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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AB ET, OR
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1388/2020 depositato il 12/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201400386 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo ad imposta municipale propria (IMU), numero 2014003886 dell'11.12.2019, anno 2014, emanato dal
Comune di Vieste (Fg) e notificato il 2.1.2020, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 3.241,00, di cui € 2.413,00 per imposta municipale propria, € 51,81 per interessi, € 738,45 per sanzioni ed € 10,65 per spese di notifica-raccomandata, sul presupposto "che i versamenti d'imposta per l'anno sopra indicato risultano essere stati effettuati in misura inferiore al dovuto".
All'uopo, esponeva che sussisteva:
- decadenza e/o prescrizione per decorso del termine quinquennale.
- difetto di sottoscrizione;
- difetto di motivazione del criterio valutativo adottato che non consentiva di conoscere esattamente la pretesa impositiva onde consentire un non difficoltoso esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito;
Si costituiva il Comune di Vieste, che chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la controparte ha eccepito l'intervenuta decadenza per violazione del termine quinquennale previsto ex lege.
Il motivo è infondato, posto che il Comune ha dimostrato che la spedizione postale dell'avviso di accertamento in oggetto è avvenuta entro il 31 dicembre 2019 (lettera a/r spedita in data 27 dicembre 2019, relativa all'avviso di accertamento n. 2014003886 – IMU 2014, All. 1).
Con riguardo al presunto difetto di sottoscrizione, va detto che il Comune di Vieste ha prodotto Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 06 agosto 2020 (All. 2), con la quale la funzionaria dr.ssa Nominativo_1
è stata formalmente designata Responsabile dell'Imposta municipale unica (IMU), con connesse le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti.
Relativamente al merito della pretesa, va osservato che nell'avviso sono stati indicati chiaramente gli immobili oggetto di tassazione, la rendita catastale, il valore, il diritto su di essi vantato con imponibile ed aliquota applicata nonché il prospetto dei versamenti da fare, degli interessi e delle sanzioni, per cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi assolto adeguatamente.
Va altresì osservato che è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa deliberazione, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula di calcolo della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né i dati numerici fondamentali del calcolo del tributo.
In definitiva, il ricorso non può essere accolto.
Le spese possono essere compensate, stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
spese compensate. Così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
NO CA
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AB ET, OR
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1388/2020 depositato il 12/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201400386 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo ad imposta municipale propria (IMU), numero 2014003886 dell'11.12.2019, anno 2014, emanato dal
Comune di Vieste (Fg) e notificato il 2.1.2020, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 3.241,00, di cui € 2.413,00 per imposta municipale propria, € 51,81 per interessi, € 738,45 per sanzioni ed € 10,65 per spese di notifica-raccomandata, sul presupposto "che i versamenti d'imposta per l'anno sopra indicato risultano essere stati effettuati in misura inferiore al dovuto".
All'uopo, esponeva che sussisteva:
- decadenza e/o prescrizione per decorso del termine quinquennale.
- difetto di sottoscrizione;
- difetto di motivazione del criterio valutativo adottato che non consentiva di conoscere esattamente la pretesa impositiva onde consentire un non difficoltoso esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito;
Si costituiva il Comune di Vieste, che chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la controparte ha eccepito l'intervenuta decadenza per violazione del termine quinquennale previsto ex lege.
Il motivo è infondato, posto che il Comune ha dimostrato che la spedizione postale dell'avviso di accertamento in oggetto è avvenuta entro il 31 dicembre 2019 (lettera a/r spedita in data 27 dicembre 2019, relativa all'avviso di accertamento n. 2014003886 – IMU 2014, All. 1).
Con riguardo al presunto difetto di sottoscrizione, va detto che il Comune di Vieste ha prodotto Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 06 agosto 2020 (All. 2), con la quale la funzionaria dr.ssa Nominativo_1
è stata formalmente designata Responsabile dell'Imposta municipale unica (IMU), con connesse le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, compresa la sottoscrizione dei relativi provvedimenti.
Relativamente al merito della pretesa, va osservato che nell'avviso sono stati indicati chiaramente gli immobili oggetto di tassazione, la rendita catastale, il valore, il diritto su di essi vantato con imponibile ed aliquota applicata nonché il prospetto dei versamenti da fare, degli interessi e delle sanzioni, per cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi assolto adeguatamente.
Va altresì osservato che è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa deliberazione, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula di calcolo della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né i dati numerici fondamentali del calcolo del tributo.
In definitiva, il ricorso non può essere accolto.
Le spese possono essere compensate, stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
spese compensate. Così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
NO CA
Il Presidente Antonio D'Alessio