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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3788/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. GIOVANNI PANUZZO
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti ANTONELLO ZAFFINA e SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2024, la sig.ra ha proposto, ai sensi dell'art. 445 Parte_1 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione d'inabilità o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al
13.11.2023.
Il c.t.u. nominato dott.ssa concludeva la sua relazione non riconoscendo i Persona_1 requisiti sanitari sottesi ai benefici richiesti, ossia un'invalidità al 100% o un'invalidità pari o superiore al 74%, e accertando un grado d'invalidità civile pari al 54%.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 26.09.2024, la ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c. Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. riguardano l'asserita mancata rilevanza di alcune patologie, la mancata valutazione del peggioramento in corso e di quello futuro, la sottovalutazione del disturbo depressivo maggiore, l'erronea classificazione delle menomazioni come coesistenti anziché concorrenti, che inficerebbe i criteri di calcolo della percentuale d'invalidità.
La ricorrente ha chiesto pertanto il rinnovo della c.t.u., al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d'inabilità ex artt. 2 e 12 l. 118/71, o in subordine per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71. Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, la mancanza di prova della tempestività della formulazione del dissenso e dell'introduzione del giudizio, oltre al rigetto nel merito.
All'udienza di discussione del 17.03.2025 le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice, ritenuta la causa istruita documentalmente, rinviava la causa per discussione al 26.05.2025, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Entrambe le parti depositavano le note difensive e le note in sostituzione d'udienza, e la causa viene così decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le eccezioni preliminari dell' non sono fondate e devono essere respinte. CP_1
Il requisito della specificità dei motivi risulta sufficientemente rispettato e il ricorso è pertanto ammissibile. Quanto all'eccezione d'inammissibilità o improcedibilità in assenza di prova della tempestività della formulazione del dissenso o dell'introduzione del giudizio, la stessa non può trovare alcun accoglimento. Infatti, la formulazione in forma ipotetica e non circostanziata, riduce tale eccezione a una mera clausola di stile, poiché la parte resistente ha conoscenza e accesso ai dati relativi all'ATP, e quindi non può limitarsi ad affermare genericamente e ipoteticamente l'esistenza di un fatto impeditivo come la decadenza, ma ha l'onere di indicare le circostanze temporali su cui si basa l'eccezione.
Specularmente, l'onere della prova della tempestività del dissenso e dell'introduzione del giudizio di merito sorge in capo al ricorrente se e in quanto la parte resistente eccepisce la tardività di uno o di entrambi gli adempimenti, motivando l'eccezione sulla base dei dati rinvenibili nel fascicolo dell'ATP, non certo demandando tale verifica al Giudice.
Venendo al contenuto del ricorso, le censure alla consulenza medico-legale ricalcano, in sostanza, le osservazioni critiche formulate dal c.t.p. della ricorrente successivamente all'invio della bozza della relazione da parte della c.t.u., e da quest'ultima già riscontrate e confutate nella relazione finale, nella quale la percentuale d'invalidità accertata è stata definitivamente indicata pari al 54%, in aumento rispetto alla percentuale indicata nella bozza, dimostrando così di avere tenuto conto parzialmente delle osservazioni critiche, in special modo a quelle relative alla mancata valutazione del disturbo dell'umore.
A detta della ricorrente le malattie accertate dal c.t.u. sono state erroneamente valutate come coesistenti e non come invece sarebbero, ossia concorrenti.
Sul punto, nel ricorso viene apoditticamente asserito che la rachide cervico-dorso-lombare e il ginocchio destro artrosico sono “menomazioni tra loro in concorso funzionale, che interessano lo stesso apparato o sistema organo-funzionale e/o che incidono su organi od apparati strettamente sinergici appartengono al medesimo apparato”. Quale sia lo stesso apparato o sistema organo funzionale interessato dalle due menomazioni non è tuttavia dato sapere, non essendo stato specificato.
Tale censura è stata riscontrata dalla dott.ssa nella perizia finale, con esaustiva e Per_1 convincente argomentazione: “le menomazioni sono coesistenti, in quanto la loro eziopatogenesi non è riconducibile alla stessa causa e interessano organi e distretti corporei diversi, non concorrenti tra loro”. Quanto all'asserita valutazione arbitraria circa la qualificazione del disturbo depressivo maggiore di cui al certificato della dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, come lieve, il ragionamento Per_2 sotteso alle conclusioni dimostra esattamente il contrario: la c.t.u., partendo da circostanze oggettive
(assenza di trattamento farmacologico riferito dalla perizianda, mancata specificazione del grado dell'affezione nella certificazione medica specialistica, mancato invito da parte della psicologa a sottoporsi a visita psichiatrica per eventuale terapia, smentisce l'assunto, indimostrato, che si tratti di disturbo depressivo maggiore grave. Da tali circostanze la c.t.u. ha dedotto che la stessa dott.ssa abbia ritenuto trattarsi di una forma lieve. Per_2
Circa la fondatezza del ricorso, va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del c.t.u., e che i motivi di contestazione della c.t.u. devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse dai ricorrenti si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente
(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato, così rimanendo assorbita la domanda di condanna al pagamento dei ratei, che sarebbe risultata inammissibile poiché esula dall'oggetto dell'accertamento della presente procedura, con conferma delle conclusioni della c.t.u. svolta in sede di ATP.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dalla ricorrente, vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, conferma le conclusioni formulate dal c.t.u. in sede di A.T.P.
Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n.1491/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 16/07/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. GIOVANNI PANUZZO
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti ANTONELLO ZAFFINA e SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2024, la sig.ra ha proposto, ai sensi dell'art. 445 Parte_1 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione d'inabilità o in subordine dell'assegno mensile di assistenza, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al
13.11.2023.
Il c.t.u. nominato dott.ssa concludeva la sua relazione non riconoscendo i Persona_1 requisiti sanitari sottesi ai benefici richiesti, ossia un'invalidità al 100% o un'invalidità pari o superiore al 74%, e accertando un grado d'invalidità civile pari al 54%.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 26.09.2024, la ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c. Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. riguardano l'asserita mancata rilevanza di alcune patologie, la mancata valutazione del peggioramento in corso e di quello futuro, la sottovalutazione del disturbo depressivo maggiore, l'erronea classificazione delle menomazioni come coesistenti anziché concorrenti, che inficerebbe i criteri di calcolo della percentuale d'invalidità.
La ricorrente ha chiesto pertanto il rinnovo della c.t.u., al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d'inabilità ex artt. 2 e 12 l. 118/71, o in subordine per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71. Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, la mancanza di prova della tempestività della formulazione del dissenso e dell'introduzione del giudizio, oltre al rigetto nel merito.
All'udienza di discussione del 17.03.2025 le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice, ritenuta la causa istruita documentalmente, rinviava la causa per discussione al 26.05.2025, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Entrambe le parti depositavano le note difensive e le note in sostituzione d'udienza, e la causa viene così decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le eccezioni preliminari dell' non sono fondate e devono essere respinte. CP_1
Il requisito della specificità dei motivi risulta sufficientemente rispettato e il ricorso è pertanto ammissibile. Quanto all'eccezione d'inammissibilità o improcedibilità in assenza di prova della tempestività della formulazione del dissenso o dell'introduzione del giudizio, la stessa non può trovare alcun accoglimento. Infatti, la formulazione in forma ipotetica e non circostanziata, riduce tale eccezione a una mera clausola di stile, poiché la parte resistente ha conoscenza e accesso ai dati relativi all'ATP, e quindi non può limitarsi ad affermare genericamente e ipoteticamente l'esistenza di un fatto impeditivo come la decadenza, ma ha l'onere di indicare le circostanze temporali su cui si basa l'eccezione.
Specularmente, l'onere della prova della tempestività del dissenso e dell'introduzione del giudizio di merito sorge in capo al ricorrente se e in quanto la parte resistente eccepisce la tardività di uno o di entrambi gli adempimenti, motivando l'eccezione sulla base dei dati rinvenibili nel fascicolo dell'ATP, non certo demandando tale verifica al Giudice.
Venendo al contenuto del ricorso, le censure alla consulenza medico-legale ricalcano, in sostanza, le osservazioni critiche formulate dal c.t.p. della ricorrente successivamente all'invio della bozza della relazione da parte della c.t.u., e da quest'ultima già riscontrate e confutate nella relazione finale, nella quale la percentuale d'invalidità accertata è stata definitivamente indicata pari al 54%, in aumento rispetto alla percentuale indicata nella bozza, dimostrando così di avere tenuto conto parzialmente delle osservazioni critiche, in special modo a quelle relative alla mancata valutazione del disturbo dell'umore.
A detta della ricorrente le malattie accertate dal c.t.u. sono state erroneamente valutate come coesistenti e non come invece sarebbero, ossia concorrenti.
Sul punto, nel ricorso viene apoditticamente asserito che la rachide cervico-dorso-lombare e il ginocchio destro artrosico sono “menomazioni tra loro in concorso funzionale, che interessano lo stesso apparato o sistema organo-funzionale e/o che incidono su organi od apparati strettamente sinergici appartengono al medesimo apparato”. Quale sia lo stesso apparato o sistema organo funzionale interessato dalle due menomazioni non è tuttavia dato sapere, non essendo stato specificato.
Tale censura è stata riscontrata dalla dott.ssa nella perizia finale, con esaustiva e Per_1 convincente argomentazione: “le menomazioni sono coesistenti, in quanto la loro eziopatogenesi non è riconducibile alla stessa causa e interessano organi e distretti corporei diversi, non concorrenti tra loro”. Quanto all'asserita valutazione arbitraria circa la qualificazione del disturbo depressivo maggiore di cui al certificato della dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, come lieve, il ragionamento Per_2 sotteso alle conclusioni dimostra esattamente il contrario: la c.t.u., partendo da circostanze oggettive
(assenza di trattamento farmacologico riferito dalla perizianda, mancata specificazione del grado dell'affezione nella certificazione medica specialistica, mancato invito da parte della psicologa a sottoporsi a visita psichiatrica per eventuale terapia, smentisce l'assunto, indimostrato, che si tratti di disturbo depressivo maggiore grave. Da tali circostanze la c.t.u. ha dedotto che la stessa dott.ssa abbia ritenuto trattarsi di una forma lieve. Per_2
Circa la fondatezza del ricorso, va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del c.t.u., e che i motivi di contestazione della c.t.u. devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse dai ricorrenti si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente
(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato, così rimanendo assorbita la domanda di condanna al pagamento dei ratei, che sarebbe risultata inammissibile poiché esula dall'oggetto dell'accertamento della presente procedura, con conferma delle conclusioni della c.t.u. svolta in sede di ATP.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dalla ricorrente, vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, conferma le conclusioni formulate dal c.t.u. in sede di A.T.P.
Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n.1491/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 16/07/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.