Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 69
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione

    Il Comune ha dimostrato che la spedizione postale dell'avviso di accertamento è avvenuta entro il termine previsto dalla legge.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    Il Comune ha prodotto una delibera che designa formalmente la funzionaria responsabile dell'IMU e autorizzata alla sottoscrizione dei relativi provvedimenti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Nell'avviso sono indicati chiaramente gli immobili, la rendita catastale, il valore, il diritto, l'imponibile, l'aliquota applicata e il prospetto dei versamenti, interessi e sanzioni, ritenendo quindi assolto l'obbligo di motivazione. È sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa deliberazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 69
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo