Art. 9.
All'onere complessivo di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Per la emissione dei certificati di credito si osservano, le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, n. 267 .
Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808 , e' integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.
Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1971, alle spese e agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo netto da realizzare.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1971 e 1972 le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere complessivo di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Per la emissione dei certificati di credito si osservano, le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, n. 267 .
Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808 , e' integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.
Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1971, alle spese e agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo netto da realizzare.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1971 e 1972 le occorrenti variazioni di bilancio.