Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02246/2026REG.PROV.COLL.
N. 01895/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2024, proposto da
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ND Di NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00993/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ND Di NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. ID PO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia oggetto del presente giudizio prende le mosse in data 24/12/2018, allorquando il sig. ND Di NT ha presentato al Comune appellante un'istanza di permesso di costruire, al fine di realizzare alcune opere di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile di sua proprietà, assentito con licenza edilizia prot. n. 13255 del 9/12/1965
In data 19/01/2021, il Comando di polizia municipale dello stesso Comune ha depositato una relazione di servizio, evidenziando che, all’interno del predetto immobile, erano stati eseguiti una serie di interventi in difformità dal relativo titolo edilizio.
In data 27/09/2021, il Comune appellante ha espletato il sopralluogo sull'immobile, riscontrando effettivamente la realizzazione di alcune difformità rispetto alla suddetta licenza edilizia, consistenti in particolare in "variazioni prospettiche" e "opere in c.a. riferite alla zona del rampante scale che conduce al livello di primo piano", nonché nell’ampliamento del fronte prospiciente la via Testini “per una superficie in pianta pari a mq. 2,73 (0,68 x 4,00 per piano)” e quindi per un totale di complessivi mq. 5,46, nonché per "una volumetria di circa mc. 16,40”.
A distanza di 10 metri dal complesso edilizio di cui si tratta, è stata accertata la realizzazione di 5 locali in muratura, tra i quali alcuni di proprietà Di NT, in assenza di titolo abilitativo. Il Comune ha emesso, con riguardo a tali locali, un'ordinanza di demolizione impugnata da diversi proprietari, tra cui l'odierno appellato.
2. Con determinazione n. 42 del 29/09/2021, l'Amministrazione comunale, dopo aver rilevato che le difformità riscontrate sono state strutturalmente eseguite contestualmente alla realizzazione dell’intera opera edile e la demolizione del maggior volume edificato creerebbe pregiudizio alla staticità della parte residua del corpo di fabbrica costruita in conformità alla Licenza di Costruire, ha irrogato ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, una sanzione pecuniaria, pari ad € 5.250,00.
3. Il sig. Di NT ha impugnato la determinazione dell'Area 5 Edilizia e Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia n. 42/2021 del 29/09/2021, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, la fiscalizzazione delle opere eseguite dall’appellato in parziale difformità dalla licenza di costruire n. 13255 del 9/12/1965.
4. All’esito del giudizio di primo grado il Tar ha accolto il ricorso di ND Di NT, sulla scorta della seguente motivazione. Il ricorso è fondato, poiché le risultanze della verificazione sono univoche nel senso dell’accertamento delle seguenti circostanze: a) l’immobile del ricorrente “risulta esterno al centro abitato”; b) “gli interventi sanzionati sono stati realizzati in data anteriore al 1/9/1967” c) la “variazione prospettica” relativa all’attuale piano terra che avrebbe dovuto essere “posto a livello di piano rialzato con scala e pianerottolo esterno di accesso”, è da ritenersi non rilevante, dal momento che, oltre ad essere “ininfluente dal punto di vista urbanistico”, la stessa difformità “non è attuale in quanto la sistemazione esterna prevista dalla Licenza Edilizia, attorno alla palazzina, era un giardino privato, invece nella realtà la palazzina è circondata da strade”; d) “l’incremento di superficie rientra perfettamente nella tolleranza costruttiva ammessa dall’art. 34 del DPR 380/01. Poiché le altezze di interpiano dell’immobile sono le medesime, anche l’incremento di volume rispetta la tolleranza prevista”. Sulla base dell’istruttoria, le opere in questione non sono suscettibili di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001. Il Tar quindi annullava il provvedimento comunale.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune articolando un motivo di gravame: “erroneita’ e ingiustizia della sentenza n. 993/2023 6 per erronea presupposizione di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria, nonche’ per insufficienza e lacunosita' della motivazione - omessa prouncia su un punto decisivo della controversia - violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del t.u. n. 380/2001”. L’Ente contesta l’assunto secondo cui gli interventi edilizi in questione erano stati realizzati all’esterno del centro abitato, poiché non risulta che tale asserzione sia stata minimamente approfondita dal verificatore nel giudizio di primo grado. In realtà, la zona in cui ricade l’immobile è stata da sempre considerata come centro abitato alla luce dell’art. 70 del Regolamento edilizio del 5/07/1936, la zona è a soli 800 metri dalla Casa comunale. Se si rileva l'insussistenza di qualunque tipo di abuso edilizio, si giunge a disconoscere del tutto la validità del titolo abilitativo, che pure è stato regolarmente rilasciato dall'Amministrazione comunale e la cui inosservanza ha dato luogo al procedimento sanzionatorio. Per di più se detto titolo edilizio non fosse stato necessario, non si comprenderebbe il motivo per cui i soggetti interessati ne avessero all’epoca richiesto il rilascio. Il motivo per cui il verificatore ha ritenuto che la fiscalizzazione, consiste nella circostanza che l’incremento di superficie e di volume realizzato rientra nella tolleranza costruttiva ammessa dall’art. 34 del DPR 380/01. L’appellante contesta che il consulente, si è basato unicamente su una fotografia aerea risalente al 1954, che ha ripreso una situazione anteriore alla costruzione del manufatto del 1967 e quindi non più corrispondente allo stato dei luoghi. La motivazione fornita dal tecnico non fa venir meno la rilevanza urbanistica della modifica realizzata e della variazione prospettica riscontrata dal Comune. I calcoli effettuati dal consulente non corrispondono a quelli svolti dal Comune appellante e riportati nella relazione depositata in giudizio il 26/04/2023, poiché il verificatore ha in realtà considerato soltanto l’ampliamento del piano terra dell’immobile, tralasciando quello del primo piano. La maggiore superficie realizzata, considerando entrambi i piani anziché il solo piano terra, è in effetti pari a complessivi mq 5,96, ciò fa ritenere superato il limite del 2%, entro il quale, la modifica eseguita non costituisce una violazione di titoli edilizi. Le modifiche realizzate e poi riscontrate dal Comune appellante in sede di sopralluogo non si configuravano come “tolleranze di cantiere”, bensì come parziali difformità dall’originaria licenza di costruzione e che come tali erano sanzionabili ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
6. La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
7. All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026 la causa passava in decisione.
8. L’appello è infondato
9. In linea generale, la fiscalizzazione dell'abuso edilizio ai sensi dell'art.34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 rappresenta una sanzione alternativa rispetto a quella demolitivo-restitutoria, applicabile nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza incidere sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso, così contemperando l'esigenza di ristabilire lo status quo ante con quella di assicurare la sicurezza pubblica; il presupposto indefettibile della fiscalizzazione è la natura abusiva delle opere cui essa è relativa, pertanto, una volta che il privato ne faccia richiesta, riconosce di fatto l'abuso edilizio contestato dall'amministrazione, prestando acquiescenza, in sostanza, al profilo della qualificazione delle opere nei termini suddetti; non è quindi possibile "ritirare" l'istanza di fiscalizzazione e rimettere in discussione la natura abusiva degli interventi contestati dall'amministrazione, una volta che, attraverso detta richiesta, siano stati a tutti gli effetti riconosciuti come tali; peraltro, ove non fosse disposta la sanzione alternativa della fiscalizzazione, la conseguenza dell'abuso non potrebbe che essere l'ordine di demolizione delle opere eseguite senza titolo edilizio o in difformità da questo.
L'art. 34, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 consente la fiscalizzazione dell'abuso edilizio mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria quando vi sia difformità parziale rispetto al titolo edilizio, e sussista il rischio che la demolizione della parte difforme possa arrecare pregiudizio alla parte conforme. Uno dei presupposti dell'art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 è che siano stati superati sia i margini di tolleranza costruttiva ex art. 34-bis, D.P.R. n. 380/2001 sia i limiti delle variazioni essenziali ex art. 32, D.P.R. n. 380/2001. Nel caso delle variazioni non essenziali, infatti, la conformità urbanistica è normalmente implicita ed è quindi applicabile la regolarizzazione ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 per le nuove edificazioni o la ristrutturazione pesante, oppure la regolarizzazione ex art. 37, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 per gli interventi edilizi autorizzabili mediante SCIA.
10. Orbene, nel caso di specie sia l’esito dell’approfondimento istruttorio svolto in primo grado sia l’analisi degli atti di causa conferma l’assenza nella specie del presupposto della fiscalizzazione, l‘abusività delle opere.
11. Peraltro, anche in ordine al contestato elemento della collocazione dell’immobile, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 3025 del 2023 di questo Consiglio di Stato (recante rigetto dell’appello del Comune odierno appellante) è stato confermato come l’edificato in oggetto fosse stato realizzato in data antecedente all’1.9.1967 in zona esterna al centro abitato.
12. Infine, anche in ordine alle tolleranze costruttive le deduzioni si scontrano con la correttezza delle risultanze istruttorie, emerse anche all’esito della verificazione, nella quale si dà atto – anche rispetto alla contestazione di non aver tenuto conto del secondo piano - che la superficie di piano, stimata per la pianta licenziata è pari a mq 62,38 mq e quindi il 2% è pari a 1,24 mq per cui l’incremento di superficie rientra perfettamente nella tolleranza costruttiva ammessa dall’art. 34 del DPR 380/01. Poiché le altezze di interpiano dell’immobile sono le medesime, anche l’incremento di volume rispetta la tolleranza prevista.
13. L’appello va pertanto respinto.
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO LA, Presidente FF
ID PO, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID PO | IO LA |
IL SEGRETARIO