Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2024, proposto da
Società Agricola Tenute Cinquanta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Lo Giudice, Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Siciliacque Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio prot. n. 1447 del
20/02/2024 nonché delle comunicazioni prot. n. 001"0001560-GEN/2024, pratiche
nn. 84 e 86 con le quali è stata disposta l'occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione,
nonché determinata l'indennità provvisoria di occupazione per i terreni siti nel
Comune di Menfi (AG) identificati al Catasto Terreni di Comune di Menfi (AG) al Foglio
16, p.lle 33, 36, 37, 112, 132 e Foglio 17, p.lla 168, finalizzati all'esecuzione dei lavori
“Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale adduzione
da Montescuro ovest per Mazara, Petrosino, Marsala" _ PNRR - M2C4 - I4.l-A2-53-
C21B210128200021”; nonché, ove occorra, dei verbali di immissione in possesso del 9
aprile 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siciliacque Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. RT AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 la Società Agricola Tenute Cinquanta S.r.l. (già Società Agricola Agaremi S.r.l.) ha chiesto l’annullamento del decreto di occupazione di urgenza prot. n. 1447 del 20/02/2024 preordinata all'esproprio dei terreni siti nel Comune di Menfi (AG) identificati al Catasto Terreni di Comune di Menfi (AG) al Foglio 16, p.lle 33, 36, 37, 112, 132 e Foglio 17, p.lla 168, per l’esecuzione dei lavori “Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale adduzione da Montescuro ovest per Mazara, Petrosino, Marsala _ PNRR - M2C4 - I4.l-A2-53- C21B210128200021” nonché della determina di conclusione della conferenza dei Servizi (prot. 001-0009390- GEN/2023 del 27/11/2023) con la quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree elencate nel piano particellare d'esproprio allegato al progetto e dichiarata la pubblica utilità delle opere di che trattasi.
Si è costituita in giudizio la società Siciliacque S.p.A., la quale, con memoria difensiva depositata in data 29.12.2025, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, poiché i provvedimenti impugnati, emanati da Siciliacque S.p.A., società di gestione del servizio idrico integrato, sono finalizzati alla realizzazione di un'opera idrica strategica – “Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale adduzione da Montescuro ovest per Mazara, Petrosino, Marsala”, che incide direttamente sul regime delle acque pubbliche e sulle modalità di approvvigionamento idrico regionale.
All’udienza pubblica del 19 febbraio 2026, la causa – previo deposito di memoria di replica della parte ricorrente – è stata posta in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La presente controversia è da riferire alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in base al quale “ Appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ”.
Stante l’ampiezza della previsione normativa, deve ritenersi che rientrino nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche le controversie attinenti alle procedure espropriative per pubblica utilità che interferiscono in via immediata e diretta con le modalità di uso delle acque pubbliche, tra le quali restano attratte quelle che - com’è nel caso di specie - riguardano la realizzazione delle opere necessarie al potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale mediante la realizzazione di un impianto di adduzione (cfr. per un caso analogo T.A.R. Bari Puglia sez. III, 14/03/2024, n. 340).
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “ Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere ” (SS. UU., ordinanza 22 maggio 2023, n. 13975).
Ugualmente, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 22/05/2006, n. 3012), rientra nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia avente ad oggetto l'espropriazione di aree per la realizzazione di opere idrauliche.
L'art. 133, comma 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo conferma il detto riparto di giurisdizione, stabilendo che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica ed edilizia, “ ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche ”.
Ciò stante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della definizione in rito, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Condanna la società ricorrente a rifondere a Siciliacque s.p.a. le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF CA, Presidente
RT AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AL | EF CA |
IL SEGRETARIO