia sul punto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello dalla stessa sollevata (cfr., supra, n.1.2). In proposito, deve osservarsi che la diretta lettura sia della decisione della Commissione tributa- 10 ria di I° grado di NA n.497/3/93 del 1° marzo 1994, sia dell'atto di appello del 22 marzo 1994, proposto dall'Ufficio i.v.a. di NA avverso la decisione stessa, consente di affermare che l'atto di gravame non contiene alcuna (specifica) critica alla ratio deciden- di della pronuncia impugnata: infatti - mentre il fon- damento della decisione (al di là, ovviamente, della illegittimità sua giustezza) sta nell'affermata dall'Ufficio (e, dell'accertamento induttivo operato quindi, del conseguente "atto unico di accertamento") sulla base della documentazione prodotta dalla Società (certificati della C.C.I.A.A. di NA e del Tribunale di NA;
processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza: cfr., supra, n.1.1) e del rilievo che ad un soggetto giuridicamente inesistente non può - l'Ufficio, pur essere contestata alcuna violazione instando formalmente per la riforma della decisione me- desima, si limita alla mera riproposizione delle ragio- ni che lo avevano determinato ad operare l'accertamento induttivo (sostanzialmente, le circostanze attestate e le informazioni assunte dai propri funzionari nel pro- cesso verbale di constatazione del 12 luglio 1989: cfr., supra, n.1.1), omettendo completamente di conte- stare specificamente la predetta ratio, come, ad es., rilevanza e/o efficacia probatoria dei documenti pro- 11 dotti dalla controparte e posti a fondamento della de- cisione impugnata. In altri termini, anche nella disci- plina prefigurata n.636 deldall'art.22 del d. P.R. con l'atto di1972, l'esclusiva, mera riproposizione, appello, di circostanze e ragioni già dedotte ed argo- mentate in primo grado, che non tenga in alcun conto le diverse circostanze e ragioni su cui si basa la sfavo- revole pronuncia impugnata - non consentendo assoluta- mente di individuare, come nella specie, nemmeno un nu- cleo di censura rivolta alla pronuncia medesima: e cioè, i punti della decisione che l'impugnante intende sottoporre a nuova valutazione da parte del giudice d'appello, e le ragioni per cui lo stesso non condivi- su quei punti, la sua motivazionede, non è qualifi- e deve essere dichiarata cabile come “impugnazione" inammissibile per carenza del suo oggetto (cfr., in tal senso, già Cass. nn.12037 del 1995 e 1147 del 1999). L'accoglimento del predetto profilo del pri- mo motivo di ricorso comporta l'annullamento senza rin- vio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 comma 3 secondo periodo cod. proc. civ., in quanto il processo non poteva esser proseguito: infatti, i Giudi- ci a quibus, per le considerazioni che precedono, avrebbero dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio i.v.a. di NA con l'atto del 12 22 marzo 1994. Restano, ovviamente, assorbiti, gli altri due motivi del ricorso.
2.3 La peculiarità della fattispecie integra giu- sto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso per quanto di ragione e dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 3 novembre 2000 Il relatore ed estensore Il Presidente Vincenzo Carbone Salvatore Di Palma CORT E N O IL CANCELLIERE C1 A S U R M S P A E Casano S 2 DEPOSITATON ON CAMEL 2001 E Oggi N O IL CANCELLIERE C1 I A Z I 6 AR Casano 8 5 A R 9 . R 1 A T / N T S 4 - I / U 6 G B 2 B E . I R L R K . L P . A D L E D W Y 13