Articolo 1 della Legge 18 aprile 1886, n. 3795
Versione
7 maggio 1886
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. L' articolo 23 della legge del 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª), relativa alla Convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini, cosi' concepito:

«Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886, e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la liberta' d'azione»

e' modificato come segue:

«Art. 23. Le disposizioni della presente legge, la quale andra' in vigore il giorno che sara' ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la loro liberta' d'azione.»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 aprile 1886.

UMBERTO.

C. Robilant.
Genala.

B. Brin.
Tajani.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

Entrata in vigore il 7 maggio 1886