Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' dell'art. 20 della Convenzione.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' dell'art. 20 della Convenzione.