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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5028-24
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 dicembre 2025, ore 9:00, il Giudice DR DO,
aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 5028/2024 del ruolo ge-
nerale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 16
dicembre 2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che l'Avv. Alice Argento
ha provveduto, nel termine assegnato al deposito della nota scritta con la quale ha provveduto al deposito del ricorso ritualmente notificato al Co-
mune resistente.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
DR DO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 11:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione Interna- zionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'unione Europea in composizione monocratica, nella persona del giudice DR Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5028/2024 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ) nato a [...] il 23 gennaio Parte_1 C.F._1
2002 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alice Argento ( , per procura allegata al Email_1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore;
[...] Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Questura di Palermo, in persona del Questore pro tempore,
- resistenti contumaci –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
Oggetto: impugnazione provvedimento rigetto cittadinanza italiana ex
art. 4, L. n. 91/92.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del del Controparte_1 [...]
e della Questura di Palermo, così provvede: CP_3
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
CP_1 CP_1
2) rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., depositato in data 21 aprile 2024 – ha impugnato il Parte_1
provvedimento prot. n. 1040781 del 15 ottobre 2021 con cui è stata riget-
tata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 91/1992 in data 23 dicembre 2020 per omessa integrazione della documentazione relativa alla propria residenza legale e quella comprovante la propria identità. A tal fine, rileva di avere richiesto, in data 23 dicembre 2020 e quindi prima del compimento del compimento del diciannovesimo anno di età, all'Ufficio anagrafe e Stato
Civile del Comune di Palermo “il formale riconoscimento della cittadinanza
italiana ai sensi dell'art. 4 della Legge 91/92, avendo … manifestato e di-
chiarato la volontà di acquisirla [ma che] All' istanza di riconoscimento del-
la cittadinanza italiana faceva seguito il preavviso di rigetto con prot. nr.
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
27824 del 15.01.2021 … [in pari data] veniva comunicato al ricorrente il
rigetto dell'istanza di richiesta della cittadinanza italiana” [cfr. ricorso, pag. 2].
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di diniego im-
pugnato rappresentando di essere nato in [...] madre jugoslava e di aver ininterrottamente vissuto in Italia fino al raggiungimento della mag-
giore età, allegando documentazione volta a comprovare quanto afferma-
to. Ha, quindi, chiesto l'accertamento del proprio diritto di cui all'art. 4
comma 2 Legge n. 91/1992, rilevando di essere “fortemente legato al Terri-
torio dello Stato, non solo per gli effettivi anni trascorsi all'interno dello
stesso dal momento della nascita, ma anche per la presenza del nucleo fa-
miliare composto dai genitori e dai fratelli, con i quali convive” [cfr. ricorso,
pag. 4].
❖❖❖
Tanto premesso va dichiarata la contumacia dei resistenti CP_1
del e della di Palermo, ritual-
[...] Controparte_3 CP_4
mente evocati in giudizio e non costituitisi.
Ancora in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Nel caso di specie, invero, legittimato passivo - in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di merito sul punto - è il
[...]
(pure convenuto in giudizio mediante notifica del ricorso a CP_3
mezzo p.e.c. all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) dal mo-
mento che “le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile
e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo
ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al
[...]
- degli atti concernenti la cittadinanza italiana” (così, Trib. Mi- CP_3
lano, I civ., 13/11/2012, n. 12502; Cass., SS.UU. n. 12193/2019, Trib.
Brescia, Sez. spec., 10/11/2018 n. 3039).
Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, infatti, il Sin-
daco agisce, ai sensi del l'art. 1 del d.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rap-
presentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono per-
tanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la re-
sponsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass. SS.UU. n.
12193/2019; Cass., Sez. I, 2 5/ 03/2009, n. 7210; Cass, Sez. III,
6/08/2004, n. 1 5 199; 1 4/02/2000, n. 1599).
❖
Nel merito il ricorso è infondato.
Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento del Comune di Pa-
lermo del 15 ottobre 2021, prot. n. 1040781 con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, L.
n. 91/92 a causa dell'omessa integrazione documentale attestante il pos-
sesso del requisito di residenza prescritta dal medesimo articolo.
Invero, la disposizione soprarichiamata prevede che “Lo straniero nato
in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al rag-
giungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler ac-
quistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Orbene nella fattispecie, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricor-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
rente, il Comune aveva rilevato la mancanza della certificazione compro-
vante il possesso del requisito della residenza, inviando un preavviso di rigetto (prot. n. 27824 del 15/1/2021) cui seguiva l'impugnato provvedi-
mento con cui si comunicava il rigetto dell'istanza “rilevato che non è per-
venuta, ad integrazione, la documentazione richiesta, … Da accertamenti
anagrafici si evidenzia la mancanza del requisito della residenza legale e la
mancata presentazione di atti comprovanti la propria identità”.
Va rilevato che l'atto impugnato, una volta riscontrata la mancata pro-
duzione della documentazione attestante il requisito in contestazione, co-
stituiva per l'Autorità competente un atto dovuto, che questa era vincola-
ta ad adottare, non residuando alcun potere discrezionale al riguardo.
Invero, l'art. 9 comma bis, L. 91/92 dispone che “Ai fini dell'elezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certifica-
zione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge”.
Tale disposizione costituisce espressione di un principio fondamentale che regge i procedimenti ad istanza di parte, per cui ricade sull'istante l'onere di allegare e comprovare gli elementi a sé favorevoli, dichiarandoli nella domanda ed allegando a questa tutta la documentazione in suo pos-
sesso necessaria ad attestarne l'esistenza. In altri termini, è il soggetto che ha interesse al rilascio di un determinato provvedimento a sé favore-
vole che ha l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutti i presuppo-
sti e la realizzazione di tutte condizioni richieste dalla legge per la sua adozione.
Nella fattispecie, invece, non risulta adeguatamente dimostrato il re-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
quisito della ininterrotta permanenza del ricorrente in Italia dalla nascita fino al compimento della maggiore età, non avendo lo stesso prodotto - al fine di comprovare detto requisito – alcuna documentazione relativa al pe-
riodo compreso tra il 2008 e il 2012 [cfr. documentazione in atti], così come pe-
raltro riconosciuto dallo stesso ricorrente che si è limitato ad affermare che “contestualmente all'istanza di riconoscimento della cittadinanza ita-
liana, il ricorrente chiedeva, in data 23.12.2020, all' Controparte_5
, l'attestazione di frequenza scolastica presso l'Istituto Maria SS del-
[...]
la pietà di via Alloro n.2, oggi non più esistente, di cui si allega in copia, e
che attestano la sua presenza sul territorio dello Stato negli anni di cui ri-
sultava essere assente relativa documentazione” [cfr. ricorso, pag. 3; mail del 23
dicembre 2020, in atti].
La richiesta (e necessaria) integrazione documentazione, pertanto, non
è stata effettuata né in sede amministrativa a seguito del preavviso di ri-
getto ritualmente comunicato al ricorrente dall'Ufficio anagrafe e Stato
Civile del Comune di Palermo né tampoco in questa sede, essendosi il ri-
corrente limitato a depositare documentazione varia relativa a periodi di-
versi dalla quale non è possibile desumere la continuità della residenza legale del ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in mancanza di valida docu-
mentazione attestante l'interrotta residenza in Italia del ricorrente dalla nascita al raggiungimento della maggiore età, il ricorso va pertanto re-
spinto.
❖❖❖
In ordine alle spese, tenuto conto della particolarità delle questioni af-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
frontate e della mancata costituzione in giudizio dei resistenti, si ritengo-
no sussistenti gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compen-
sazione tra tutte le parti delle spese del giudizio.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
DR DO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice DR DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/09, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs. 7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 dicembre 2025, ore 9:00, il Giudice DR DO,
aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 5028/2024 del ruolo ge-
nerale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 16
dicembre 2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che l'Avv. Alice Argento
ha provveduto, nel termine assegnato al deposito della nota scritta con la quale ha provveduto al deposito del ricorso ritualmente notificato al Co-
mune resistente.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
DR DO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 11:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione Interna- zionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'unione Europea in composizione monocratica, nella persona del giudice DR Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5028/2024 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ) nato a [...] il 23 gennaio Parte_1 C.F._1
2002 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alice Argento ( , per procura allegata al Email_1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore;
[...] Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Questura di Palermo, in persona del Questore pro tempore,
- resistenti contumaci –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
Oggetto: impugnazione provvedimento rigetto cittadinanza italiana ex
art. 4, L. n. 91/92.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del del Controparte_1 [...]
e della Questura di Palermo, così provvede: CP_3
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
CP_1 CP_1
2) rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., depositato in data 21 aprile 2024 – ha impugnato il Parte_1
provvedimento prot. n. 1040781 del 15 ottobre 2021 con cui è stata riget-
tata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 91/1992 in data 23 dicembre 2020 per omessa integrazione della documentazione relativa alla propria residenza legale e quella comprovante la propria identità. A tal fine, rileva di avere richiesto, in data 23 dicembre 2020 e quindi prima del compimento del compimento del diciannovesimo anno di età, all'Ufficio anagrafe e Stato
Civile del Comune di Palermo “il formale riconoscimento della cittadinanza
italiana ai sensi dell'art. 4 della Legge 91/92, avendo … manifestato e di-
chiarato la volontà di acquisirla [ma che] All' istanza di riconoscimento del-
la cittadinanza italiana faceva seguito il preavviso di rigetto con prot. nr.
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
27824 del 15.01.2021 … [in pari data] veniva comunicato al ricorrente il
rigetto dell'istanza di richiesta della cittadinanza italiana” [cfr. ricorso, pag. 2].
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di diniego im-
pugnato rappresentando di essere nato in [...] madre jugoslava e di aver ininterrottamente vissuto in Italia fino al raggiungimento della mag-
giore età, allegando documentazione volta a comprovare quanto afferma-
to. Ha, quindi, chiesto l'accertamento del proprio diritto di cui all'art. 4
comma 2 Legge n. 91/1992, rilevando di essere “fortemente legato al Terri-
torio dello Stato, non solo per gli effettivi anni trascorsi all'interno dello
stesso dal momento della nascita, ma anche per la presenza del nucleo fa-
miliare composto dai genitori e dai fratelli, con i quali convive” [cfr. ricorso,
pag. 4].
❖❖❖
Tanto premesso va dichiarata la contumacia dei resistenti CP_1
del e della di Palermo, ritual-
[...] Controparte_3 CP_4
mente evocati in giudizio e non costituitisi.
Ancora in via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Nel caso di specie, invero, legittimato passivo - in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di merito sul punto - è il
[...]
(pure convenuto in giudizio mediante notifica del ricorso a CP_3
mezzo p.e.c. all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) dal mo-
mento che “le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile
e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo
ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al
[...]
- degli atti concernenti la cittadinanza italiana” (così, Trib. Mi- CP_3
lano, I civ., 13/11/2012, n. 12502; Cass., SS.UU. n. 12193/2019, Trib.
Brescia, Sez. spec., 10/11/2018 n. 3039).
Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, infatti, il Sin-
daco agisce, ai sensi del l'art. 1 del d.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rap-
presentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono per-
tanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la re-
sponsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass. SS.UU. n.
12193/2019; Cass., Sez. I, 2 5/ 03/2009, n. 7210; Cass, Sez. III,
6/08/2004, n. 1 5 199; 1 4/02/2000, n. 1599).
❖
Nel merito il ricorso è infondato.
Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento del Comune di Pa-
lermo del 15 ottobre 2021, prot. n. 1040781 con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, L.
n. 91/92 a causa dell'omessa integrazione documentale attestante il pos-
sesso del requisito di residenza prescritta dal medesimo articolo.
Invero, la disposizione soprarichiamata prevede che “Lo straniero nato
in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al rag-
giungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler ac-
quistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Orbene nella fattispecie, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricor-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
rente, il Comune aveva rilevato la mancanza della certificazione compro-
vante il possesso del requisito della residenza, inviando un preavviso di rigetto (prot. n. 27824 del 15/1/2021) cui seguiva l'impugnato provvedi-
mento con cui si comunicava il rigetto dell'istanza “rilevato che non è per-
venuta, ad integrazione, la documentazione richiesta, … Da accertamenti
anagrafici si evidenzia la mancanza del requisito della residenza legale e la
mancata presentazione di atti comprovanti la propria identità”.
Va rilevato che l'atto impugnato, una volta riscontrata la mancata pro-
duzione della documentazione attestante il requisito in contestazione, co-
stituiva per l'Autorità competente un atto dovuto, che questa era vincola-
ta ad adottare, non residuando alcun potere discrezionale al riguardo.
Invero, l'art. 9 comma bis, L. 91/92 dispone che “Ai fini dell'elezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certifica-
zione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge”.
Tale disposizione costituisce espressione di un principio fondamentale che regge i procedimenti ad istanza di parte, per cui ricade sull'istante l'onere di allegare e comprovare gli elementi a sé favorevoli, dichiarandoli nella domanda ed allegando a questa tutta la documentazione in suo pos-
sesso necessaria ad attestarne l'esistenza. In altri termini, è il soggetto che ha interesse al rilascio di un determinato provvedimento a sé favore-
vole che ha l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutti i presuppo-
sti e la realizzazione di tutte condizioni richieste dalla legge per la sua adozione.
Nella fattispecie, invece, non risulta adeguatamente dimostrato il re-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
quisito della ininterrotta permanenza del ricorrente in Italia dalla nascita fino al compimento della maggiore età, non avendo lo stesso prodotto - al fine di comprovare detto requisito – alcuna documentazione relativa al pe-
riodo compreso tra il 2008 e il 2012 [cfr. documentazione in atti], così come pe-
raltro riconosciuto dallo stesso ricorrente che si è limitato ad affermare che “contestualmente all'istanza di riconoscimento della cittadinanza ita-
liana, il ricorrente chiedeva, in data 23.12.2020, all' Controparte_5
, l'attestazione di frequenza scolastica presso l'Istituto Maria SS del-
[...]
la pietà di via Alloro n.2, oggi non più esistente, di cui si allega in copia, e
che attestano la sua presenza sul territorio dello Stato negli anni di cui ri-
sultava essere assente relativa documentazione” [cfr. ricorso, pag. 3; mail del 23
dicembre 2020, in atti].
La richiesta (e necessaria) integrazione documentazione, pertanto, non
è stata effettuata né in sede amministrativa a seguito del preavviso di ri-
getto ritualmente comunicato al ricorrente dall'Ufficio anagrafe e Stato
Civile del Comune di Palermo né tampoco in questa sede, essendosi il ri-
corrente limitato a depositare documentazione varia relativa a periodi di-
versi dalla quale non è possibile desumere la continuità della residenza legale del ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in mancanza di valida docu-
mentazione attestante l'interrotta residenza in Italia del ricorrente dalla nascita al raggiungimento della maggiore età, il ricorso va pertanto re-
spinto.
❖❖❖
In ordine alle spese, tenuto conto della particolarità delle questioni af-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
frontate e della mancata costituzione in giudizio dei resistenti, si ritengo-
no sussistenti gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compen-
sazione tra tutte le parti delle spese del giudizio.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
DR DO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice DR DO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/09, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs. 7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale