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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19681/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19681/2020 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Marra presso lo studio del quale, in Caserta alla via Dorso n. 16, è C.F._2
elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ) ed ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. Florinda Verde ( ), presso lo studio della C.F._5
quale, in Portici (NA), viale Leonardo da Vinci n. 93, sono elettivamente domiciliate
CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.11.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , e per Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
sentirli condannare al pagamento della somma di euro 89.087,69 da ciascuno dovuta a fronte dell'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo concluso per Notar dott. ssa
(rep. n. 9537 racc. n. 1715) in data 27 luglio 2007, con Micos Banca s.p.a., nonché Persona_1
al risarcimento del lucro cessante (in relazione agli interessi che sarebbero maturati in caso di mancata estinzione anticipata del mutuo) e dei danni subiti dal medesimo attore atteso che l'“aver
pagina 1 di 7 estinto una obbligazione solidale con soldi propri e non aver ottenuto la quota degli altri, ha determinato una perdita economica netta di euro 267.263,07, ma anche l'impossibilità di poter utilizzare tale somma per poter ottenere ulteriori vantaggi economici, di reddito, di vita, di comodità e amenità della convivenza, possibilità di nuovi acquisti, di svago e vacanze e quant'altro” (p. 12 dell'atto di citazione). L'attore ha, in particolare, dedotto: - di avere stipulato, unitamente alla moglie , nonché alla figlia e al genero , in CP_1 CP_2 CP_3
data 27 luglio 2007, con Micos Banca s.p.a. il contratto di mutuo ipotecario sopra indicato per l'importo di euro 300.000,00, da rimborsare in 240 rate mensili di euro 2.097,70 ciascuna;
- che tale contratto è stato concluso per finanziare l'acquisto della casa coniugale della figlia e del genero;
- che, tuttavia, la restituzione (per un importo complessivo di euro 356.358,76) delle somme mutuate
è stata integralmente eseguita da mediante il pagamento di n. 38 rate (tutte Parte_1
direttamente addebitate sul proprio conto corrente personale) per un importo pari ad euro 79.686,00, nonché attraverso il versamento in unica soluzione, a mezzo bonifico disposto il 19 novembre 2010, della residua somma di euro 276.664,76; - di avere pertanto diritto di agire in regresso nei confronti degli ulteriori coobbligati (ivi compresa la moglie, , non rilevando lo stato coniugale e CP_1
la relativa comunione dei beni in costanza di estinzione del mutuo, atteso che “il coniuge che ha provveduto al pagamento per intero delle rate del mutuo ipotecario – anche successivamente alla separazione personale – ha diritto ad ottenere dall'altro coniuge il rimborso della metà di quanto versato” -p. 4 dell'atto di citazione in opposizione).
e hanno, in via preliminare, eccepito sia la nullità dell'atto di citazione CP_1 CP_2
“talmente carente sotto il profilo contenutistico da impedire alla controparte ed al Giudice di individuare gli aspetti concreti cui si ricollega la pretesa azionata” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta) oltre che ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 co. 3, n. 2 e 164 co. 1
c.p.c., sia la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, le convenute hanno dedotto: - che la partecipazione, quali mutuatari, di e è stata espressamente richiesta CP_2 CP_3
dall'odierno attore (pensionato) in quanto necessaria per poter accedere al prestito;
- che le parti si sono pure accordate prevedendo che la ed il (ai quali l'immobile da acquistare CP_2 CP_3
mediante il mutuo sarebbe stato intestato) avrebbero pagato (così come accaduto -mediante versamento delle somme all'odierno attore- per 38 mensilità) euro 1.600,00 della rata mensile di euro 2.100,00 ed il e la moglie avrebbero pagato la restante parte di euro 500,00 mensili;
- CP_2 che, tuttavia, la somma mutuata è stata integralmente versata sul conto corrente intestato all'attore il quale ne ha avuta l'esclusiva disponibilità; - che alcun immobile è stato, in realtà, mai acquistato.
pagina 2 di 7 Non perfezionata la notificazione dell'atto di citazione al e formulata rinunzia alla domanda CP_3
nei confronti di tale parte, con provvedimento del 27.4.2021 sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. La causa, trattenuta in decisione con provvedimento del 26 settembre
2023, è stata successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 19 dicembre 2023 mediante la quale l'attore è stato invitato a prender posizione sulla circostanza (dalle convenute prospettata
“nelle memorie ex art. 183”) relativa all'accredito (quale risultante dall'estratto del conto corrente prodotto dal ), in data 4.11.2010, da parte del Tribunale di Napoli della somma di euro CP_2
367.947,97 in relazione ad una procedura esecutiva (avente RGE n. 1126/2007) apparentemente relativa ad un immobile sito in Ercolano. A fronte di tale ordinanza, con la nota per la trattazione scritta depositata il 5 giugno 2024, l'attore ha ridotto la domanda ad euro 61.738,03 premettendo che la somma di euro 367.947,97 “NON E' L'IMPORTO DEL MUTUO PARI AD EURO 300.000 , ma il maggiore importo versato dal pari ad euro trecentomila di cui al mutuo ed altri 50.000 euro CP_2
versati quale somma dei suoi risparmi Pertanto, rifacendo il conteggio analitico deriva la seguente pacifica situazione di fatto : SOMMA VERSATA DAL VOLLARO EURO 50.000 + LA SOMMA DEL
MUTUO PARI AD EURO 300.000 + LA SOMMA VERSATA PER LE 38 RATE DI EURO 2.097,70
PARI AD EURO 79.686,00 QUINDI LE USCITE COMPLESSIVE DEL VOLLARO RISULTANO
PARI ALLA SOMMA DI EURO 429.6896 DI QUESTO IMPORTO VERSATO COME SOPRA
INDICATO , IL TRIBUNALE HA RIMBORSATO LA MINOR SOMMA DI EURO 367.947,97 CON
UN CREDITO DEL VOLLARO VERSO GLI ALTRI OBBLIGATI PARI A : 429.686,00 –
367.947,97= EURO 61.738,03” (così la nota per la trattazione scritta depositata il 5 giugno 2024).
Mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (termini da ultimo utilizzati dalla sola parte convenuta).
2. Le domande formulate dall'attore sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
2.1. Occorre preliminarmente dare atto che, mediante il proprio difensore (munito del relativo potere), l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti di (si veda la nota per la CP_3
trattazione scritta depositata il 21 aprile 2021). Tale rinunzia non richiede l'accettazione da parte delle convenute costituite considerato che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che l'azione di regresso promossa nei confronti di più condebitori integra un cumulo di domande scindibili (sì che deve escludersi che le convenute costituite possano avere interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti del art. 306 c.p.c.). Parte_2
2.2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza delle eccezioni relative alla nullità dell'atto di citazione.
pagina 3 di 7 2.2.1. Quanto all'eccezione relativa all'assoluta incertezza del petitum ed alla mancata indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, non può non osservarsi (richiamandosi pure le considerazioni di seguito svolte in ordine alla qualificazione della domanda) come l'atto introduttivo del presente giudizio risulti sufficientemente determinato in relazione tanto al petitum, quanto alla causa petendi. Tanto è del resto pure confermato dal tenore degli atti depositati dalle convenute (atti dai quali è evidente il difetto di pregiudizio al diritto di difesa).
2.2.2. Ancora, l'eccepita nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione degli elementi di identificazione delle parti (in particolare, del codice fiscale -elemento il cui difetto non comporta, ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c. la fissazione di nuova udienza) non consente di pervenire ad una dichiarazione di nullità atteso che la costituzione in giudizio di (mediante atto nel CP_2
quale è riportato il di lei codice fiscale) ha sanato il denunziato vizio qui in esame.
2.3. Infondata risulta pure l'eccezione di prescrizione, avendo il provveduto all'integrale CP_2
estinzione delle obbligazioni derivanti dal mutuo in data 19 novembre 2010 (nel senso che il dies a quo della prescrizione del diritto di regresso decorra dal momento dell'adempimento, v., tra le altre,
Cass., sez. 3, sent. 28 marzo 2011, n. 4507) ed alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 10 ottobre 2020 (sì che non può ritenersi decorso il decennio rilevante ai fini della prescrizione della pretesa qui azionata).
2.4. Nel merito, la domanda deve essere rigettata.
2.4.1. Pur recando l'atto introduttivo una formulazione equivoca (l'attore ha, infatti, prospettato la formulazione di una domanda nei confronti dei convenuti “in via di regresso e\o di surroga”), frutto di una sostanziale sovrapposizione dei due istituti richiamati (si veda, in particolare, il riferimento a
“Cass. 3.3.1973, n. 577 e Cass. 18.3.1982, n.1762” contenuto alla pagina 10 dell'atto di citazione), questo Giudice ritiene che sussistano differenze tra il diritto di regresso e quello di surrogazione
(apprezzabili già solo perché il primo è un diritto nuovo e diverso da quello del creditore originario, mentre la surrogazione vale ad individuare una mera successione nel credito); differenze confermate, del resto, dalla condivisa giurisprudenza secondo la quale le due azioni sono in rapporto di reciproca alternatività (di recente, Cass., sez. 3, ord. 13 maggio 2021 n. 12957 cui si rinvia anche per ulteriori, conformi precedenti).
Tanto premesso, sulla base del tenore complessivo dell'atto di citazione, questo Giudice ritiene pure che il abbia proposto una domanda di regresso (dovendo, alla luce della giurisprudenza da CP_2
ultimo richiamata, escludersi quindi l'esaminabilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 1203
c.c.). Infatti, non condiviso l'assunto -pur prospettato in citazione- per il quale l'azione di regresso sarebbe “in sostanza un'azione di surrogazione”, la conclusione cui si è qui pervenuti è conseguenza pagina 4 di 7 della mancanza di dati univocamente deponenti nel senso della proposizione della domanda di surrogazione (analogo appare l'argomento adoperato da Corte appello Napoli, sez. 5, sent. 02 agosto
2022, n. 3611 secondo la quale, tra l'altro, “l'automatica operatività della surrogazione legale affermata dalla giurisprudenza riguarda solo i rapporti tra il soggetto che abbia pagato e
l'originario creditore e non anche quelli tra il primo e gli altri coobbligati;
in ogni caso, secondo la posizione preferibile, essa va comunque intesa come un diritto potestativo del terzo che ha pagato, da quest'ultimo esercitabile senza il consenso del creditore soddisfatto, ma comunque attraverso una dichiarazione di volontà da portare a conoscenza degli interessati”).
Tanto detto, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di regresso.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (Cass., sez. 1, sent. 1 dicembre 2010, n.
24389), nell'ipotesi in cui le parti concludano un contratto di mutuo per far fronte ad un'esigenza comune, ma, successivamente, la somma venga utilizzata esclusivamente da uno dei mutuatari,
l'altro mutuatario è legittimato al regresso per l'intero importo. Infatti, anche se l'obbligazione di restituzione in solido risulta assunta nell'interesse di entrambi i mutuatari, non sono applicabili gli artt. 1298 e 1299 c.c. atteso che tali disposizioni non operano quando l'obbligazione solidale venga meno per vizio funzionale della causa che ha portato all'accordo.
Ebbene, con riferimento al caso concreto, risultano pacifiche: i) la conclusione di contratto di mutuo da parte di , , e (circostanza pure Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 provata documentalmente sin dall'iscrizione a ruolo della causa); ii) la circostanza relativa all'accredito dell'intera somma mutuata sul conto personale del solo odierno attore;
iii) la restituzione delle somme mutuate per effetto di pagamenti eseguiti dal solo conto corrente del
. Pur nell'assenza di puntuali elementi offerti dall'attore (nonostante le difese svolte dalle CP_2 convenute ed il contenuto dell'ordinanza del 19 dicembre 2023) dalla documentazione dal medesimo prodotta in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. CP_2 risulta pure che: iv) il ha presentato offerta quale unico proponente (l'attore non ha CP_2
documentato la presentazione di analoga offerta anche da parte delle odierne convenute -le quali,
d'altro canto, hanno sempre dedotto di non conoscere le modalità di impiego delle somme accreditate sul solo conto corrente personale della controparte- e d'altro canto il bonifico sopra richiamato è stato disposto da questo Tribunale in favore del solo ) nell'ambito di una CP_2
procedura espropriativa radicata innanzi a questo Tribunale;
v) il solo ha ricevuto la CP_2
restituzione delle somme versate alla procedura esecutiva.
pagina 5 di 7 Le circostanze sin qui evidenziate sono indice di come, nonostante l'accordo originariamente raggiunto tra le parti mutuatarie, l'odierno attore abbia utilizzato le somme mutuate per finalità esclusivamente personali.
Ne discende, alla luce del precedente di legittimità richiamato, il rigetto della domanda stante l'inciso finale dell'art. 1298, co. 1, c.c.
2.4.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro appena il caso di osservare come alcuna statuizione di condanna delle convenute potrebbe essere adottata anche alla luce della ragione di seguito indicata.
Come già rilevato, il ha, a fronte dell'ordinanza di rimessione sul ruolo del presente CP_2
giudizio, ridotto la propria domanda nella misura di euro 61.738,03. Tale importo (ove mai fosse proponibile -ciò che, per quanto detto, non è- l'azione di regresso) andrebbe tuttavia ridotto nella misura di 1/4 corrispondente alla quota dovuta dal medesimo attore (essendo appena il caso di osservare che ai fini del regresso non potrebbe certo tenersi conto della somma di euro 50.000,00 asseritamente versata alla procedura esecutiva mediante risparmi personali atteso che il ha CP_2
fondato la propria azione di regresso sulla base del contratto di mutuo e non sulla base di un -per la verità neppure puntualmente allegato, prima ancora che provato- accordo tra le parti del presente giudizio avente ad oggetto la partecipazione all'espropriazione immobiliare sopra richiamata), sussistendo quindi (al più -e fermo il carattere assorbente delle considerazioni svolte al punto precedente della presente sentenza) un credito da regresso per euro 46.303,53. Un simile importo risulta tuttavia inferiore a quello (euro 60.800,00) che, secondo quanto non è stato tempestivamente
(entro, cioè, la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) contestato dall'attore, la medesima (ed il ) hanno complessivamente versato (nella comparsa di costituzione e CP_2 CP_3
risposta le convenute hanno infatti allegato che la ed il hanno, per 38 rate, versato CP_2 CP_3
mensilmente al padre la somma di euro 1.600,00).
In definitiva, ove pure fosse astrattamente esperibile l'azione di regresso, tenuto conto della ridotta misura della domanda (si veda la già richiamata nota per la trattazione scritta depositata il 5 giugno
2024), alcun credito potrebbe in concreto essere accertato in favore dell'attore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00, fatta eccezione per la fase istruttoria in relazione alla quale (stante il mero deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c.) sono liquidati i valori medi ridotti della metà previsti dal medesimo parametro sopra richiamato
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda proposta nei confronti di CP_3
;
[...]
2) rigetta le domande proposte dall'attore;
3) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Florinda Verde, difensore Parte_1
distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 11.268,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19681/2020 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Marra presso lo studio del quale, in Caserta alla via Dorso n. 16, è C.F._2
elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ) ed ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. Florinda Verde ( ), presso lo studio della C.F._5
quale, in Portici (NA), viale Leonardo da Vinci n. 93, sono elettivamente domiciliate
CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.11.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , e per Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
sentirli condannare al pagamento della somma di euro 89.087,69 da ciascuno dovuta a fronte dell'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo concluso per Notar dott. ssa
(rep. n. 9537 racc. n. 1715) in data 27 luglio 2007, con Micos Banca s.p.a., nonché Persona_1
al risarcimento del lucro cessante (in relazione agli interessi che sarebbero maturati in caso di mancata estinzione anticipata del mutuo) e dei danni subiti dal medesimo attore atteso che l'“aver
pagina 1 di 7 estinto una obbligazione solidale con soldi propri e non aver ottenuto la quota degli altri, ha determinato una perdita economica netta di euro 267.263,07, ma anche l'impossibilità di poter utilizzare tale somma per poter ottenere ulteriori vantaggi economici, di reddito, di vita, di comodità e amenità della convivenza, possibilità di nuovi acquisti, di svago e vacanze e quant'altro” (p. 12 dell'atto di citazione). L'attore ha, in particolare, dedotto: - di avere stipulato, unitamente alla moglie , nonché alla figlia e al genero , in CP_1 CP_2 CP_3
data 27 luglio 2007, con Micos Banca s.p.a. il contratto di mutuo ipotecario sopra indicato per l'importo di euro 300.000,00, da rimborsare in 240 rate mensili di euro 2.097,70 ciascuna;
- che tale contratto è stato concluso per finanziare l'acquisto della casa coniugale della figlia e del genero;
- che, tuttavia, la restituzione (per un importo complessivo di euro 356.358,76) delle somme mutuate
è stata integralmente eseguita da mediante il pagamento di n. 38 rate (tutte Parte_1
direttamente addebitate sul proprio conto corrente personale) per un importo pari ad euro 79.686,00, nonché attraverso il versamento in unica soluzione, a mezzo bonifico disposto il 19 novembre 2010, della residua somma di euro 276.664,76; - di avere pertanto diritto di agire in regresso nei confronti degli ulteriori coobbligati (ivi compresa la moglie, , non rilevando lo stato coniugale e CP_1
la relativa comunione dei beni in costanza di estinzione del mutuo, atteso che “il coniuge che ha provveduto al pagamento per intero delle rate del mutuo ipotecario – anche successivamente alla separazione personale – ha diritto ad ottenere dall'altro coniuge il rimborso della metà di quanto versato” -p. 4 dell'atto di citazione in opposizione).
e hanno, in via preliminare, eccepito sia la nullità dell'atto di citazione CP_1 CP_2
“talmente carente sotto il profilo contenutistico da impedire alla controparte ed al Giudice di individuare gli aspetti concreti cui si ricollega la pretesa azionata” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta) oltre che ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 co. 3, n. 2 e 164 co. 1
c.p.c., sia la prescrizione del diritto azionato. Nel merito, le convenute hanno dedotto: - che la partecipazione, quali mutuatari, di e è stata espressamente richiesta CP_2 CP_3
dall'odierno attore (pensionato) in quanto necessaria per poter accedere al prestito;
- che le parti si sono pure accordate prevedendo che la ed il (ai quali l'immobile da acquistare CP_2 CP_3
mediante il mutuo sarebbe stato intestato) avrebbero pagato (così come accaduto -mediante versamento delle somme all'odierno attore- per 38 mensilità) euro 1.600,00 della rata mensile di euro 2.100,00 ed il e la moglie avrebbero pagato la restante parte di euro 500,00 mensili;
- CP_2 che, tuttavia, la somma mutuata è stata integralmente versata sul conto corrente intestato all'attore il quale ne ha avuta l'esclusiva disponibilità; - che alcun immobile è stato, in realtà, mai acquistato.
pagina 2 di 7 Non perfezionata la notificazione dell'atto di citazione al e formulata rinunzia alla domanda CP_3
nei confronti di tale parte, con provvedimento del 27.4.2021 sono stati concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. La causa, trattenuta in decisione con provvedimento del 26 settembre
2023, è stata successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 19 dicembre 2023 mediante la quale l'attore è stato invitato a prender posizione sulla circostanza (dalle convenute prospettata
“nelle memorie ex art. 183”) relativa all'accredito (quale risultante dall'estratto del conto corrente prodotto dal ), in data 4.11.2010, da parte del Tribunale di Napoli della somma di euro CP_2
367.947,97 in relazione ad una procedura esecutiva (avente RGE n. 1126/2007) apparentemente relativa ad un immobile sito in Ercolano. A fronte di tale ordinanza, con la nota per la trattazione scritta depositata il 5 giugno 2024, l'attore ha ridotto la domanda ad euro 61.738,03 premettendo che la somma di euro 367.947,97 “NON E' L'IMPORTO DEL MUTUO PARI AD EURO 300.000 , ma il maggiore importo versato dal pari ad euro trecentomila di cui al mutuo ed altri 50.000 euro CP_2
versati quale somma dei suoi risparmi Pertanto, rifacendo il conteggio analitico deriva la seguente pacifica situazione di fatto : SOMMA VERSATA DAL VOLLARO EURO 50.000 + LA SOMMA DEL
MUTUO PARI AD EURO 300.000 + LA SOMMA VERSATA PER LE 38 RATE DI EURO 2.097,70
PARI AD EURO 79.686,00 QUINDI LE USCITE COMPLESSIVE DEL VOLLARO RISULTANO
PARI ALLA SOMMA DI EURO 429.6896 DI QUESTO IMPORTO VERSATO COME SOPRA
INDICATO , IL TRIBUNALE HA RIMBORSATO LA MINOR SOMMA DI EURO 367.947,97 CON
UN CREDITO DEL VOLLARO VERSO GLI ALTRI OBBLIGATI PARI A : 429.686,00 –
367.947,97= EURO 61.738,03” (così la nota per la trattazione scritta depositata il 5 giugno 2024).
Mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (termini da ultimo utilizzati dalla sola parte convenuta).
2. Le domande formulate dall'attore sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
2.1. Occorre preliminarmente dare atto che, mediante il proprio difensore (munito del relativo potere), l'attore ha rinunciato alla domanda nei confronti di (si veda la nota per la CP_3
trattazione scritta depositata il 21 aprile 2021). Tale rinunzia non richiede l'accettazione da parte delle convenute costituite considerato che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che l'azione di regresso promossa nei confronti di più condebitori integra un cumulo di domande scindibili (sì che deve escludersi che le convenute costituite possano avere interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti del art. 306 c.p.c.). Parte_2
2.2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza delle eccezioni relative alla nullità dell'atto di citazione.
pagina 3 di 7 2.2.1. Quanto all'eccezione relativa all'assoluta incertezza del petitum ed alla mancata indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, non può non osservarsi (richiamandosi pure le considerazioni di seguito svolte in ordine alla qualificazione della domanda) come l'atto introduttivo del presente giudizio risulti sufficientemente determinato in relazione tanto al petitum, quanto alla causa petendi. Tanto è del resto pure confermato dal tenore degli atti depositati dalle convenute (atti dai quali è evidente il difetto di pregiudizio al diritto di difesa).
2.2.2. Ancora, l'eccepita nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione degli elementi di identificazione delle parti (in particolare, del codice fiscale -elemento il cui difetto non comporta, ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c. la fissazione di nuova udienza) non consente di pervenire ad una dichiarazione di nullità atteso che la costituzione in giudizio di (mediante atto nel CP_2
quale è riportato il di lei codice fiscale) ha sanato il denunziato vizio qui in esame.
2.3. Infondata risulta pure l'eccezione di prescrizione, avendo il provveduto all'integrale CP_2
estinzione delle obbligazioni derivanti dal mutuo in data 19 novembre 2010 (nel senso che il dies a quo della prescrizione del diritto di regresso decorra dal momento dell'adempimento, v., tra le altre,
Cass., sez. 3, sent. 28 marzo 2011, n. 4507) ed alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 10 ottobre 2020 (sì che non può ritenersi decorso il decennio rilevante ai fini della prescrizione della pretesa qui azionata).
2.4. Nel merito, la domanda deve essere rigettata.
2.4.1. Pur recando l'atto introduttivo una formulazione equivoca (l'attore ha, infatti, prospettato la formulazione di una domanda nei confronti dei convenuti “in via di regresso e\o di surroga”), frutto di una sostanziale sovrapposizione dei due istituti richiamati (si veda, in particolare, il riferimento a
“Cass. 3.3.1973, n. 577 e Cass. 18.3.1982, n.1762” contenuto alla pagina 10 dell'atto di citazione), questo Giudice ritiene che sussistano differenze tra il diritto di regresso e quello di surrogazione
(apprezzabili già solo perché il primo è un diritto nuovo e diverso da quello del creditore originario, mentre la surrogazione vale ad individuare una mera successione nel credito); differenze confermate, del resto, dalla condivisa giurisprudenza secondo la quale le due azioni sono in rapporto di reciproca alternatività (di recente, Cass., sez. 3, ord. 13 maggio 2021 n. 12957 cui si rinvia anche per ulteriori, conformi precedenti).
Tanto premesso, sulla base del tenore complessivo dell'atto di citazione, questo Giudice ritiene pure che il abbia proposto una domanda di regresso (dovendo, alla luce della giurisprudenza da CP_2
ultimo richiamata, escludersi quindi l'esaminabilità della domanda formulata ai sensi dell'art. 1203
c.c.). Infatti, non condiviso l'assunto -pur prospettato in citazione- per il quale l'azione di regresso sarebbe “in sostanza un'azione di surrogazione”, la conclusione cui si è qui pervenuti è conseguenza pagina 4 di 7 della mancanza di dati univocamente deponenti nel senso della proposizione della domanda di surrogazione (analogo appare l'argomento adoperato da Corte appello Napoli, sez. 5, sent. 02 agosto
2022, n. 3611 secondo la quale, tra l'altro, “l'automatica operatività della surrogazione legale affermata dalla giurisprudenza riguarda solo i rapporti tra il soggetto che abbia pagato e
l'originario creditore e non anche quelli tra il primo e gli altri coobbligati;
in ogni caso, secondo la posizione preferibile, essa va comunque intesa come un diritto potestativo del terzo che ha pagato, da quest'ultimo esercitabile senza il consenso del creditore soddisfatto, ma comunque attraverso una dichiarazione di volontà da portare a conoscenza degli interessati”).
Tanto detto, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di regresso.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (Cass., sez. 1, sent. 1 dicembre 2010, n.
24389), nell'ipotesi in cui le parti concludano un contratto di mutuo per far fronte ad un'esigenza comune, ma, successivamente, la somma venga utilizzata esclusivamente da uno dei mutuatari,
l'altro mutuatario è legittimato al regresso per l'intero importo. Infatti, anche se l'obbligazione di restituzione in solido risulta assunta nell'interesse di entrambi i mutuatari, non sono applicabili gli artt. 1298 e 1299 c.c. atteso che tali disposizioni non operano quando l'obbligazione solidale venga meno per vizio funzionale della causa che ha portato all'accordo.
Ebbene, con riferimento al caso concreto, risultano pacifiche: i) la conclusione di contratto di mutuo da parte di , , e (circostanza pure Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 provata documentalmente sin dall'iscrizione a ruolo della causa); ii) la circostanza relativa all'accredito dell'intera somma mutuata sul conto personale del solo odierno attore;
iii) la restituzione delle somme mutuate per effetto di pagamenti eseguiti dal solo conto corrente del
. Pur nell'assenza di puntuali elementi offerti dall'attore (nonostante le difese svolte dalle CP_2 convenute ed il contenuto dell'ordinanza del 19 dicembre 2023) dalla documentazione dal medesimo prodotta in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. CP_2 risulta pure che: iv) il ha presentato offerta quale unico proponente (l'attore non ha CP_2
documentato la presentazione di analoga offerta anche da parte delle odierne convenute -le quali,
d'altro canto, hanno sempre dedotto di non conoscere le modalità di impiego delle somme accreditate sul solo conto corrente personale della controparte- e d'altro canto il bonifico sopra richiamato è stato disposto da questo Tribunale in favore del solo ) nell'ambito di una CP_2
procedura espropriativa radicata innanzi a questo Tribunale;
v) il solo ha ricevuto la CP_2
restituzione delle somme versate alla procedura esecutiva.
pagina 5 di 7 Le circostanze sin qui evidenziate sono indice di come, nonostante l'accordo originariamente raggiunto tra le parti mutuatarie, l'odierno attore abbia utilizzato le somme mutuate per finalità esclusivamente personali.
Ne discende, alla luce del precedente di legittimità richiamato, il rigetto della domanda stante l'inciso finale dell'art. 1298, co. 1, c.c.
2.4.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro appena il caso di osservare come alcuna statuizione di condanna delle convenute potrebbe essere adottata anche alla luce della ragione di seguito indicata.
Come già rilevato, il ha, a fronte dell'ordinanza di rimessione sul ruolo del presente CP_2
giudizio, ridotto la propria domanda nella misura di euro 61.738,03. Tale importo (ove mai fosse proponibile -ciò che, per quanto detto, non è- l'azione di regresso) andrebbe tuttavia ridotto nella misura di 1/4 corrispondente alla quota dovuta dal medesimo attore (essendo appena il caso di osservare che ai fini del regresso non potrebbe certo tenersi conto della somma di euro 50.000,00 asseritamente versata alla procedura esecutiva mediante risparmi personali atteso che il ha CP_2
fondato la propria azione di regresso sulla base del contratto di mutuo e non sulla base di un -per la verità neppure puntualmente allegato, prima ancora che provato- accordo tra le parti del presente giudizio avente ad oggetto la partecipazione all'espropriazione immobiliare sopra richiamata), sussistendo quindi (al più -e fermo il carattere assorbente delle considerazioni svolte al punto precedente della presente sentenza) un credito da regresso per euro 46.303,53. Un simile importo risulta tuttavia inferiore a quello (euro 60.800,00) che, secondo quanto non è stato tempestivamente
(entro, cioè, la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) contestato dall'attore, la medesima (ed il ) hanno complessivamente versato (nella comparsa di costituzione e CP_2 CP_3
risposta le convenute hanno infatti allegato che la ed il hanno, per 38 rate, versato CP_2 CP_3
mensilmente al padre la somma di euro 1.600,00).
In definitiva, ove pure fosse astrattamente esperibile l'azione di regresso, tenuto conto della ridotta misura della domanda (si veda la già richiamata nota per la trattazione scritta depositata il 5 giugno
2024), alcun credito potrebbe in concreto essere accertato in favore dell'attore.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00, fatta eccezione per la fase istruttoria in relazione alla quale (stante il mero deposito delle memorie previste dall'art. 183, co. 6, c.p.c.) sono liquidati i valori medi ridotti della metà previsti dal medesimo parametro sopra richiamato
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda proposta nei confronti di CP_3
;
[...]
2) rigetta le domande proposte dall'attore;
3) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Florinda Verde, difensore Parte_1
distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 11.268,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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