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Articolo 3 della Legge 2 marzo 1963, n. 363
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Legge 2 marzo 1963, n. 363
Articolo 3 della Legge 2 marzo 1963, n. 363
Versione
17 aprile 1963
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
Vedi fonte istituzionale
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