Articolo 34 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 33Articolo 35
Versione
15 marzo 1969
Art. 34.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Entrata in vigore il 15 marzo 1969