Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00451/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02447/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2447 del 2025, proposto da
LA IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Dinelli, Gabriele Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Cirillo, Loriana Ninci, HI Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio HI Rizzo in Firenze, Rettorato via La Pira 4;
nei confronti
HI IL DA OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Tommaso Gomitoni, Stefano Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
HI OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria, IL Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto Rettorale Prot. n. 0160817, del 23 luglio 2025, con il quale la Rettrice dell'Università non ha approvato gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tenure track per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 (Diritto Privato), settore scientifico disciplinare GIUR01/A (Diritto Privato), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, di cui al D.R. n. 816/2024, ad eccezione del verbale di predisposizione dei criteri redatto in data 15 gennaio 2025 (prot. 9338 del 17 gennaio 2025) e del verbale integrativo redatto in data 22 gennaio 2025 (prot. 16620 del 27 gennaio 2025), con il quale, inoltre, è stata revocata la Commissione giudicatrice nominata con Decreto della Rettrice n. 1422 del 23 ottobre 2024, dando contestualmente incarico agli Uffici di avviare l'iter finalizzato alla nomina di una nuova Commissione per il rinnovo della procedura; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da HI IL DA OL il 19 settembre 2025:
dei verbali n. 1 e 1- bis predisposti dalla Commissione e non oggetto di annullamento rettorale;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da HI OR il 20 settembre 2025:
- del decreto Rettorale Prot. n. 0160817, del 23 luglio 2025, con il quale la Rettrice dell’'Università degli Studi di Firenze non ha approvato gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tenure track per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 (Diritto Privato), settore scientifico disciplinare GIUROI/A (Diritto Privato), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, di cui al D.R. n. 816/2024, ad eccezione del verbale di predisposizione dei criteri redatto in data 15 gennaio 2025 (prot. 9838 del 17 gennaio 2025) e del verbale integrativo redatto in data 22 gennaio 2025 (prot. 16620 del 27 gennaio 2025), con il quale, inoltre, è stata revocata la Commissione giudicatrice nominata con Decreto della Rettrice n. 1422 del 23 ottobre 2024, dando contestualmente incarico agli Uffici di avviare l’iter finalizzato alla nomina di una nuova Commissione per il rinnovo della procedura;
- dei verbali n. 1 del 15.1.2025, n. 1- bis del 22.1.2025, n. 2 del 3.6.2025 e n. 3 del 17.6.2025 della Commissione nominata con D.R. n. 1422 del 23 ottobre 2024;
- del d.R. n. 1422 del 23 ottobre 2024 di nomina della Commissione;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché sconosciuto alla ricorrente incidentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze e di HI IL DA OL e di HI OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. IG IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente partecipava, relativamente ad un posto di ricercatore a tempo determinato per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 (Diritto Privato), settore scientifico disciplinare GIUR01/A (Diritto Privato) da assegnare al Dipartimento di Scienze giuridiche, alla procedura selettiva indetta, ai sensi dell’art. 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto 25 giugno 2024 n. 816/2024, prot. n. 0147184 della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze.
Con il verbale n. 1 del 17 gennaio 2025, prot. n. 0009338, la Commissione nominata dalla Rettrice con decreto 23 ottobre 2024 n. 1422/2024 predeterminava i criteri di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli che erano però successivamente modificati (secondo la prospettazione dell’Università degli Studi di Firenze, su segnalazione della stessa Università) dal verbale integrativo 1- bis del 27 gennaio 2025 prot. n. 0016620 che specificava (ed in realtà, sostituiva) i criteri di valutazione di cui alle lettere a) (“originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica”) e c) (“rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”) dei criteri generali relativi alla valutazione delle “pubblicazioni scientifiche presentate” precedentemente prefissati dal verbale n. 1.
All’esito delle operazioni di valutazione ad opera della Commissione (verbale n. 3 del 20 giugno 2025, prot. n. 0136650), la ricorrente si classifica in prima posizione con 74,5 punti, mentre al secondo posto si classificava la dott.ssa HI OR con 74 punti ed al terzo posto la dott.ssa HI SI DA OL con 73 punti; la dott.ssa IA era quindi dichiarata dalla Commissione vincitrice della procedura.
Con decreto 23 luglio 2025, n. 887/2025, prot. n. 0160817, la Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze non approvava però gli atti della procedura selettiva ad eccezione dei verbali n. 1 e 1- bis aventi ad oggetto la predeterminazione dei criteri di valutazione e revocava la Commissione di valutazione (dando mandato agli Uffici di avviare l’ iter finalizzato alla nomina di una nuova Commissione chiamata a rinnovare la procedura, in coerenza con i criteri generali di valutazione fissati dalla Commissione revocata); a base dell’annullamento erano posti:
a) “la mancata esposizione, nel verbale 2, di una valutazione con giudizio analitico di pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum , come richiesto dall’art. 24, comma 2 lett. c), Legge 240/2010”;
b) “alcune incongruenze tra i criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione nei … verbali 1 e 1 bis e i giudizi e i punteggi successivamente attribuiti e riversati nel verbale di attribuzione del punteggio” con riferimento alle voci “pubblicazioni presentate”, “attività didattica” e “titoli e curriculum ” ed in particolare, l’attribuzione di alcuni punteggi relativi alle pubblicazioni con riferimento ai criteri previsti dal verbale n. 1 piuttosto che sulla base dei criteri sostitutivi previsti dal verbale n. 1- bis ;
c) alcuni errori materiali intervenuti nel calcolo dei punteggi relativi ad alcuni titoli;
d) l’attribuzione del punteggio relativo alla voce “attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti”, secondo un criterio di valutazione “a corpo” e non “a misura” come, al contrario, previsto nel verbale n. 1 di predeterminazione dei criteri di valutazione.
Il decreto di non approvazione degli atti della Commissione era impugnato, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, dalla ricorrente che articolava censure di: 1) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, violazione dell’art. 24, comma 2, lettera c) della l. del 30 dicembre n. 240 del 2010, violazione dell’art. 18, comma 11, del Regolamento di ateneo, emanato con d.R. n. 1459 del 21 dicembre 2023; 2) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, errore di fatto, contraddittorietà, sviamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 13, del Regolamento di ateneo, violazione del principio di efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e del principio di conservazione degli atti amministrativi; 3) eccesso di potere carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza; 4) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità, carenza di motivazione e contraddittorietà con precedenti provvedimenti, violazione dell’art. 18, comma 3, del regolamento di ateneo.
2. Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Firenze e le due controinteressate dott.sse HI OR e HI SI DA OL, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non essendosi ancora conclusa definitivamente la procedura selettiva (destinata ad essere rinnovata da una nuova Commissione giudicatrice).
In data 19 settembre 2025, la controinteressata dott.ssa HI SI DA OL depositava un “ricorso incidentale” (in realtà da qualificarsi in termini di impugnazione autonoma, come sarà più oltre precisato) contestando il già citato decreto 23 luglio 2025, n. 887/2025, prot. n. 0160817 della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze “limitatamente alla parte …. che ha ritenuto di fare salvi i verbali di predisposizione dei criteri” n. 1 e 1- bis approvati dalla Commissione” che sarebbero affetti da vizi di legittimità che impedirebbero sostanzialmente l’attribuzione dell’intero punteggio di 60 punti riservato alla valutazione dei titoli e sarebbero altresì caratterizzati da evidenti “sovrapposizioni” di criteri valutativi (come nel caso delle monografie e degli articoli non valutati con il massimo criterio valutativo dell’”ottimo” che sarebbero irragionevolmente caratterizzati dall’attribuzione del medesimo punteggio), oltre che da evidente irragionevolezza (come nel caso della valutazione della congruenza della pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare che costituisce oggetto di attribuzione di un punteggio, piuttosto che rilevare, come sarebbe nella sua essenza, ai soli fini della stessa ammissione a valutazione del titolo).
In data 20 settembre 2025, anche l’altra controinteressata dott.ssa HI OR presentava una propria impugnazione incidentale, contestando il decreto 23 luglio 2025, n. 887/2025, prot. n. 0160817 del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze nella parte in cui non avrebbe recepito tutti i contenuti dell’istanza di annullamento d’ufficio da lei presentata in data 11 luglio 2025 (in particolare, il motivo relativo alla sussistenza di un conflitto di interessi con riferimento al Commissario prof. NI) ed articolando censure (che non si capisce bene come potrebbero rilevare in un contesto che si focalizza sulla legittimità delle operazioni di valutazione della Commissione e che risulta essere destinato a dare vita alla rinnovazione delle operazioni di concorso) relative all’omessa attribuzione di punteggi che le avrebbero permesso di risultare prima in graduatoria.
Dopo la proposizione delle impugnazioni incidentali, anche le controparti integravano le proprie difese con varie eccezioni di inammissibilità dei nuovi temi di contestazione introdotti dalle controinteressate.
Alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare proposta con il ricorso, in considerazione della pronta fissazione dell’udienza per la discussione del merito del gravame; alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026, il ricorso e le due impugnazioni incidentali erano quindi trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse alla decisione del ricorso (non essendosi ancora conclusa definitivamente la procedura selettiva, destinata ad essere rinnovata da una nuova Commissione giudicatrice), articolata dalle difese dell’Università degli Studi di Firenze e delle due controinteressate.
La giurisprudenza di questo T.A.R. e della Sezione (tra le più recenti, si veda T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 1214, citata dalla ricorrente) ha ormai da lungo tempo ammesso l’impugnabilità autonoma degli atti relativi al subprocedimento di valutazione dei candidati svoltosi avanti alla Commissione e del relativo decreto Rettorale di approvazione degli atti, giungendo anche a prospettare la possibile e conseguente caducazione automatica degli atti successivamente adottati, compreso il decreto di nomina in ruolo del vincitore della procedura (T.A.R. Toscana, sez. IV, 5 giugno 2025, n. 797; sez. I, 3 marzo 2022, n. 251; T.A.R. Umbria, 2 agosto 2007, n. 587).
È pertanto presente in giurisprudenza un movimento di sostanziale anticipazione della tutela al segmento procedurale che investe più direttamente la valutazione dei candidati che risulta tanto più vero in un contesto in cui, come nel caso che ci occupa, il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università degli Studi di Firenze (doc. n. 12 del deposito dell’Amministrazione resistente), prevede una strutturazione concorsuale che attribuisce assoluta preminenza alla “dichiarazione del vincitore” operata dalla Commissione (non a caso, espressamente inserita in chiusura del verbale n. 3 del 20 giugno 2025, prot. n. 0136650) e destinata ad essere recepita da una proposta di chiamata ad opera del Dipartimento che non costituisce espressione, a differenza di quanto previsto da altre Università (anche del contesto toscano), di un vero e proprio potere di scelta dei candidati, dovendosi limitare a recepire la scelta del “candidato dichiarato vincitore” dalla Commissione (art. 20, 1° comma del già citato Regolamento).
In un contesto di questo tipo, risulta di immediata evidenza come l’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente sia costituito dalla difesa della posizione “privilegiata” riconosciutagli dalla Commissione e che determinerebbe, ove dovesse essere superato il diniego di approvazione degli atti concorsuali emanato dalla Rettrice, una proposta favorevole del Dipartimento e la conseguente nomina in ruolo; altrettanto evidente è poi il fatto che si tratti di interesse che assume maggiore consistenza giuridica della semplice qualità di partecipante alla procedura e che non può essere considerato soddisfatto dalla semplice chance di risultare nuovamente (ed eventualmente) vincitrice della procedura che è assicurata dalla rinnovazione delle operazioni di valutazione assicurata dal decreto Rettorale impugnato.
Alla luce della stessa disciplina regolamentare dell’Università degli Studi di Firenze, l’eccezione (caratterizzata da evidente carattere astratto e formalistico) non può pertanto trovare accoglimento.
1.1. Pur trattandosi di profilo sostanzialmente non contestato dalle difese delle parti, deve poi escludersi che le operazioni di rinnovazione della nomina della Commissione svoltesi nelle more della decisione del gravame, abbiano importato la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso; la designazione del membro di pertinenza del Dipartimento richiedente il posto di ricercatore ed il sorteggio degli altri componenti la Commissione (doc. n. 13 del deposito dell’Amministrazione resistente) non risultano, infatti, essersi concretizzate in un nuovo decreto Rettorale di nomina dei componenti la Commissione e pertanto risultano confermate l’assenza di atti decisori eventualmente suscettibili di impugnazione e la sostanziale “sospensione” della procedura in attesa della presente decisione prospettata dalla difesa dell’Università degli Studi di Firenze.
2. Il ricorso è poi infondato nel merito e deve pertanto essere respinto.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la prima motivazione della mancata approvazione degli atti della Commissione evidenziata dal decreto Rettorale impugnato e, come già rilevato, costituita dalla “mancata esposizione, nel verbale 2, di una valutazione con giudizio analitico di pubblicazioni scientifiche, attività didattica, titoli e curriculum , come richiesto dall’art. 24, comma 2 lett. c), Legge 240/2010”; ragione di annullamento che, nella prospettazione della ricorrente, assumerebbe carattere “pretestuoso” e contrasterebbe con la formulazione dell’art. 24, 2° comma lett. c) della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (che sostanzialmente prevederebbe tale valutazione preliminare dei titoli solo in presenza di più di sei candidati), oltre che con la stessa formulazione del verbale n. 2 del 20 giugno 2025 prot. n. 0136650 (che dimostrerebbe l’avvenuta effettuazione dell’adempimento)
A questo proposito, deve essere preliminarmente escluso che possa assumere un qualche ruolo, ai fini della risoluzione della problematica che ci occupa, il riferimento alla previsione di cui all’art. 24, 2° comma lett. c) della l. 30 dicembre 2010 n. 240 ed al fatto stesso che la procedura in discorso non contemplasse la presenza di più di sei candidati.
Come rilevato dallo stesso ricorso, la previsione di cui all’art. 18, 11° comma del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università degli Studi di Firenze (mai impugnata da parte ricorrente) contempla, infatti, una “valutazione preliminare comparativa dei candidati” che deve precedere la seduta di discussione dei titoli ed essere effettuata anche “qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei”; struttura sostanzialmente analoga è poi prevista dal bando di concorso (decreto 25 giugno 2024 n. 816/2024, prot. n. 0147184 della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze) anche in questo caso, mai impugnato da parte ricorrente, che, all’art. 5, 6° comma, prevede una “valutazione comparativa dei candidati, …(con) un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica, sui titoli, sul curriculum e sull’eventuale attività assistenziale” che prescinde del tutto dal numero di partecipanti alla procedura e deve precedere la seduta pubblica di discussione dei titoli.
Alla luce delle previsioni regolamentari e della lex specialis della procedura sopra richiamate, deve poi essere escluso che il laconico riferimento al fatto di aver “proceduto ad un confronto …. e ad una prima valutazione comparativa dei candidati, riservandosi di assegnare i punteggi” inserito in chiusura del verbale n. 2 del 20 giugno 2025 prot. n. 0136650, possa integrare quella prima valutazione comparativa dei candidati sopra richiamata e che deve trovare riscontro in quel “motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica, sui titoli … (e) sul curriculum ” richiesto dall’art. 5, 6° comma del bando di concorso.
Con tutta evidenza, la previsione richiede, infatti, l’articolazione di un motivato giudizio comparativo sui titoli dei candidati che, nella fattispecie, non può essere desunto dal verbale n. 2 del 20 giugno 2025 prot. n. 0136650 che si limita a recepire una “clausola di stile” che sostanzialmente rinvia ad un momento successivo la valutazione dei candidati, così non dando reale esecuzione ad una previsione della lex specialis che, al contrario, prevedeva l’anticipazione di tale giudizio rispetto alla discussione pubblica dei titoli.
Deve poi escludersi che la violazione della previsione in discorso costituisca una “mera irregolarità” come sostenuto da parte ricorrente nella parte finale del primo motivo di ricorso; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una prima valutazione comparativa che, al di là dell’aggiuntiva funzione di “filtro” che svolge nel caso in cui i candidati siano più di sei, assume altresì il valore di “fissare” e “guidare” i contenuti della successiva fase di discussione pubblica dei titoli in una logica di formalizzazione e trasparenza dei giudizi (anche preliminari) della Commissione che risulta evidentemente conculcata dal laconico riferimento inserito in chiusura del verbale n. 2 del 20 giugno 2025 prot. n. 0136650 che, effettivamente, non permette di comprendere quale sia stata la “valutazione comparativa” operata dalla Commissione e quali siano i relativi esiti.
In una logica più sostanziale, la Sezione non può poi mancare di rilevare come la mancanza di una valutazione comparativa dei candidati sia un vizio che si situa, non solo “a monte” della discussione dei titoli, ma anche “a valle”, risultando del tutto impossibile, anche dalla valutazione del parametro relativo alla “produzione scientifica complessiva (consistenza complessiva)” operata dal verbale n. 3 del 20 giugno 2025, prot. n. 0136650 (che avrebbe potuto comunque essere utilizzato al fine di una valutazione comparativa complessiva delle candidate), quale sia il giudizio della Commissione, vista l’attribuzione del punteggio numerico massimo di 10 a tutte e tre le partecipanti alla procedura e l’assoluta assenza di una qualche motivazione analitica in proposito.
In conclusione, si tratta pertanto di una procedura caratterizzata all’assoluta assenza di una valutazione comparativa analitica delle candidate che investe, non solo la fase preliminare, ma anche il risultato finale delle operazioni di valutazione.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta le successive due ragioni di annullamento costituite da “alcune incongruenze tra i criteri stabiliti dalla Commissione nei … verbali 1 e 1 bis e i giudizi e i punteggi successivamente attribuiti e riversati nel verbale di attribuzione del punteggio” (presenti soprattutto con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni che, in alcuni casi, avrebbe visto l’attribuzione di alcuni punteggi con riferimento ai criteri previsti dal verbale n. 1, piuttosto che sulla base dei criteri sostitutivi previsti dal verbale n. 1- bis ) e da alcuni errori materiali intervenuti nell’applicazione dei punteggi relativi a vari titoli.
Anche in questo caso, si tratta di contestazioni evidentemente infondate.
In punto di fatto, risulta di immediata evidenza come l’attribuzione dei punteggi relativi ad alcune pubblicazioni (in particolari, agli scritti di cui ai nn. 1 e 2 della dott.ssa OL, n. 9 della dott. IA e nn. 1 e 2 della dott.ssa OR) sia avvenuto prevedendo, con riferimento al parametro “c): rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica”, il massimale di 1 punto previsto dal verbale n. 1 del 17 gennaio 2025, prot. n. 0009338, piuttosto che il nuovo massimale di 1,5 punti previsto dal verbale integrativo 1- bis del 27 gennaio 2025 prot. n. 0016620.
La detta discrepanza (innegabile in punto di fatto) è giustificata da parte ricorrente sulla base di una costruzione complessiva (per la verità, di difficile comprensione) che cerca di limitare l’operatività della nuova tabella di valutazione del criterio “c): rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica” prevista dal verbale integrativo 1- bis del 27 gennaio 2025 prot. n. 0016620 ai soli articoli pubblicati in riviste di fascia A; la nuova tabella di attribuzione dei punteggi prevista dal verbale integrativo 1- bis del 27 gennaio 2025 prot. n. 0016620 dovrebbe pertanto trovare applicazione “sempre… tenendo a mente la (preliminare) differenziazione tra monografia, articolo in rivista di fascia A, e articolo in rivista non di fascia A” prevista dal precedente verbale n. 1 del 17 gennaio 2025, prot. n. 0009338, con conseguente necessità di applicare il massimale di 1 punto con riferimento alle monografie (come previsto dal verbale n. 1) ed il nuovo massimale di 1,5 punti previsto dal verbale integrativo 1- bis del 27 gennaio 2025 prot. n. 0016620 ai soli articoli pubblicati in riviste di fascia A.
Con tutta evidenza, si tratta però di una razionalizzazione a posteriori che non trova un qualche addentellato nei contenuti del verbale integrativo 1- bis del 27 gennaio 2025 prot. n. 0016620 che, già nelle premesse, richiamava la necessità, non solo di integrare, ma anche di “correggere parzialmente il verbale n. 1 redatto in data 15 gennaio 2025” (sostituendone quindi alcune parti) e che, con riferimento alla materia che ci occupa, prevedeva dei nuovi criteri di valutazione dei parametri a) e c) precedentemente fissati dal verbale n. 1 destinati a trovare applicazione alla “valutazione comparativa delle pubblicazioni”, ovvero di tutti gli scritti, senza operare alcuna distinzione tra monografie e articoli pubblicati in riviste di fascia A.
La costruzione proposta da parte ricorrente risulta pertanto del tutto destituita di fondamento testuale ed una qualche ratio giustificativa non può essere neanche rintracciata nel generico riferimento, operato da parte ricorrente, alla “comprensibile differenza tra monografie e pubblicazioni in riviste di classe A. … solo le riviste rispondono a un criterio di classificazione che ne valuta, mediante un’istituzione terza, la rilevanza”; oltre a non trovare alcun appiglio testuale nella formulazione del verbale integrativo 1- bis del 27 gennaio 2025 prot. n. 0016620, si tratta, infatti, di una prospettazione che non considera la stessa formulazione del parametro c) che opera un generico riferimento alla “rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica” ovvero ad elementi di valutazione che sono propri anche delle monografie e non solo degli articoli (aggiuntivamente caratterizzati da una classificazione “per fascia” delle riviste destinata ad agevolare la considerazione di due parametri caratterizzati da un forte margine di discrezionalità).
Sempre del tutto innegabile in punto di fatto è poi la rilevazione relativa agli errori materiali relativi all’attribuzione del punteggio relativo alle pubblicazioni (si vedano, al proposito, le pubblicazioni n. 8 della dott.ssa OL e le pubblicazioni nn. 11 e 12 della ricorrente) ed agli altri elementi di valutazione; sempre con riferimento alla ricorrente, particolarmente rilevante risulta l’errore relativo al calcolo del punteggio relativo alla voce “titoli e curriculum , comprensivi dell’attività di ricerca e della produzione scientifica complessiva” che risulta errato nella sua somma finale (che viene calcolata in 30 punti, quando avrebbe dovuto essere di 27, ovvero 17 punti per i titoli e 10 punti per la sottovoce “produzione scientifica complessiva”).
A questo proposito, parte ricorrente ha certamente ragione nel sostenere che l’errore di calcolo costituisce una qualche forma di “vizio minore” dell’operato delle Commissioni suscettibile di emenda attraverso il ricorso a mezzi meno “invasivi” e penetranti della sostituzione della Commissione; non bisogna però dimenticare che gli errori di calcolo in discorso si inseriscono in un contesto complessivo caratterizzato da una minima differenza di punteggio tra le tre candidate (1,5 punti) ed in cui la rilevazione relativa alle altre e ben più gravi illegittimità rilevate dalla Rettrice appare, di per sé, del tutto idonea a legittimare il ricorso al potere di sostituzione.
Del resto, non si comprende come si sarebbe potuta mantenere la competenza della Commissione ad emendare i propri errori di calcolo in un contesto in cui era ormai decorso il termine massimo per le operazioni di valutazione ed in cui l’organo doveva comunque essere sostituito per le altre (e più gravi) violazioni che hanno portato alla sostituzione dell’organo collegiale.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’ulteriore ragione di non approvazione dei lavori della Commissione radicata sull’avvenuta attribuzione del punteggio relativo alla voce “attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti”, secondo un criterio di valutazione “a corpo” e non “a misura” come, al contrario, previsto nel verbale n. 1 di predeterminazione dei criteri di valutazione.
In effetti, con riferimento alla voce “attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti”, il verbale n. 1 del 17 gennaio 2025, prot. n. 0009338 prevedeva un criterio di valutazione riferito a ciascun titolo in possesso dei candidati e non alla globalità dell’attività di insegnamento; “per l’attività didattica a livello universitario, in Italia o all’Estero, la didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno attribuiti massimo 10 punti, secondo la seguente corrispondenza fra giudizio e punteggio: 1. per ogni titolarità di insegnamento universitario nel settore concorsuale oggetto della presente procedura: massimo punti 6; 2. per ogni attività didattica in corsi di dottorato, master e corsi di perfezionamento: massimo punti 2; 3. per ogni altra attività didattica desunta dal curriculum e/o dalla domanda massimo punti 2”.
Con tutta evidenza, era pertanto prefissato un sistema di valutazione “a misura” (riferito cioè a ciascun anno o periodo di insegnamento) e non di quel sistema di valutazione “a corpo” che la giurisprudenza di questo T.A.R. ha dovuto affrontare più volte, rilevandone la piena legittimità in una prospettiva che guarda alla globalità della produzione scientifica e del valore del candidato e che esclude che il “giudizio di sintesi della commissione …(possa essere ritenuto) viziato solo per il fato di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato, ma solo qualora non sia possibile comprendere a quali profili lo stesso si riallacci o vi sia una manifesta incongruità fra i profili considerati ed il loro apprezzamento” (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 dicembre 2020, n. 1637).
Al contrario, la valutazione delle tre candidate rispecchiata dal verbale n. 3 del 20 giugno 2025, prot. n. 0136650 evidenzia il ricorso ad un parametro di valutazione della voce “attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti” che è chiaramente “a corpo”, essendo basato sull’attribuzione di un voto numerico all’interezza dell’attività di insegnamento, accompagnato da una breve descrizione sintetica degli insegnamenti tenuti (in alcuni casi, neanche individuati con precisione).
La chiara violazione dei criteri di massima predeterminati dalla stessa Commissione è poi giustificata da parte ricorrente con enunciazioni scarsamente comprensibili (“l’enunciazione del punteggio da attribuire in base alla suddivisione delle attività svolte non presuppone necessariamente che la valutazione debba avvenire tramite la predisposizione di una griglia analitica, piuttosto che con un giudizio descrittivo complessivo, che tenga però conto dei singoli sotto-criteri, come avvenuto nel caso di specie”) e con un generico riferimento alla possibilità di ricostruire comunque agevolmente “l’ iter valutativo posto in essere per ciascuna tipologia di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti” ed all’insegnamento giurisprudenziale che ha ritenuto sufficiente una motivazione espressa con un mero voto numerico.
Sembra però alla Sezione che il problema che ci occupa sia del tutto diverso e non abbia molto a che fare con la motivazione dell’attribuzione del punteggio quanto, piuttosto, con il criterio di valutazione utilizzato dalla Commissione; a questo proposito, la verbalizzazione del punteggio attribuito alle singole candidate non evidenzia alcun elemento che possa portare a concludere per l’attribuzione di un punteggio ai singoli insegnamenti (del resto, è sostanzialmente impossibile “scomporre” il voto complessivo attribuito ed individuare i singoli “sottopunteggi”) come previsto dal verbale n. 1 del 17 gennaio 2025, prot. n. 0009338, piuttosto che all’interezza dell’attività didattica (come, in realtà, avvenuto e rispecchiato dal verbale).
Al di là del tentativo di parte ricorrente di giustificare anche questa violazione dei criteri di massima posta in essere dalla Commissione, anche questa ragione di non approvazione degli atti risulta pertanto pienamente fondata.
2.3. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la decisione della Rettrice di procedere alla nomina di una nuova Commissione ritenendo, da un lato, che le violazioni sopra richiamate assumano carattere di “mere irregolarità sanabili” e, dall’altro, che manchi una congrua motivazione della decisione di attribuire la rinnovazione delle operazioni di valutazione ad una nuova Commissione.
A questo proposito, la stessa difesa della ricorrente individua la norma di riferimento nella previsione dell’art. 18, 13° comma del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze più volte richiamato: “nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti da pubblicare sull’Albo ufficiale e sul sito di Ateneo”; il discrimine tra il rinvio motivato alla stessa Commissione e la mancata approvazione degli atti (con conseguente nomina di una nuova Commissione) è pertanto costituito dalla sanabilità delle violazioni riscontrate.
Ad eccezione di quanto già rilevato con riferimento agli errori di calcolo (in linea di principio, sanabili), le considerazioni sopra articolate con riferimento alla piena fondatezza della violazioni poste a base del provvedimento della Rettrice costituiscono la migliore riprova del fatto che, nella fattispecie, che ci occupa, non si sia per nulla in presenza di “semplici” irregolarità sanabili, risultando, al contrario, evidente come si tratti di chiari vizi di legittimità che avrebbero importato, se non emendati, l’illegittimità complessiva dell’intera procedura.
Al di là di quanto già rilevato con riferimento alla previsione dell’art. 18, 13° comma del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze (che costituisce la norma giustificativa del potere esercitato) risulta pertanto evidente come il parallelo effettuato da parte ricorrente con la problematica della nomina di una nuova Commissione destinata alla rinnovazione delle operazioni giurisdizionali dopo l’annullamento giurisdizionale giochi esattamente in senso contrario rispetto alla tesi prospettata in ricorso; è, infatti, proprio la natura di vere e proprie violazioni di legittimità dei vizi riscontrati dal provvedimento della Rettrice a rendere legittimo il parallelo con la sostituzione della Commissione spesso disposta in sede giurisdizionale (come è giurisprudenza pacifica della Sezione, a partire da T.A.R. Toscana, sez. IV, 20 febbraio 2025, n. 281) a seguito dell’accoglimento di censure di illegittimità che portano a ritenere opportuna l’attribuzione dell’attività di rinnovazione delle operazioni concorsuali ad una nuova Commissione.
In buona sostanza, la motivazione reale della decisione di procedere alla nomina di una nuova Commissione è pertanto da ritenersi in re ipsa nella natura stessa dei vizi di legittimità riscontrati e sopra esaminati, che assumono ancora più rilevanza in un contesto in cui l’esigua differenziazione di punteggio sussistente tra le tre candidate (come già detto, distanziate da soli 1,5 punti) portava a ritenere ancor più rilevanti i vizi di valutazione evidenziati in sede di riscontro della legittimità dell’operato della Commissione.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto.
Al di là di ogni considerazione in ordine alla qualificazione dell’impugnazione (le contestazioni proposte dalla controinteressata con riferimento al presunto conflitto di interesse sussistente con riferimento alla posizione del prof. NI sembrano, infatti, assumere più le caratteristiche del ricorso autonomo, piuttosto che del ricorso incidentale), il respingimento dell’impugnazione principale importa poi la declaratoria per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa HI OR in data 20 settembre 2025 (come peraltro sostanzialmente ammesso dal patrocinio della controinteressata alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026); in un contesto in cui risultano essere state respinte le contestazioni proposte avverso la mancata approvazione degli atti di concorso ed in cui le operazioni di valutazione sono destinate ad essere rinnovate da una differente Commissione, non si vede, infatti, che interesse potrebbe residuare a decidere censure articolate in funzione paralizzante dell’impugnazione principale o finalizzate ad escludere dalla partecipazione alla Commissione un membro che non potrebbe comunque più farne parte.
3.1. Discorso più articolato per il “ricorso incidentale” proposto dall’altra controinteressata dott.ssa HI SI DA OL in data 19 settembre 2025 e finalizzato all’impugnazione sempre del già citato decreto 23 luglio 2025, n. 887/2025, prot. n. 0160817 del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze “limitatamente alla parte …. che ha ritenuto di fare salvi i verbali di predisposizione dei criteri” n. 1 e 1- bis approvati dalla Commissione, che sarebbero affetti da (vari) vizi di legittimità.
In questo caso, siamo, infatti, in presenza di un’impugnazione che non ha veramente niente a che fare con la logica “difensiva” del ricorso incidentale o con l’eventuale ampliamento dell’attività di rinnovazione dell’attività amministrativa, ma che viene ad integrare una vera e propria impugnazione autonoma; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un’impugnazione che parte ricorrente avrebbe potuto proporre in via autonoma e del tutto indipendente dal ricorso principale, contestando, sotto un diverso profilo (la mancata estensione degli effetti dell’annullamento ai verbali di predeterminazione dei criteri di massima approvati dalla “prima” Commissione), il decreto emanato dalla Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze.
L’impugnazione atecnicamente qualificata in termini di “ricorso incidentale” deve pertanto essere trattata, sussistendone tutti i requisiti (notificazione alle parti e non ai difensori; presentazione dell’istanza di fissazione udienza; ecc.), nei termini di un vero e proprio ricorso autonomo.
In questa prospettiva, risulta però del tutto assorbente la rilevazione delle controparti relativa alla mancanza di un interesse attuale e concreto alla proposizione di un’impugnazione che risulta essere riferita ai meri criteri di massima di un’attività valutativa che dovrà essere rinnovata da una nuova Commissione e che non hanno ancora trovato (nuova) applicazione nei confronti della ricorrente.
Con tutta evidenza, manca quindi l’interesse concreto ed attuale all’impugnazione di due verbali di predisposizione dei criteri che potrebbero risultare non lesivi della sfera della ricorrente, ove, all’esito delle operazioni di rinnovazione delle operazioni di valutazione, le questioni sollevate dalla ricorrente dovessero risultare non rilevanti ai fini della modificazione delle posizioni in graduatoria.
L’impugnazione proposta dalla controinteressata dott.ssa HI SI DA OL in data 19 settembre 2025 deve pertanto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
La particolare complessità della materia trattata permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti:
a) respinge il ricorso, come da motivazione;
b) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata dott.ssa HI OR in data 20 settembre 2025;
c) dichiara inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta dalla dott.ssa HI SI DA OL in data 19 settembre 2025.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
IG IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG IO | RD IA |
IL SEGRETARIO