TAR
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/03/2026, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06573/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04094 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06573/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6573 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-- Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, -
OMISSIS- Aureli, Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di IT, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 06573/2024 REG.RIC.
- del provvedimento notificato il 15.4.2024 dalla Prefettura di IT nei confronti della società -OMISSIS- soc. semplice, con il quale veniva emessa una comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo, ritenendo sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di IT
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 15.4.2024 la Prefettura di IT notificava nei confronti della società ricorrente,
-OMISSIS- soc. semplice, comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo emessa l'8.4.2024, ritenendo sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Il provvedimento interdittivo veniva giustificato in ragione di più circostanze.
2.1 Innanzitutto, perché-OMISSIS-, socia della società -OMISSIS- soc. semplice, nonché amministratrice e legale rappresentate, era risultata la cognata di -OMISSIS-, condannato, in concorso con altri e in via definitiva, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell'ambito del processo penale nato dall'operazione denominata “-OMISSIS-”. In particolare, tale indagine aveva consentito di disarticolare un'associazione mafiosa attiva nella N. 06573/2024 REG.RIC.
provincia di IT e capeggiata da -OMISSIS-, soggetto risultato vicino al-
OMISSIS-.
2.2 Inoltre, perché, da due note dei Carabinieri del Comando Provinciale di IT, era emerso che come dipendenti della società ricorrente risultavano sia-OMISSIS--
OMISSIS-, rispettivamente figlio e consorte di -OMISSIS-, nonché soggetti residenti proprio nello stesso luogo in cui la società -OMISSIS- soc. semplice aveva la propria sede legale, cioè in-OMISSIS-.
2.3. Ancora, perché in data 2.11.2020 la Prefettura di IT aveva emesso provvedimento analogo anche nei riguardi di altra società riconducibile all'altro figlio di -OMISSIS-, ovvero-OMISSIS- -OMISSIS-.
2.4 Preso atto di ciò, la Prefettura di IT in data 16.12.2022 aveva, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per l'avvio del procedimento propedeutico all'emissione di un provvedimento interdittivo a carico della ricorrente.
2.5 Ebbene, alla luce di quanto emerso all'esito della riunione del 6.3.2024 del Gruppo
Ispettivo Antimafia, nonostante quanto dedotto dalla società interessata in fase di istruttoria e quanto dichiarato da-OMISSIS- in sede di audizione, la Prefettura di
IT riteneva sussistere un possibile rischio, ancora attuale, di infiltrazione mafiosa con riferimento alla -OMISSIS- soc. semplice, posto che, per un verso, -OMISSIS- era stato scarcerato il 13.8.2023 ed era risultato ancora un punto di riferimento per la famiglia -OMISSIS- (tanto che veniva appurato dai CC di IT che di fatto, pur separato dalla moglie, continuasse a convivere con lei, nonché svolgesse dei lavori agricoli per la società ricorrente) e, per altro verso, era stato scarcerato l'11.3.2024 anche -OMISSIS-, altro esponente di spicco, unitamente al-OMISSIS-, dell'associazione criminale riconducibile al-OMISSIS-.
3. In conclusione, la Prefettura di IT, tenuto anche conto del parere del GIA ad emettere l'atto gravato, ritenendo ancora attuale, alla luce della regola del “più N. 06573/2024 REG.RIC.
probabile che non”, il pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società -
OMISSIS- soc. semplice, adottava il provvedimento impugnato.
4. Avverso il provvedimento menzionato, nonché avverso gli atti presupposti ed avverso la nota del 28.5.2024 con cui la Prefettura di IT aveva negato l'accesso agli atti, venivano mosse plurime censure.
Nello specifico, dopo aver premesso che la società ricorrente è attiva nel settore della coltivazione delle nocciole e che gli accertamenti della Prefettura di IT erano stati effettuati a seguito di una domanda di sostegno presentata alla regione Lazio a valere sul piano di sviluppo rurale, si rilevava quanto segue:
A) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti”, in quanto la Prefettura di Roma avrebbe travisato i fatti ovvero non avrebbe considerato, innanzitutto, che -OMISSIS- non era assolutamente da poter considerare un “elemento di spicco” della consorteria criminale facente capo a -OMISSIS-, poiché, come dato evincersi dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.-OMISSIS-, passata in giudicato, era stato assolto dal reato associativo e condannato soltanto per un tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso;
B) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti”, in quanto la Prefettura di Roma avrebbe travisato i fatti ovvero avrebbe ritenuto il-
OMISSIS- punto di riferimento per la società agricola ricorrente, di cui pertanto ne avrebbe potuto influenzare le scelte imprenditoriali, senza considerare che -OMISSIS- si era ormai separato e divorziato da -OMISSIS- -OMISSIS- e che al più si recava N. 06573/2024 REG.RIC.
dalla stessa solo per far visita al figlio, come suo diritto; dunque, non corrispondeva al vero che tra i due vi fosse una convivenza “di fatto”, così come non costatava alla società ricorrente che il-OMISSIS- avesse mai svolto attività agricole per la stessa; dunque, corrispondeva al vero solo che-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -
OMISSIS- ormai lavoravano per la ricorrente, ma ciò era accaduto per garantire loro un sostentamento a seguito delle vicende giudiziarie del-OMISSIS-; senza tralasciare, che-OMISSIS- -OMISSIS-, pure menzionato nell'atto gravato, non aveva mai avuto alcun contatto lavorativo con la -OMISSIS- soc. semplice; dunque, pur volendo ritenere che il-OMISSIS- fosse un esponente “di spicco” della consorteria mafiosa riconducibile al-OMISSIS-, la Prefettura, secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, avrebbe, travisando i fatti, erroneamente ritenuto che -OMISSIS- fosse in grado di condizionare la società ricorrente;
C) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti”, in quanto la Prefettura di Roma non avrebbe considerato che né alcun membro della famiglia -OMISSIS- né tantomeno lo stesso -OMISSIS- avevano mai avuto rapporti con -OMISSIS-; dunque irrilevante, in assenza di altri elementi, si sarebbe dovuta ritenere la circostanza che lo stesso era stato scarcerato l'11.3.2024; invero, il-
OMISSIS-, da quanto era risultato a seguito della sentenza della Corte di Appello di
Roma citata, aveva avuto rapporti solo con -OMISSIS-;
D) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti”, poiché, in ragione di quanto già evidenziato con le precedenti censure, il N. 06573/2024 REG.RIC.
provvedimento interdittivo emesso dall'amministrazione si sarebbe dovuto considerare frutto di un'istruttoria lacunosa e contraddittoria, oltre che basato su elementi fattuali datati nel tempo, cioè risalenti al più al 2020.
5. Il 23.6.2024 si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di
IT, che con successiva memoria, tenuto conto anche dei documenti prodotti in giudizio, chiedevano rigettarsi il ricorso proposto.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblica il 3.10.2024, il Collegio accoglieva la richiesta di accesso formulata ex art. 116 co. 2 c.p.a. dalla società ricorrente.
7. Il 21.10.2024 l'amministrazione produceva i documenti richiesti dalla -OMISSIS- soc. semplice.
8. Il 13.12.2024 veniva notificato ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio il
19.12.2024, con il quale si ribadiva quanto già rappresentato con il ricorso principale, sottolineandosi ancora una volta che la Prefettura di IT, dopo la scarcerazione di
-OMISSIS-, si era preoccupata solamente di analizzare i rapporti tra quest'ultimo ed i suoi familiari (peraltro, facendolo in modo molto rapido e generico, perché, a fronte della richiesta di informazioni proveniente dalla Questura di IT del 29.2.2024, vi era stata una riposta dei CC di IT già in data 15.3.2023, in cui, però, non era puntualizzato sulla base di quali elementi specifici veniva affermato che il-OMISSIS- convivesse di fatto con la ex moglie o avesse svolto dei lavori per la società ricorrente), senza però andare a verificare se il-OMISSIS- avesse ancora rapporti con il-OMISSIS-
o con un qualsiasi altro esponente della consorteria colpita dall'indagine “-OMISSIS-
”, come dimostrato dai documenti resi ostensibili dopo l'ordinanza n. -OMISSIS-.
9. All'udienza pubblica del 3.3.2026, la causa passava in decisione.
DIRITTO
10. Prima di analizzare nel dettaglio le censure mosse, appaiono opportune alcune premesse. N. 06573/2024 REG.RIC.
In effetti, seppur brevemente, conviene evidenziare i seguenti aspetti.
Innanzitutto, l'informazione antimafia, come ormai ritenuto anche dalla giurisprudenza prevalente (cfr. sul punto A.P. 6 aprile 2018, n. 3), è un provvedimento che ha natura “cautelare e preventiva” (non intendendo punire comportamenti illeciti dell'impresa bensì evitare il rischio di infiltrazione mafiosa e prevenire, quindi, la probabilità che tale infiltrazione si verifichi, con la conseguenza che è estranea all'istituto qualsiasi funzione sanzionatoria o repressiva; dunque si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre)
e rappresenta, come notato da molti, sicuramente la “frontiera più avanzata della prevenzione da contaminazioni mafiose nell'economia legale”.
Proprio in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, la stessa è fondata su elementi fattuali “più sfumati” di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari. Elementi, si evidenzi, in alcuni casi “tipizzati dal legislatore” (cfr. art. 84 co. 4 lett. a, b, c ed f D. Lgs. 159/11) e in altre ipotesi più
“elastici” (cfr. art. 84 co. 4 lett. d ed e D. Lgs. 159/11, che si riferiscono alla c.d. interdittiva “generica”, poiché il tentativo di infiltrazione non è desunto da elementi tipizzati ma dagli accertamenti disposti dal Prefetto), come naturale che fosse data anche la mutevolezza del fenomeno mafioso. Detto altrimenti, “l'elasticità della copertura legislativa”, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.
11. Certo, come sottolineato da più sentenze sull'argomento, questo non significa assolutamente che la valutazione rimessa all'amministrazione si connoti di arbitrio, poiché, per un verso, vi deve pur sempre essere un “pericolo di infiltrazione mafiosa”
(pericolo che, quindi, funge non soltanto da fondamento ma anche da “limite” del N. 06573/2024 REG.RIC.
potere prefettizio) e, per altro verso, questo deve essere desunto da elementi “concreti” ed “attuali”, molti dei quali, laddove non individuati dal legislatore, comunque tipizzati dalla giurisprudenza secondo un sistema di “tassatività sostanziale” (ad esempio i legami familiari).
Tale quadro deve poi emergere da una motivazione accurata che offra un quadro
“chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la ditta attenzionata”, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo anzidetto.
12. L'accertamento, detto altrimenti, deve essere puntuale anche e soprattutto per le conseguenze gravi che ne derivano. L'informazione, infatti, determina una vera e propria “incapacità giuridica speciale”, tendenzialmente “temporanea” (come emerge dal dettato dell'art. 86 co. 2 D. Lgs. n. 159/11), che dà luogo all'insussistenza della capacità del soggetto di essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione. In effetti, pur non avendo natura penale, incide pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e non solo
(art. 1 Prot. addiz. CEDU).
13. A quanto indicato, si aggiunga, infine, che, proprio a tutela dei diritti anzidetti, il controllo esercitato in questa sede dal giudice non è “estrinseco”, poiché il giudice amministrativo è chiamato ad una “duplice” verifica: 1) deve, innanzitutto, ponderare la sussistenza e la verosimiglianza dei fatti che la Prefettura (o altro organo laddove competente) ha ritenuto indicativi dell'infiltrazione; 2) deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'Autorità trae da questi fatti secondo un criterio che, come indicato, è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame.
14. Fatte queste premesse, i ricorsi, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente
(poiché tutti basati sulla circostanza che la Prefettura ha travisato i fatti o, comunque, su un difetto di istruttoria), sono fondati. N. 06573/2024 REG.RIC.
15. In effetti, emerge dai documenti acquisiti (in particolare, dalla sentenza della Corte di Appello di Roma) che nel periodo dal 2017 al 2019 -OMISSIS- ha avuto dei contatti con il-OMISSIS-, atteso il loro rapporto di amicizia (il-OMISSIS- in più di un'occasione è risultato aver “consigliato” il-OMISSIS- su vicende criminali che lo riguardavano), così come che il-OMISSIS- ha avuto un ruolo attivo nel tentativo di estorsione contestato al capo 12 ter. Inoltre, risulta dagli atti, almeno dalla relazione effettuata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di IT del 15.3.2024, che il-
OMISSIS-, dopo la scarcerazione non si è allontanato dalla ex moglie, continuando di fatto a conviverci, né dalla famiglia della stessa, essendo risultato talvolta impegnato in lavori agricoli per conto della -OMISSIS- soc. semplice.
16. A fronte di questi elementi, e anche volendo prescindere dalla genericità della predetta nota del 15.3.2024, c'è, tuttavia, da osservare, diversamente da quanto risulta dal provvedimento impugnato, che, innanzitutto, -OMISSIS-, all'esito del processo nato dall'operazione “-OMISSIS-”, non è risultato elemento di “spicco” della consorteria capeggiata da -OMISSIS-. In merito, la Corte di Appello di Roma (cfr. p.
224 e ss. della sentenza) ha, infatti, evidenziato che nei due anni di operatività dell'associazione mafiosa il-OMISSIS- ha contribuito esclusivamente al tentativo di un reato-fine (quello per il quale è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione), stante che la restante parte delle conversazioni captate con il-OMISSIS- (peraltro, limitate al periodo maggio/giugno del 2018) erano indicative solo di un rapporto di amicizia reciproca tra i due ma non provavano che il-OMISSIS- avesse preso parte al sodalizio.
17. Inoltre, come, osservato da parte ricorrente, non è emerso dagli atti che-OMISSIS-
, né tra il 2017-2019, né tantomeno successivamente alla sua scarcerazione avvenuta ad agosto del 2023, ha mai avuto contatti con -OMISSIS- o altri componenti del sodalizio criminale oltre il-OMISSIS-, di tal ché la circostanza che nel 2024 è stato scarcerato -OMISSIS- non si ritiene assuma particolare rilievo, come, invece, N. 06573/2024 REG.RIC.
sostenuto dalla Prefettura, allorché nella parte finale dell'atto impugnato ha valorizzato tale ultima circostanza.
18. Infine, ma non da ultimo, non rilevante appare il richiamo al provvedimento interdittivo emesso nei riguardi della società riconducibile a-OMISSIS- -OMISSIS-, sia perché emesso nel 2020, cioè in un momento storico nel quale non vi era ancora stata la sentenza della Corte di Appello di Roma (dunque, in un momento nel quale la posizione di -OMISSIS- era risultata molto compromessa in ragione di quanto accaduto in primo grado), sia ancora perché-OMISSIS- -OMISSIS- era comparso, sebbene non indagato, avendo avuto una condotta marginale, nell'ambito dell'operazione denominata “-OMISSIS-”, questo diversamente dagli altri componenti della sua famiglia (dipendenti della ricorrente) o da quelli della famiglia
-OMISSIS-, con i quali non è neppure risultato aver mai avuto alcun rapporto lavorativo nel tempo.
19. Dunque, pur riconoscendosi ampia discrezionalità all'amministrazione nella materia in oggetto, i ricorsi risultano fondati laddove lamentano un difetto di istruttoria, non essendo stato adeguatamente preso in esame l'esito finale del processo sorto dall'operazione “-OMISSIS-” (in effetti, a seguito della sentenza di secondo grado, la posizione di -OMISSIS- è stata ridimensionata), né ancora appurato se effettivamente, dopo la scarcerazione, il-OMISSIS-, peraltro coinvolto esclusivamente nell'operazione “-OMISSIS-” ma non in altre vicende, avesse mantenuto contatti con degli esponenti della criminalità organizzata, questo al fine di attualizzare il pericolo di possibili infiltrazioni mafiose per la società ricorrente.
20. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento della comunicazione antimafia emessa l'8.4.2024. N. 06573/2024 REG.RIC.
21. La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il
Ministero dell'interno deve restituire alla ricorrente qualora anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie come da parte motiva e, per l'effetto, annulla la comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo emessa l'8.4.2024 dalla prefettura di IT.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell'Interno deve restituire alla ricorrente qualora anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL DO, Presidente
AN CO, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario N. 06573/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN CO EL DO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04094 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06573/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6573 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-- Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, -
OMISSIS- Aureli, Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di IT, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 06573/2024 REG.RIC.
- del provvedimento notificato il 15.4.2024 dalla Prefettura di IT nei confronti della società -OMISSIS- soc. semplice, con il quale veniva emessa una comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo, ritenendo sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di IT
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 15.4.2024 la Prefettura di IT notificava nei confronti della società ricorrente,
-OMISSIS- soc. semplice, comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo emessa l'8.4.2024, ritenendo sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Il provvedimento interdittivo veniva giustificato in ragione di più circostanze.
2.1 Innanzitutto, perché-OMISSIS-, socia della società -OMISSIS- soc. semplice, nonché amministratrice e legale rappresentate, era risultata la cognata di -OMISSIS-, condannato, in concorso con altri e in via definitiva, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nell'ambito del processo penale nato dall'operazione denominata “-OMISSIS-”. In particolare, tale indagine aveva consentito di disarticolare un'associazione mafiosa attiva nella N. 06573/2024 REG.RIC.
provincia di IT e capeggiata da -OMISSIS-, soggetto risultato vicino al-
OMISSIS-.
2.2 Inoltre, perché, da due note dei Carabinieri del Comando Provinciale di IT, era emerso che come dipendenti della società ricorrente risultavano sia-OMISSIS--
OMISSIS-, rispettivamente figlio e consorte di -OMISSIS-, nonché soggetti residenti proprio nello stesso luogo in cui la società -OMISSIS- soc. semplice aveva la propria sede legale, cioè in-OMISSIS-.
2.3. Ancora, perché in data 2.11.2020 la Prefettura di IT aveva emesso provvedimento analogo anche nei riguardi di altra società riconducibile all'altro figlio di -OMISSIS-, ovvero-OMISSIS- -OMISSIS-.
2.4 Preso atto di ciò, la Prefettura di IT in data 16.12.2022 aveva, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per l'avvio del procedimento propedeutico all'emissione di un provvedimento interdittivo a carico della ricorrente.
2.5 Ebbene, alla luce di quanto emerso all'esito della riunione del 6.3.2024 del Gruppo
Ispettivo Antimafia, nonostante quanto dedotto dalla società interessata in fase di istruttoria e quanto dichiarato da-OMISSIS- in sede di audizione, la Prefettura di
IT riteneva sussistere un possibile rischio, ancora attuale, di infiltrazione mafiosa con riferimento alla -OMISSIS- soc. semplice, posto che, per un verso, -OMISSIS- era stato scarcerato il 13.8.2023 ed era risultato ancora un punto di riferimento per la famiglia -OMISSIS- (tanto che veniva appurato dai CC di IT che di fatto, pur separato dalla moglie, continuasse a convivere con lei, nonché svolgesse dei lavori agricoli per la società ricorrente) e, per altro verso, era stato scarcerato l'11.3.2024 anche -OMISSIS-, altro esponente di spicco, unitamente al-OMISSIS-, dell'associazione criminale riconducibile al-OMISSIS-.
3. In conclusione, la Prefettura di IT, tenuto anche conto del parere del GIA ad emettere l'atto gravato, ritenendo ancora attuale, alla luce della regola del “più N. 06573/2024 REG.RIC.
probabile che non”, il pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società -
OMISSIS- soc. semplice, adottava il provvedimento impugnato.
4. Avverso il provvedimento menzionato, nonché avverso gli atti presupposti ed avverso la nota del 28.5.2024 con cui la Prefettura di IT aveva negato l'accesso agli atti, venivano mosse plurime censure.
Nello specifico, dopo aver premesso che la società ricorrente è attiva nel settore della coltivazione delle nocciole e che gli accertamenti della Prefettura di IT erano stati effettuati a seguito di una domanda di sostegno presentata alla regione Lazio a valere sul piano di sviluppo rurale, si rilevava quanto segue:
A) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti”, in quanto la Prefettura di Roma avrebbe travisato i fatti ovvero non avrebbe considerato, innanzitutto, che -OMISSIS- non era assolutamente da poter considerare un “elemento di spicco” della consorteria criminale facente capo a -OMISSIS-, poiché, come dato evincersi dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.-OMISSIS-, passata in giudicato, era stato assolto dal reato associativo e condannato soltanto per un tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso;
B) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti”, in quanto la Prefettura di Roma avrebbe travisato i fatti ovvero avrebbe ritenuto il-
OMISSIS- punto di riferimento per la società agricola ricorrente, di cui pertanto ne avrebbe potuto influenzare le scelte imprenditoriali, senza considerare che -OMISSIS- si era ormai separato e divorziato da -OMISSIS- -OMISSIS- e che al più si recava N. 06573/2024 REG.RIC.
dalla stessa solo per far visita al figlio, come suo diritto; dunque, non corrispondeva al vero che tra i due vi fosse una convivenza “di fatto”, così come non costatava alla società ricorrente che il-OMISSIS- avesse mai svolto attività agricole per la stessa; dunque, corrispondeva al vero solo che-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -
OMISSIS- ormai lavoravano per la ricorrente, ma ciò era accaduto per garantire loro un sostentamento a seguito delle vicende giudiziarie del-OMISSIS-; senza tralasciare, che-OMISSIS- -OMISSIS-, pure menzionato nell'atto gravato, non aveva mai avuto alcun contatto lavorativo con la -OMISSIS- soc. semplice; dunque, pur volendo ritenere che il-OMISSIS- fosse un esponente “di spicco” della consorteria mafiosa riconducibile al-OMISSIS-, la Prefettura, secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, avrebbe, travisando i fatti, erroneamente ritenuto che -OMISSIS- fosse in grado di condizionare la società ricorrente;
C) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti”, in quanto la Prefettura di Roma non avrebbe considerato che né alcun membro della famiglia -OMISSIS- né tantomeno lo stesso -OMISSIS- avevano mai avuto rapporti con -OMISSIS-; dunque irrilevante, in assenza di altri elementi, si sarebbe dovuta ritenere la circostanza che lo stesso era stato scarcerato l'11.3.2024; invero, il-
OMISSIS-, da quanto era risultato a seguito della sentenza della Corte di Appello di
Roma citata, aveva avuto rapporti solo con -OMISSIS-;
D) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89 bis e 91 D. Lgs. n. 159/2011; violazione dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti”, poiché, in ragione di quanto già evidenziato con le precedenti censure, il N. 06573/2024 REG.RIC.
provvedimento interdittivo emesso dall'amministrazione si sarebbe dovuto considerare frutto di un'istruttoria lacunosa e contraddittoria, oltre che basato su elementi fattuali datati nel tempo, cioè risalenti al più al 2020.
5. Il 23.6.2024 si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di
IT, che con successiva memoria, tenuto conto anche dei documenti prodotti in giudizio, chiedevano rigettarsi il ricorso proposto.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblica il 3.10.2024, il Collegio accoglieva la richiesta di accesso formulata ex art. 116 co. 2 c.p.a. dalla società ricorrente.
7. Il 21.10.2024 l'amministrazione produceva i documenti richiesti dalla -OMISSIS- soc. semplice.
8. Il 13.12.2024 veniva notificato ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio il
19.12.2024, con il quale si ribadiva quanto già rappresentato con il ricorso principale, sottolineandosi ancora una volta che la Prefettura di IT, dopo la scarcerazione di
-OMISSIS-, si era preoccupata solamente di analizzare i rapporti tra quest'ultimo ed i suoi familiari (peraltro, facendolo in modo molto rapido e generico, perché, a fronte della richiesta di informazioni proveniente dalla Questura di IT del 29.2.2024, vi era stata una riposta dei CC di IT già in data 15.3.2023, in cui, però, non era puntualizzato sulla base di quali elementi specifici veniva affermato che il-OMISSIS- convivesse di fatto con la ex moglie o avesse svolto dei lavori per la società ricorrente), senza però andare a verificare se il-OMISSIS- avesse ancora rapporti con il-OMISSIS-
o con un qualsiasi altro esponente della consorteria colpita dall'indagine “-OMISSIS-
”, come dimostrato dai documenti resi ostensibili dopo l'ordinanza n. -OMISSIS-.
9. All'udienza pubblica del 3.3.2026, la causa passava in decisione.
DIRITTO
10. Prima di analizzare nel dettaglio le censure mosse, appaiono opportune alcune premesse. N. 06573/2024 REG.RIC.
In effetti, seppur brevemente, conviene evidenziare i seguenti aspetti.
Innanzitutto, l'informazione antimafia, come ormai ritenuto anche dalla giurisprudenza prevalente (cfr. sul punto A.P. 6 aprile 2018, n. 3), è un provvedimento che ha natura “cautelare e preventiva” (non intendendo punire comportamenti illeciti dell'impresa bensì evitare il rischio di infiltrazione mafiosa e prevenire, quindi, la probabilità che tale infiltrazione si verifichi, con la conseguenza che è estranea all'istituto qualsiasi funzione sanzionatoria o repressiva; dunque si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre)
e rappresenta, come notato da molti, sicuramente la “frontiera più avanzata della prevenzione da contaminazioni mafiose nell'economia legale”.
Proprio in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, la stessa è fondata su elementi fattuali “più sfumati” di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari. Elementi, si evidenzi, in alcuni casi “tipizzati dal legislatore” (cfr. art. 84 co. 4 lett. a, b, c ed f D. Lgs. 159/11) e in altre ipotesi più
“elastici” (cfr. art. 84 co. 4 lett. d ed e D. Lgs. 159/11, che si riferiscono alla c.d. interdittiva “generica”, poiché il tentativo di infiltrazione non è desunto da elementi tipizzati ma dagli accertamenti disposti dal Prefetto), come naturale che fosse data anche la mutevolezza del fenomeno mafioso. Detto altrimenti, “l'elasticità della copertura legislativa”, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.
11. Certo, come sottolineato da più sentenze sull'argomento, questo non significa assolutamente che la valutazione rimessa all'amministrazione si connoti di arbitrio, poiché, per un verso, vi deve pur sempre essere un “pericolo di infiltrazione mafiosa”
(pericolo che, quindi, funge non soltanto da fondamento ma anche da “limite” del N. 06573/2024 REG.RIC.
potere prefettizio) e, per altro verso, questo deve essere desunto da elementi “concreti” ed “attuali”, molti dei quali, laddove non individuati dal legislatore, comunque tipizzati dalla giurisprudenza secondo un sistema di “tassatività sostanziale” (ad esempio i legami familiari).
Tale quadro deve poi emergere da una motivazione accurata che offra un quadro
“chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la ditta attenzionata”, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo anzidetto.
12. L'accertamento, detto altrimenti, deve essere puntuale anche e soprattutto per le conseguenze gravi che ne derivano. L'informazione, infatti, determina una vera e propria “incapacità giuridica speciale”, tendenzialmente “temporanea” (come emerge dal dettato dell'art. 86 co. 2 D. Lgs. n. 159/11), che dà luogo all'insussistenza della capacità del soggetto di essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione. In effetti, pur non avendo natura penale, incide pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e non solo
(art. 1 Prot. addiz. CEDU).
13. A quanto indicato, si aggiunga, infine, che, proprio a tutela dei diritti anzidetti, il controllo esercitato in questa sede dal giudice non è “estrinseco”, poiché il giudice amministrativo è chiamato ad una “duplice” verifica: 1) deve, innanzitutto, ponderare la sussistenza e la verosimiglianza dei fatti che la Prefettura (o altro organo laddove competente) ha ritenuto indicativi dell'infiltrazione; 2) deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'Autorità trae da questi fatti secondo un criterio che, come indicato, è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame.
14. Fatte queste premesse, i ricorsi, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente
(poiché tutti basati sulla circostanza che la Prefettura ha travisato i fatti o, comunque, su un difetto di istruttoria), sono fondati. N. 06573/2024 REG.RIC.
15. In effetti, emerge dai documenti acquisiti (in particolare, dalla sentenza della Corte di Appello di Roma) che nel periodo dal 2017 al 2019 -OMISSIS- ha avuto dei contatti con il-OMISSIS-, atteso il loro rapporto di amicizia (il-OMISSIS- in più di un'occasione è risultato aver “consigliato” il-OMISSIS- su vicende criminali che lo riguardavano), così come che il-OMISSIS- ha avuto un ruolo attivo nel tentativo di estorsione contestato al capo 12 ter. Inoltre, risulta dagli atti, almeno dalla relazione effettuata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di IT del 15.3.2024, che il-
OMISSIS-, dopo la scarcerazione non si è allontanato dalla ex moglie, continuando di fatto a conviverci, né dalla famiglia della stessa, essendo risultato talvolta impegnato in lavori agricoli per conto della -OMISSIS- soc. semplice.
16. A fronte di questi elementi, e anche volendo prescindere dalla genericità della predetta nota del 15.3.2024, c'è, tuttavia, da osservare, diversamente da quanto risulta dal provvedimento impugnato, che, innanzitutto, -OMISSIS-, all'esito del processo nato dall'operazione “-OMISSIS-”, non è risultato elemento di “spicco” della consorteria capeggiata da -OMISSIS-. In merito, la Corte di Appello di Roma (cfr. p.
224 e ss. della sentenza) ha, infatti, evidenziato che nei due anni di operatività dell'associazione mafiosa il-OMISSIS- ha contribuito esclusivamente al tentativo di un reato-fine (quello per il quale è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione), stante che la restante parte delle conversazioni captate con il-OMISSIS- (peraltro, limitate al periodo maggio/giugno del 2018) erano indicative solo di un rapporto di amicizia reciproca tra i due ma non provavano che il-OMISSIS- avesse preso parte al sodalizio.
17. Inoltre, come, osservato da parte ricorrente, non è emerso dagli atti che-OMISSIS-
, né tra il 2017-2019, né tantomeno successivamente alla sua scarcerazione avvenuta ad agosto del 2023, ha mai avuto contatti con -OMISSIS- o altri componenti del sodalizio criminale oltre il-OMISSIS-, di tal ché la circostanza che nel 2024 è stato scarcerato -OMISSIS- non si ritiene assuma particolare rilievo, come, invece, N. 06573/2024 REG.RIC.
sostenuto dalla Prefettura, allorché nella parte finale dell'atto impugnato ha valorizzato tale ultima circostanza.
18. Infine, ma non da ultimo, non rilevante appare il richiamo al provvedimento interdittivo emesso nei riguardi della società riconducibile a-OMISSIS- -OMISSIS-, sia perché emesso nel 2020, cioè in un momento storico nel quale non vi era ancora stata la sentenza della Corte di Appello di Roma (dunque, in un momento nel quale la posizione di -OMISSIS- era risultata molto compromessa in ragione di quanto accaduto in primo grado), sia ancora perché-OMISSIS- -OMISSIS- era comparso, sebbene non indagato, avendo avuto una condotta marginale, nell'ambito dell'operazione denominata “-OMISSIS-”, questo diversamente dagli altri componenti della sua famiglia (dipendenti della ricorrente) o da quelli della famiglia
-OMISSIS-, con i quali non è neppure risultato aver mai avuto alcun rapporto lavorativo nel tempo.
19. Dunque, pur riconoscendosi ampia discrezionalità all'amministrazione nella materia in oggetto, i ricorsi risultano fondati laddove lamentano un difetto di istruttoria, non essendo stato adeguatamente preso in esame l'esito finale del processo sorto dall'operazione “-OMISSIS-” (in effetti, a seguito della sentenza di secondo grado, la posizione di -OMISSIS- è stata ridimensionata), né ancora appurato se effettivamente, dopo la scarcerazione, il-OMISSIS-, peraltro coinvolto esclusivamente nell'operazione “-OMISSIS-” ma non in altre vicende, avesse mantenuto contatti con degli esponenti della criminalità organizzata, questo al fine di attualizzare il pericolo di possibili infiltrazioni mafiose per la società ricorrente.
20. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento della comunicazione antimafia emessa l'8.4.2024. N. 06573/2024 REG.RIC.
21. La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il
Ministero dell'interno deve restituire alla ricorrente qualora anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie come da parte motiva e, per l'effetto, annulla la comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 di tenore negativo emessa l'8.4.2024 dalla prefettura di IT.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell'Interno deve restituire alla ricorrente qualora anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL DO, Presidente
AN CO, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario N. 06573/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN CO EL DO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.