CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2023, n. 9183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9183 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC HE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto da LE IA avverso il provvedimento, in data 28 settembre 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio. Osserva a ragione della decisione che IA, in espiazione pena per reati ostativi e no, aveva espiato la pena inflittagli per i reati ostativi ma non aveva ancora interamente espiato la metà di quella relativa ai reati non ostativi. Il termine iniziale di tale tetto di pena, previsto per godere dell'invocato beneficio, decorre secondo consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, non dal momento iniziale dell'esecuzione della pena ma a far data dalla conclusione della espiazione di quella relativa ai reati ostativi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9183 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 2. Ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata per violazione di legge con riferimento agli artt.
4-bis, comma 1, e 30-ter, lett. b) e c), Ord. Pen. Nonché agli artt. 3 e 27 Cost. Afferma che erroneamente il Tribunale aveva sostenuto che non era stata ancora raggiunta la soglia di pena espiata richiesta per l'accesso al beneficio, perché il calcolo, in applicazione del principio più volte enunciato dalla Corte costituzionale, a partire dalla pronuncia n. 361 del 1994 e, in forza del quale le norme concernenti il cumulo delle pene non possono mai risolversi in un danno per il condannato, e andava effettuato partendo dal primo giorno di espiazione dell'intera pena oggetto di cumulo e non dal termine della espiazione della pena per i reati ostativi. Occorreva, ai fini di evitare una disparità di trattamento dei detenuti ristretti in espiazione di condanne comprensive di reati diversi e per condotte ostative maggiormente incisive sulla pena complessivamente intesa, prima scindere il cumulo per verificare se la pena per i reati ostativi fosse stata scontata, quindi ricomporlo al fine di verificare la quota di pena complessivamente espiata per l'accesso al beneficio. Solo aderendo a tale interpretazione può evitarsi una discriminazione rispetto ai detenuti condannati per reati interamente ostativi che avrebbero accesso ai permessi premio una volta scontata la metà della pena. D'altra parte il mancato riconoscimento ai fini della concessione del beneficio dell'intero periodo di pena espiato significa far rivivere la preclusione normativa di cui all'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen di recente dichiarataq incostituzionale dalla sentenza n. 253 del 2019 CONSIDERATO IN FATTO Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui la pena in espiazione discende dal cumulo materiale delle condanne a pene temporanee riportate per reati ostativi e no, il limite o "tetto" di pena espiata, costituente condizione per l'accesso ai permessi premio, va calcolato a far data dalla conclusione della espiazione di quella inflitta per i reati ostativi. Sostiene il ricorrente che esso si dovrebbe computare, invece, ripartendo dall'inizio dell'esecuzione, pur dopo la completa espiazione della reclusione per i reati ostativi. 2. La tesi del ricorrente non è condivisibile. È prevalsa nelle decisioni più recenti di questa Corte la diversa interpretazione, condivisa dal Collegio, secondo la quale, una volta operato lo 2 scioglimento del cumulo al fine del superamento del divieto di cui all'art.
4-bis, comma 1, prima parte, Ord. pen. il cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà per il quale deve aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici penitenziari, risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo, a nulla rilevando che tale soluzione si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento (Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297-01; Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 260539-01; Sez. 1, n. 1446 de! 10/12/2009, dep. 2010, Fracapane, Rv. 245954 - 01; Sez. 1, n. 49364 26/11/2009, Paviglianiti, Rv. 245645 - 01; Sez. 1, n. 19789 del 01/04/2008, Ferrentino, Rv. 239991-01).) Siffatta opzione ermeneutica è coerente con il sistema di concessione della semilibertà e degli altri benefici penitenziari delineato delle disposizioni generali contenute nell'art.
4-bis Ord. pen. ed in quelle speciali contenute negli articoli successivi che disciplinano l'accesso ai benefici penitenziari dei condannati per reati c.d. ostativi. Se l'accesso al beneficio diviene possibile attraverso la favorevole interpretazione dello scioglimento del cumulo, escludendo la pena relativa al reato ostativo se interamente espiata, non è ragionevole nè coerente con la ratio della disciplina vigente per i condannati per reati ostativi, che la stessa pena venga utilmente calcolata ai fini della determinazione del quantum espiato per l'ammissibilità del beneficio. 3. Dalla disciplina così delineata non derivano disparità di trattamento per i detenuti in espiazione di condanne comprensive di reati ostativi e no. L'art. 663 cod. proc. pen. - nell'attribuire al Pubblico ministero il potere (dovere) di determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene, allorché la stessa persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi - dà attuazione all'art. 80 cod. pen. nella parte in cui dispone che l'applicazione delle norme sul concorso delle pene (artt. 72 -79 c.p.) avviene in fase esecutiva se non si è provveduto con le sentenze di merito. Le ipotesi in cui si pronunzi condanna per reati diversi con una sola sentenza o con sentenze diverse, devono avere dunque, ai fini penali ed esecutivi, identico trattamento a prescindere dal momento in cui emerga l'esistenza di condanne per fatti diversi da eseguire. Una volta adottato il criterio del cumulo materiale delle pene temporanee, sia pure temperato attraverso la fissazione di limiti massimi di pena (in assoluto o in rapporto alla pena più grave, ex art. 78 c.p.), ad evitare, «le possibili esorbitanze derivanti dalla addizione aritmetica» ovvero «la 3 trasformazione in pena a durata illimitata, e quindi di fatto perpetua, di pene che dovrebbero avere durata temporanea», la norma di chiusura dell'art. 80, ultimo comma, cod. pen. (.) mira a garantire che non si producano disparità dipendenti esclusivamente dalla casualità del momento in cui interviene il giudicato o l'esecuzione, fermo il principio che la pena non può però in nessun caso precedere il delitto (è d'altronde sulla base di tali ragioni che la giurisprudenza consolidata afferma che il momento cui occorre riferirsi per la formazione del cumulo va fissato esclusivamente in riferimento alla data di consumazione dell'ultimo reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione di una qualsiasi delle pene considerate ai fini dell'esecuzione concorrente). Ne consegue che la regola secondo cui le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 c.p., si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico (art. 76 comma 1), non può in nessun caso condurre a ingiustificate diversità di trattamento a seconda dell'eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente alla formazione di un cumulo materiale anziché di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle differenti condanne. Sicché, come è già stato rilevato dalle pronunce citate, sarebbe davvero irragionevole che colui che è stato condannato per diversi reati, ostativi e non ostativi ai benefici penitenziari, si trovasse a godere, in relazione alle condanne per i reati non ostativi, di un trattamento privilegiato non solo rispetto a coloro i quali non sono mai stati condannati per reati ostativi, ma anche rispetto a chi, avendo riportato analoghe condanne sia per delitti ostativi che per reati non ostativi, ha tempestivamente e separatamente scontato ciascuna delle pene a lui inflitte con sentenze divenute irrevocabili e poste in esecuzione più tempestivamente. Il rischio di una irragionevole disparità collegata a circostanze meramente casuali era già stato segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n 361 del 1994, richiamata dal ricorrente. La Consulta, tuttavia, aveva evidenziato che, proprio l'articolazione della disciplina sulle misure alternative «in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata condanna la cui pena è in esecuzione», imponeva, comunque, di valorizzare il tradizionale insegnamento giurisprudenziale «della necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene». 4. Conclusivamente, il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 20 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto da LE IA avverso il provvedimento, in data 28 settembre 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio. Osserva a ragione della decisione che IA, in espiazione pena per reati ostativi e no, aveva espiato la pena inflittagli per i reati ostativi ma non aveva ancora interamente espiato la metà di quella relativa ai reati non ostativi. Il termine iniziale di tale tetto di pena, previsto per godere dell'invocato beneficio, decorre secondo consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, non dal momento iniziale dell'esecuzione della pena ma a far data dalla conclusione della espiazione di quella relativa ai reati ostativi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9183 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 2. Ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata per violazione di legge con riferimento agli artt.
4-bis, comma 1, e 30-ter, lett. b) e c), Ord. Pen. Nonché agli artt. 3 e 27 Cost. Afferma che erroneamente il Tribunale aveva sostenuto che non era stata ancora raggiunta la soglia di pena espiata richiesta per l'accesso al beneficio, perché il calcolo, in applicazione del principio più volte enunciato dalla Corte costituzionale, a partire dalla pronuncia n. 361 del 1994 e, in forza del quale le norme concernenti il cumulo delle pene non possono mai risolversi in un danno per il condannato, e andava effettuato partendo dal primo giorno di espiazione dell'intera pena oggetto di cumulo e non dal termine della espiazione della pena per i reati ostativi. Occorreva, ai fini di evitare una disparità di trattamento dei detenuti ristretti in espiazione di condanne comprensive di reati diversi e per condotte ostative maggiormente incisive sulla pena complessivamente intesa, prima scindere il cumulo per verificare se la pena per i reati ostativi fosse stata scontata, quindi ricomporlo al fine di verificare la quota di pena complessivamente espiata per l'accesso al beneficio. Solo aderendo a tale interpretazione può evitarsi una discriminazione rispetto ai detenuti condannati per reati interamente ostativi che avrebbero accesso ai permessi premio una volta scontata la metà della pena. D'altra parte il mancato riconoscimento ai fini della concessione del beneficio dell'intero periodo di pena espiato significa far rivivere la preclusione normativa di cui all'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen di recente dichiarataq incostituzionale dalla sentenza n. 253 del 2019 CONSIDERATO IN FATTO Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui la pena in espiazione discende dal cumulo materiale delle condanne a pene temporanee riportate per reati ostativi e no, il limite o "tetto" di pena espiata, costituente condizione per l'accesso ai permessi premio, va calcolato a far data dalla conclusione della espiazione di quella inflitta per i reati ostativi. Sostiene il ricorrente che esso si dovrebbe computare, invece, ripartendo dall'inizio dell'esecuzione, pur dopo la completa espiazione della reclusione per i reati ostativi. 2. La tesi del ricorrente non è condivisibile. È prevalsa nelle decisioni più recenti di questa Corte la diversa interpretazione, condivisa dal Collegio, secondo la quale, una volta operato lo 2 scioglimento del cumulo al fine del superamento del divieto di cui all'art.
4-bis, comma 1, prima parte, Ord. pen. il cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà per il quale deve aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici penitenziari, risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo, a nulla rilevando che tale soluzione si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento (Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297-01; Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 260539-01; Sez. 1, n. 1446 de! 10/12/2009, dep. 2010, Fracapane, Rv. 245954 - 01; Sez. 1, n. 49364 26/11/2009, Paviglianiti, Rv. 245645 - 01; Sez. 1, n. 19789 del 01/04/2008, Ferrentino, Rv. 239991-01).) Siffatta opzione ermeneutica è coerente con il sistema di concessione della semilibertà e degli altri benefici penitenziari delineato delle disposizioni generali contenute nell'art.
4-bis Ord. pen. ed in quelle speciali contenute negli articoli successivi che disciplinano l'accesso ai benefici penitenziari dei condannati per reati c.d. ostativi. Se l'accesso al beneficio diviene possibile attraverso la favorevole interpretazione dello scioglimento del cumulo, escludendo la pena relativa al reato ostativo se interamente espiata, non è ragionevole nè coerente con la ratio della disciplina vigente per i condannati per reati ostativi, che la stessa pena venga utilmente calcolata ai fini della determinazione del quantum espiato per l'ammissibilità del beneficio. 3. Dalla disciplina così delineata non derivano disparità di trattamento per i detenuti in espiazione di condanne comprensive di reati ostativi e no. L'art. 663 cod. proc. pen. - nell'attribuire al Pubblico ministero il potere (dovere) di determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene, allorché la stessa persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi - dà attuazione all'art. 80 cod. pen. nella parte in cui dispone che l'applicazione delle norme sul concorso delle pene (artt. 72 -79 c.p.) avviene in fase esecutiva se non si è provveduto con le sentenze di merito. Le ipotesi in cui si pronunzi condanna per reati diversi con una sola sentenza o con sentenze diverse, devono avere dunque, ai fini penali ed esecutivi, identico trattamento a prescindere dal momento in cui emerga l'esistenza di condanne per fatti diversi da eseguire. Una volta adottato il criterio del cumulo materiale delle pene temporanee, sia pure temperato attraverso la fissazione di limiti massimi di pena (in assoluto o in rapporto alla pena più grave, ex art. 78 c.p.), ad evitare, «le possibili esorbitanze derivanti dalla addizione aritmetica» ovvero «la 3 trasformazione in pena a durata illimitata, e quindi di fatto perpetua, di pene che dovrebbero avere durata temporanea», la norma di chiusura dell'art. 80, ultimo comma, cod. pen. (.) mira a garantire che non si producano disparità dipendenti esclusivamente dalla casualità del momento in cui interviene il giudicato o l'esecuzione, fermo il principio che la pena non può però in nessun caso precedere il delitto (è d'altronde sulla base di tali ragioni che la giurisprudenza consolidata afferma che il momento cui occorre riferirsi per la formazione del cumulo va fissato esclusivamente in riferimento alla data di consumazione dell'ultimo reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione di una qualsiasi delle pene considerate ai fini dell'esecuzione concorrente). Ne consegue che la regola secondo cui le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 c.p., si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico (art. 76 comma 1), non può in nessun caso condurre a ingiustificate diversità di trattamento a seconda dell'eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente alla formazione di un cumulo materiale anziché di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle differenti condanne. Sicché, come è già stato rilevato dalle pronunce citate, sarebbe davvero irragionevole che colui che è stato condannato per diversi reati, ostativi e non ostativi ai benefici penitenziari, si trovasse a godere, in relazione alle condanne per i reati non ostativi, di un trattamento privilegiato non solo rispetto a coloro i quali non sono mai stati condannati per reati ostativi, ma anche rispetto a chi, avendo riportato analoghe condanne sia per delitti ostativi che per reati non ostativi, ha tempestivamente e separatamente scontato ciascuna delle pene a lui inflitte con sentenze divenute irrevocabili e poste in esecuzione più tempestivamente. Il rischio di una irragionevole disparità collegata a circostanze meramente casuali era già stato segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n 361 del 1994, richiamata dal ricorrente. La Consulta, tuttavia, aveva evidenziato che, proprio l'articolazione della disciplina sulle misure alternative «in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata condanna la cui pena è in esecuzione», imponeva, comunque, di valorizzare il tradizionale insegnamento giurisprudenziale «della necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene». 4. Conclusivamente, il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 20 dicembre 2022.