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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 27.11.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. M. A. Franco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza - indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di aver percepito il reddito di cittadinanza con decorrenza dicembre 2021- esponeva di aver ricevuto, in data 22.4.2023, un sms con il quale aveva comunicato “Pagamento sospeso per CP_1 mancata comunicazione avvio attività lavorativa. Decadenza retroattiva se entro 60 giorni non sarà inviato Rdc-Com esteso”.
Allegava che, pur avendo dato seguito a detta richiesta, con provvedimento del 18.7.2023, CP_1 aveva rappresentato che “lei è decaduto, con decorrenza 03/2023, dal diritto al reddito di cittadinanza relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/ Pensione di cittadinanza
(PdC) Protocollo n. 5044852, presentata in data 29.11.2021 per le seguenti CP_2 motivazioni: - mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L.
n. 4/2019 e succ. mod)”.
Soggiungeva che parte convenuta aveva respinto l'istanza di riesame presentata in data
31.7.2023, rilevando che “Nel caso in oggetto in data 26/06/2023 è stato presentato modello
RDC COM esteso indicando €.1373,76 come redditi per l'anno 2022. Tale maggior reddito ha determinato il superamento della soglia reddito e di conseguenza la decadenza della prestazione con decorrenza 01/06/2022 inserita in procedura in data 05/07/2023.” Rappresentava di aver poi ricevuto richiesta di restituzione della somma di € 4.756,94, quale importo complessivamente corrisposto a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da giugno
2022 a marzo 2023.
Eccepiva l'illegittimità di tali provvedimenti, rilevando la “divergenza tra il periodo di decorrenza della decadenza dal diritto al reddito di cittadinanza indicato nella prima comunicazione del 18/07/2023 (ALL. 2) ed il periodo per cui si richiede la restituzione delle somme, indicato nella seconda comunicazione del 08/03/2024 (ALL. 6)”.
Evidenziava inoltre che “al momento della comunicazione del provvedimento di decadenza, sussistevano cumulativamente tutti i requisiti patrimoniali e reddituali richiesti ex lege, come emerge dalle ultime tre attestazioni ISEE allegate in atti, presentate negli anni 2021, 2022 e
2023” e che il maggior reddito percepito, giusta contratto a tempo determinato della durata di un mese, non poteva concorrere alla determinazione dell'importo a cui il nucleo dell'istante aveva diritto.
Chiedeva quindi che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione e che fosse dichiarato il diritto a percepire le mensilità non corrisposte, relative a marzo, aprile e maggio 2023.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche
Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A mente dell'articolo 2 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, come convertito con Legge n. 26 del
28/03/2019, il Rdc è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali. In particolare, la richiamata disposizione normativa prescrive espressamente che “… …b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
…
….
… …6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni
e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste... …”.
L'art. 3 comma 8 del medesimo testo normativo dispone poi “
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma CP_1 digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita', ovvero di persona presso i centri per l'impiego.”.
Il comma decimo dell'art. 3 prevede poi che “Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, pur non essendosi verificata la decadenza connessa alla mancata presentazione del modello RDC Com esteso (come anche evidenziato nella memoria di costituzione dell' ), tuttavia il reddito ivi indicato ha determinato un CP_1 ricalcolo della prestazione, che è risultata indebita a decorrere da giugno 2022.
Premesso che, come noto, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell' “accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza dei presupposti che consentano di qualificare come adempimento quanto corrisposto, nel caso di specie si osserva che il dettagliato prospetto di ricalcolo accluso alla memoria di costituzione dell' (pag.4) non risulta contraddetto da CP_1 emergenze di segno contrario e comprova il superamento del reddito per il riconoscimento della prestazione da giugno 2022, senza che alcun rilievo in senso contrario possa attribuirsi alla decadenza (non verificatasi) che avrebbe avuto decorrenza da marzo 2023 e alla disposizione di cui alla legge di bilancio dell'anno 2023, trattandosi di previsione (concernente la non computabilità per intero del maggior reddito percepito per lavori stagionali) non applicabile ratione temporis.
Né possono indurre all'accoglimento del ricorso le censure di carattere formale formulate in ricorso atteso che - fermo restando che il Tribunale adito è giudice del rapporto e non dell'atto
– il provvedimento impugnato contiene tutti gli elementi per consentire al ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa (importo da restituire, periodo attenzionato e motivo del recupero), in modo da esercitare il proprio diritto di difesa, come peraltro in concreto fatto nell'atto introduttivo del giudizio.
A quanto sinora esposto, in assenza di prova circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione, consegue altresì il rigetto della domanda tesa ad ottenere il pagamento dei ratei non corrisposti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2023.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att c.p.c, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.
Brindisi, 27.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere