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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°2906 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 18 novembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dal solo appellante, nelle quali costui ha esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 22/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°2906 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA nato a [...] [...], (C.F. ), Parte_2 CP_1 C.F._1 col ministero degli Avv.ti Ovidio Cangemi e Mirella Ortolano, appellante
CONTRO
col ministero dell'Avvocatura Comunale, in Controparte_1 persona dell'Avv.to Eliana Benvegna, appellato
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
18 novembre 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.2.2022, ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 1738/21 del 21 giugno 2021, con cui il Gdp di Palermo aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale di contestazione n.
I20208/2020 relativo alla violazione dell'art 145, comma 1, del Codice della Strada elevato il 10.04.2020 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di . Il CP_1 ricorrente ha lamentato che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente il materiale probatorio in atti, avendo fondato la sua decisione (altrettanto erroneamente) sulla fede privilegiata attribuita al verbale opposto. Ha quindi chiesto che fosse ammessa in via istruttoria la prova testimoniale chiesta e rigettata in primo grado;
nel merito, che fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata con conseguente annullamento del verbale opposto.
Si è costituito il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito il rigetto del gravame.
2. Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che le ragioni di appello meritino accoglimento.
2.1. È pacifico che il verbale di accertamento elevato da un pubblico ufficiale abbia natura di atto pubblico (Cass., sez. un., 24/7/2009 n. 17355; Cass., sez. un., n.
12545/1992), in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere attribuitogli, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato l'ammontare della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione. Ne discende che nel giudizio di opposizione il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti;
non è invece necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., esperire il rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quegli apprezzamenti personali mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v. Cass. n. 29320.2022).
Nel caso in esame, il ricorrente ha contestato la verità sostanziale delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, ovverosia la fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante, cui, perciò, non può estendersi la fede privilegiata del documento. Ha dedotto invero che l'incidente per il quale è stato elevato il verbale ebbe a verificarsi per colpa esclusiva della Mercedes, il cui conducente, a velocità elevata, aveva impegnato l'incrocio su cui insisteva il segnale di dare precedenza, che dunque non veniva rispettato. Ciononostante, la Polizia
Municipale, sopraggiunta solo successivamente, aveva elevato la contravvenzione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 145, commi uno e decimo, CdS, dando atto che, nell'approssimarsi all'intersezione con la via Mendola, il ricorrente non avesse usato la 'massima prudenza al fine di evitare incidenti'.
, in mancanza di specifici elementi di riscontro, l'assunto della Polizia Per_1
Municipale ha finito col risolversi in una valutazione di tipo sensoriale implicante margini di apprezzamento, non assistita, per ciò solo, dalla fede privilegiata, giacché nulla viene detto in ordine alla dinamica in fatto sottesa allo scrutinio di imprudenza, rimanendo ignoto da quali indici oggettivi sia stato ricavato questo convincimento, né tampoco si spiega se vi siano state condotte anomale, come il non tenere la destra, l'invadere l'opposta corsia o altro. D'altronde, la 'prudenza' di cui parla l'art. 145 Cds non costituisce di per sé un fatto storico che possa essere attestato, essendo il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, da desumere dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza.
All'opposto, la contestazione elevata all'appellante si è limitata, nel suo contenuto, al rilievo di non aver tenuto 'massima prudenza al fine di evitare incidenti', senza alcuna possibilità di comprendere come i verbalizzanti l'abbiano rilevata. Il giudizio di 'prudenza' implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale, rilevando i fatti che stanno avvenendo in sua presenza
(condizioni del veicolo, della strada, del traffico), li sottopone a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di imprudenza e/o pericolosità. Ne discende, come anticipato, che il verbale che riporta la mera percezione soggettiva dei verbalizzanti di una prudenza non adeguata può unicamente costituire prova indiziaria o presuntiva, essendo così soggetto alla prova contraria, perché frutto di elaborazioni non assistite da certezza privilegiata. Male ha fatto, quindi, il Gdp nel disattendere la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente e nel rigettare l'opposizione sul presupposto del valore fidefacente del verbale di contestazione.
Ammessa la prova con provvedimento del Tribunale del 15.3.2024, il teste, sentito all'udienza del 9.7.2024, ha dichiarato: «La moto camminava piano ed a ogni incrocio rallentava, tant'è vero che se non frenavo, rischiavo di tamponarla io stesso. Io non sapevo che a guidare la ra il sig. perché lui portava un casco integrale. A un certo punto, CP_2 Pt_1 vedo, all'incrocio con via Mendola, una macchina Mercedes che proveniva dalla stessa via
Mendola. La macchina, senza dare precedenza, non si fermò all'incrocio, andava molto veloce. Il andava piano e tentò di scansare la macchina ma queste lo prese lo stesso, nella parte Pt_1 dove c'è la marmitta. Il rimase in equilibrio per qualche metro e poi cadde sul lato Pt_1 sinistro, andando a finire su di una macchina posteggiata, di cui non ricordo la targa .[…]
L'impatto l'ho visto chiaramente, perché ero proprio dietro la macchina». Tale dichiarazione, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare (vista l'indifferenza del teste), è idonea a vincere la presunzione di veridicità del verbale contestato, essendo eloquente della dinamica dell'incidente e dell'adeguatezza della velocità della moto condotta dal rispetto alle condizioni di tempo e di luogo della vicenda. Pt_1
Il tema, poi, si salda con quello dell'onere della prova ricadente sulle parti.
Perché, se è vero che la descrizione dell'infrazione riportata sul verbale non può da sola giustificare alcuna sanzione, nulla ha impedito all'Amministrazione di fornire in sede giudiziaria la prova della effettività della violazione e delle circostanze a questa sottese, essendo notoriamente posto, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, comunque a carico della P.A. (arg. da Cass. SS.UU. n.
20930 del 30/09/2009; Cass. n. 5277 del 07/03/2007). Per conseguenza, in considerazione (i) dell'inidoneità del verbale di accertamento a fondare la sanzione comminata, (ii) dell'esito della prova testimoniale assunta dall'appellante e (iii) dell'assenza di prova contraria (dell'esistenza delle violazioni) da parte dell'Amministrazione, si impone l'accoglimento dell'appello, con riforma in toto della sentenza impugnata e annullamento del verbale impugnato.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (per entrambi i gradi di giudizio), secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 (relativi a tutte le fasi;
scaglione di valore fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di n. 1738/21 del 21 giugno 2021, e per l'effetto, ad integrale CP_1 riforma della stessa, ANNULLA il verbale impugnato;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in € 173,00 per compensi ed
€ 43,00 per spese vive e, per il secondo grado, in € 332,00 per compensi e € 91,50 per spese vive.
Così deciso, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°2906 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 18 novembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dal solo appellante, nelle quali costui ha esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 22/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°2906 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA nato a [...] [...], (C.F. ), Parte_2 CP_1 C.F._1 col ministero degli Avv.ti Ovidio Cangemi e Mirella Ortolano, appellante
CONTRO
col ministero dell'Avvocatura Comunale, in Controparte_1 persona dell'Avv.to Eliana Benvegna, appellato
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
18 novembre 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.2.2022, ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 1738/21 del 21 giugno 2021, con cui il Gdp di Palermo aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale di contestazione n.
I20208/2020 relativo alla violazione dell'art 145, comma 1, del Codice della Strada elevato il 10.04.2020 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di . Il CP_1 ricorrente ha lamentato che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente il materiale probatorio in atti, avendo fondato la sua decisione (altrettanto erroneamente) sulla fede privilegiata attribuita al verbale opposto. Ha quindi chiesto che fosse ammessa in via istruttoria la prova testimoniale chiesta e rigettata in primo grado;
nel merito, che fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata con conseguente annullamento del verbale opposto.
Si è costituito il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito il rigetto del gravame.
2. Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che le ragioni di appello meritino accoglimento.
2.1. È pacifico che il verbale di accertamento elevato da un pubblico ufficiale abbia natura di atto pubblico (Cass., sez. un., 24/7/2009 n. 17355; Cass., sez. un., n.
12545/1992), in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere attribuitogli, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato l'ammontare della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione. Ne discende che nel giudizio di opposizione il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti;
non è invece necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., esperire il rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quegli apprezzamenti personali mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v. Cass. n. 29320.2022).
Nel caso in esame, il ricorrente ha contestato la verità sostanziale delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, ovverosia la fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante, cui, perciò, non può estendersi la fede privilegiata del documento. Ha dedotto invero che l'incidente per il quale è stato elevato il verbale ebbe a verificarsi per colpa esclusiva della Mercedes, il cui conducente, a velocità elevata, aveva impegnato l'incrocio su cui insisteva il segnale di dare precedenza, che dunque non veniva rispettato. Ciononostante, la Polizia
Municipale, sopraggiunta solo successivamente, aveva elevato la contravvenzione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 145, commi uno e decimo, CdS, dando atto che, nell'approssimarsi all'intersezione con la via Mendola, il ricorrente non avesse usato la 'massima prudenza al fine di evitare incidenti'.
, in mancanza di specifici elementi di riscontro, l'assunto della Polizia Per_1
Municipale ha finito col risolversi in una valutazione di tipo sensoriale implicante margini di apprezzamento, non assistita, per ciò solo, dalla fede privilegiata, giacché nulla viene detto in ordine alla dinamica in fatto sottesa allo scrutinio di imprudenza, rimanendo ignoto da quali indici oggettivi sia stato ricavato questo convincimento, né tampoco si spiega se vi siano state condotte anomale, come il non tenere la destra, l'invadere l'opposta corsia o altro. D'altronde, la 'prudenza' di cui parla l'art. 145 Cds non costituisce di per sé un fatto storico che possa essere attestato, essendo il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, da desumere dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza.
All'opposto, la contestazione elevata all'appellante si è limitata, nel suo contenuto, al rilievo di non aver tenuto 'massima prudenza al fine di evitare incidenti', senza alcuna possibilità di comprendere come i verbalizzanti l'abbiano rilevata. Il giudizio di 'prudenza' implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale, rilevando i fatti che stanno avvenendo in sua presenza
(condizioni del veicolo, della strada, del traffico), li sottopone a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di imprudenza e/o pericolosità. Ne discende, come anticipato, che il verbale che riporta la mera percezione soggettiva dei verbalizzanti di una prudenza non adeguata può unicamente costituire prova indiziaria o presuntiva, essendo così soggetto alla prova contraria, perché frutto di elaborazioni non assistite da certezza privilegiata. Male ha fatto, quindi, il Gdp nel disattendere la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente e nel rigettare l'opposizione sul presupposto del valore fidefacente del verbale di contestazione.
Ammessa la prova con provvedimento del Tribunale del 15.3.2024, il teste, sentito all'udienza del 9.7.2024, ha dichiarato: «La moto camminava piano ed a ogni incrocio rallentava, tant'è vero che se non frenavo, rischiavo di tamponarla io stesso. Io non sapevo che a guidare la ra il sig. perché lui portava un casco integrale. A un certo punto, CP_2 Pt_1 vedo, all'incrocio con via Mendola, una macchina Mercedes che proveniva dalla stessa via
Mendola. La macchina, senza dare precedenza, non si fermò all'incrocio, andava molto veloce. Il andava piano e tentò di scansare la macchina ma queste lo prese lo stesso, nella parte Pt_1 dove c'è la marmitta. Il rimase in equilibrio per qualche metro e poi cadde sul lato Pt_1 sinistro, andando a finire su di una macchina posteggiata, di cui non ricordo la targa .[…]
L'impatto l'ho visto chiaramente, perché ero proprio dietro la macchina». Tale dichiarazione, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare (vista l'indifferenza del teste), è idonea a vincere la presunzione di veridicità del verbale contestato, essendo eloquente della dinamica dell'incidente e dell'adeguatezza della velocità della moto condotta dal rispetto alle condizioni di tempo e di luogo della vicenda. Pt_1
Il tema, poi, si salda con quello dell'onere della prova ricadente sulle parti.
Perché, se è vero che la descrizione dell'infrazione riportata sul verbale non può da sola giustificare alcuna sanzione, nulla ha impedito all'Amministrazione di fornire in sede giudiziaria la prova della effettività della violazione e delle circostanze a questa sottese, essendo notoriamente posto, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, comunque a carico della P.A. (arg. da Cass. SS.UU. n.
20930 del 30/09/2009; Cass. n. 5277 del 07/03/2007). Per conseguenza, in considerazione (i) dell'inidoneità del verbale di accertamento a fondare la sanzione comminata, (ii) dell'esito della prova testimoniale assunta dall'appellante e (iii) dell'assenza di prova contraria (dell'esistenza delle violazioni) da parte dell'Amministrazione, si impone l'accoglimento dell'appello, con riforma in toto della sentenza impugnata e annullamento del verbale impugnato.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (per entrambi i gradi di giudizio), secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 (relativi a tutte le fasi;
scaglione di valore fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di n. 1738/21 del 21 giugno 2021, e per l'effetto, ad integrale CP_1 riforma della stessa, ANNULLA il verbale impugnato;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in € 173,00 per compensi ed
€ 43,00 per spese vive e, per il secondo grado, in € 332,00 per compensi e € 91,50 per spese vive.
Così deciso, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi