CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2023, n. 24935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24935 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Trapani del 10 settembre 2018, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte dirette per l'anno 2011, con evasione di imposta per circa euro 125.000,00. La Corte d'appello - in accoglimento dell'impugnazione ALJ\ Penale Sent. Sez. 3 Num. 24935 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 10/02/2023 : del pubblico ministero - ha applicato la confisca diretta o per equivalente nei .., confronti della società dell'imputato, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di censura, la violazione della disposizione incriminatrice e dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, nonché vizi della motivazione. Si sostiene che la Corte d'appello non avrebbe considerato la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità, avendo omesso di valutare la sussistenza di costi per euro 36.372,00, oltre i costi derivanti dall'ammasso di uva del 2010, così che i ricavi sarebbero dovuti scendere ad euro 174.723,54 e l'imposta sarebbe dovuta scendere ad euro 48.098,97. Inoltre, mancherebbe il dolo specifico richiesto dalla norma e sarebbe erronea l'applicazione della confisca da parte della Corte d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le contestazioni del ricorrente non sono idonee ad avvalorare su un piano logico, attraverso concreti elementi di prova, la ricostruzione alternativa, già vagliata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello. Essa, al contrario, risulta essere una prospettazione ipotetica e fattuale, che non può essere oggetto di esame da parte di questa Corte, basandosi, peraltro, sulla richiesta di scomputare dall'anno di riferimento (2011) costi che, in base agli stessi prospetti richiamati dalla difesa, risultano riferibili ad anni diversi (2007, 2008, 2010) e, dunque - se anche per ipotesi sussistenti e rilevanti - avrebbero potuto essere presi in considerazione solo in relazione a tali anni. Del tutto generiche risultano, poi, le considerazioni difensive relative alla mancanza del dolo specifico e all'inapplicabilità della confisca, in quanto basate su asserzioni non supportate da alcuna argomentazione, neanche in via di mera prospettazione. 4. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché 2 quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Trapani del 10 settembre 2018, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte dirette per l'anno 2011, con evasione di imposta per circa euro 125.000,00. La Corte d'appello - in accoglimento dell'impugnazione ALJ\ Penale Sent. Sez. 3 Num. 24935 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 10/02/2023 : del pubblico ministero - ha applicato la confisca diretta o per equivalente nei .., confronti della società dell'imputato, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di censura, la violazione della disposizione incriminatrice e dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, nonché vizi della motivazione. Si sostiene che la Corte d'appello non avrebbe considerato la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità, avendo omesso di valutare la sussistenza di costi per euro 36.372,00, oltre i costi derivanti dall'ammasso di uva del 2010, così che i ricavi sarebbero dovuti scendere ad euro 174.723,54 e l'imposta sarebbe dovuta scendere ad euro 48.098,97. Inoltre, mancherebbe il dolo specifico richiesto dalla norma e sarebbe erronea l'applicazione della confisca da parte della Corte d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le contestazioni del ricorrente non sono idonee ad avvalorare su un piano logico, attraverso concreti elementi di prova, la ricostruzione alternativa, già vagliata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello. Essa, al contrario, risulta essere una prospettazione ipotetica e fattuale, che non può essere oggetto di esame da parte di questa Corte, basandosi, peraltro, sulla richiesta di scomputare dall'anno di riferimento (2011) costi che, in base agli stessi prospetti richiamati dalla difesa, risultano riferibili ad anni diversi (2007, 2008, 2010) e, dunque - se anche per ipotesi sussistenti e rilevanti - avrebbero potuto essere presi in considerazione solo in relazione a tali anni. Del tutto generiche risultano, poi, le considerazioni difensive relative alla mancanza del dolo specifico e all'inapplicabilità della confisca, in quanto basate su asserzioni non supportate da alcuna argomentazione, neanche in via di mera prospettazione. 4. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché 2 quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2023.