Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 819
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Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione/falsa applicazione art. 36 D.Lgs. 546/1992 - Aderenza acritica al parere del Ministero

    Il collegio ritiene corretto il conformarsi al parere del MIMI, il quale ha motivatamente escluso che le attività svolte potessero costituire ricerca e sviluppo ai fini del credito d'imposta. Le doglianze relative all'omesso esame di ulteriore documentazione sono ritenute pretestuose e generiche.

  • Rigettato
    Violazione/falsa applicazione art. 3 D.L. 145/2013 e DM 27/05/2015 - Errata interpretazione dei requisiti di novità, creatività e rischio finanziario

    Le attività svolte dalla società difettavano del carattere di novità, essendo relative a software già commercializzati o implementazioni di software esistenti. La mera applicazione di conoscenze definite non costituisce progresso scientifico o tecnologico. I progetti indicati non presentavano i requisiti di novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità o riproducibilità.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per rilevanza dei rapporti societari e cessione del software

    La sentenza di primo grado ha correttamente valutato i fatti, evidenziando le anomalie della Società_3 S.r.l. (partecipata al 100% da Ricorrente_1, stessa sede, unico cliente Ricorrente_1, assenza di personale, estinzione per fusione) che non consentono di superare la ritenuta fittizietà del credito ceduto. L'applicazione del D.L. 87/2018 ha reso inammissibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni immateriali da imprese dello stesso gruppo.

  • Rigettato
    Illegittimità degli Atti di Recupero per difetto di motivazione

    La censura è infondata in quanto gli atti di recupero sono pienamente motivati e hanno permesso alla contribuente di contestarli dettagliatamente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di recupero per vizio procedimentale (mancata equiparazione ad avviso di accertamento)

    L'Ufficio ha instaurato il contraddittorio tramite invito a fornire documentazione. La società ha operato indebite compensazioni, giustificando l'emissione di atti di recupero crediti ex art. 27 D.L. 185/2008, che prevedono l'iscrizione a ruolo straordinaria. L'accertamento con adesione non è previsto per gli atti di recupero.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di recupero per carenza presupposti (avviso accertamento integrativo/parziale)

    Le norme indicate dalla società non sono applicabili trattandosi di un atto di recupero crediti ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 e art. 27 D.L. 185/2008. Gli atti in questione non attengono allo stesso periodo né vi è sovrapposizione di importi recuperati.

  • Rigettato
    Omesso esame motivo d'impugnazione - Violazione onere della prova (atti recupero 2017 e 2018)

    La censura è inutile in quanto la società non ricaverebbe alcuna utilità dallo scrutinio, difettando quindi ogni interesse.

  • Rigettato
    Infondatezza sentenza - Criteri computo costi del lavoro

    La censura è inutile in quanto la società non ricaverebbe alcuna utilità dallo scrutinio, difettando quindi ogni interesse.

  • Rigettato
    Disapplicazione sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa

    La condotta della società non appare lineare e non si può escludere la consapevolezza della non spettanza del credito. Pertanto, la censura non è pregevole.

  • Accolto
    Riduzione sanzioni per manifesta sproporzione

    Il collegio ritiene sussistente la sproporzione della sanzione, data l'attività svolta dalla società nel campo della ricerca, i riconoscimenti ottenuti, le collaborazioni scientifiche e la complessità della materia. La sanzione viene ridotta al 50% del minimo.

  • Altro
    Applicazione ius superveniens (favor rei) per riduzione sanzioni

    Lo scrutinio di questa censura è inutile dato l'accoglimento della censura precedente per mancanza di interesse.

  • Rigettato
    Qualificazione del credito come inesistente anziché non spettante

    Il collegio conferma il ragionamento dei giudici di primo grado, ritenendo non sostenibile l'inesistenza del credito a fronte della complessa attività di studio e ricerca svolta dalla società. Viene rigettato l'appello incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 819
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 819
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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