Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. L' articolo 23 della legge del 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª), relativa alla Convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini, cosi' concepito:
«Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886, e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la liberta' d'azione»
e' modificato come segue:
«Art. 23. Le disposizioni della presente legge, la quale andra' in vigore il giorno che sara' ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la loro liberta' d'azione.»
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1886.
UMBERTO.
C. Robilant.
Genala.
B. Brin.
Tajani.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. L' articolo 23 della legge del 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª), relativa alla Convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini, cosi' concepito:
«Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886, e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la liberta' d'azione»
e' modificato come segue:
«Art. 23. Le disposizioni della presente legge, la quale andra' in vigore il giorno che sara' ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la loro liberta' d'azione.»
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1886.
UMBERTO.
C. Robilant.
Genala.
B. Brin.
Tajani.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.