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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NI LUCIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1038/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Apricena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 158 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso alle ore 09:09; agli atti il ricorrente insiste per l'estinzione del giudizio
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 158/2025, notificato in data 8/7/2025, il Comune di Apricena (FG), ha richiesto al sig. Ricorrente_1 il pagamento dell'IMU per l'anno 2020 relativo a terreni di sua proprietà censiti al Fg. Indirizzo_1, ricadenti in zona C3 e B2, per l'importo complessivo di € 418,88 comprensivo di interessi e sanzioni.
Avverso tale atto propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A motivi di ricorso eccepisce:
- la nullità dell'avviso per difetto di motivazione in violazione dell'art. 1 commi 161 e 162 della L. n. 296/2006, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/90, rilevando che l'atto non indica i criteri adottati per la determinazione del valore venale delle aree né il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30039/2018). Nell'atto oggi impugnato emerge solo la carenza dei versamenti IMU riferiti all'area edificabile di proprietà del ricorrente in base ad una valorizzazione complessiva della porzione di terreno rientante nella zona C3 pari ad
344.710,50 ed altra porzione in zona B2 pari ad € 20.494,81 ma non si capisce come si giunge a tale valorizzazione per metro quadro. Nella premessa dell'avviso di accertamento si fa riferimento alla Delibera del C.C di Apricena n. 23 del 14/7/2011 nella quale sarebbero stabilite le tariffe delle aree edificabili ma non risulta il metodo e lo sviluppo della valorizzazione dell'area in esame. E' altresì evidenziata l'erroneità della classificazione urbanistica, atteso che una porzione del terreno, pari al 23,36% ricade in zona E1 (agricola), come da certificato di destinazione urbanistica;
- nel merito, contesta l'erronea determinazione del valore venale, evidenziando che il valore dichiarato ai fini IMU corrisponde a quello reale, avuto riguardo al contesto agricolo dell'area, alla carenza di opere di urbanizzazione primaria e all'assenza di domanda edilizia nel Comune di Apricena. La perizia di stima prodotta ha determinato il valore dei terreni in euro 35,50/mq, inferiore rispetto a quello applicato dal Comune
e coerente con precedenti accertamenti definiti in via conciliativa per gli anni 2013–2017.
Conclude in via principale di dichiarare nullo l'atto impugnato per difetto di motivazione, in via subordinata di ricondurre il valore del terreno ad €/mq 35,50 determinati in perizia, con vittoria di spese e competenze e condanna del Comune alla restituzione di quanto esattivamente introitato con rivalutazione di interessi come per legge.
Non si costituisce il Comune di Apricena.
In data 10/11/2025 deposita istanza con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo il Comune di Apricena proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento, per cui esso ricorrente aveva provveduto al pagamento degli importi rideterminati.
All'udienza di discussione pubblica del 12/01/2026 la Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto dell'avvenuta definizione della pendenza tributaria scaturita dalla rideterminazione delle imposte dovute da parte del Comune e da pagamento integrale di quanto richiesto da parte del ricorrente, per cui ritiene applicabile quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 che disciplina la estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
la Corte, in funzione monocratica, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NI LUCIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1038/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Apricena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 158 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso alle ore 09:09; agli atti il ricorrente insiste per l'estinzione del giudizio
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 158/2025, notificato in data 8/7/2025, il Comune di Apricena (FG), ha richiesto al sig. Ricorrente_1 il pagamento dell'IMU per l'anno 2020 relativo a terreni di sua proprietà censiti al Fg. Indirizzo_1, ricadenti in zona C3 e B2, per l'importo complessivo di € 418,88 comprensivo di interessi e sanzioni.
Avverso tale atto propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A motivi di ricorso eccepisce:
- la nullità dell'avviso per difetto di motivazione in violazione dell'art. 1 commi 161 e 162 della L. n. 296/2006, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/90, rilevando che l'atto non indica i criteri adottati per la determinazione del valore venale delle aree né il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30039/2018). Nell'atto oggi impugnato emerge solo la carenza dei versamenti IMU riferiti all'area edificabile di proprietà del ricorrente in base ad una valorizzazione complessiva della porzione di terreno rientante nella zona C3 pari ad
344.710,50 ed altra porzione in zona B2 pari ad € 20.494,81 ma non si capisce come si giunge a tale valorizzazione per metro quadro. Nella premessa dell'avviso di accertamento si fa riferimento alla Delibera del C.C di Apricena n. 23 del 14/7/2011 nella quale sarebbero stabilite le tariffe delle aree edificabili ma non risulta il metodo e lo sviluppo della valorizzazione dell'area in esame. E' altresì evidenziata l'erroneità della classificazione urbanistica, atteso che una porzione del terreno, pari al 23,36% ricade in zona E1 (agricola), come da certificato di destinazione urbanistica;
- nel merito, contesta l'erronea determinazione del valore venale, evidenziando che il valore dichiarato ai fini IMU corrisponde a quello reale, avuto riguardo al contesto agricolo dell'area, alla carenza di opere di urbanizzazione primaria e all'assenza di domanda edilizia nel Comune di Apricena. La perizia di stima prodotta ha determinato il valore dei terreni in euro 35,50/mq, inferiore rispetto a quello applicato dal Comune
e coerente con precedenti accertamenti definiti in via conciliativa per gli anni 2013–2017.
Conclude in via principale di dichiarare nullo l'atto impugnato per difetto di motivazione, in via subordinata di ricondurre il valore del terreno ad €/mq 35,50 determinati in perizia, con vittoria di spese e competenze e condanna del Comune alla restituzione di quanto esattivamente introitato con rivalutazione di interessi come per legge.
Non si costituisce il Comune di Apricena.
In data 10/11/2025 deposita istanza con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo il Comune di Apricena proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento, per cui esso ricorrente aveva provveduto al pagamento degli importi rideterminati.
All'udienza di discussione pubblica del 12/01/2026 la Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto dell'avvenuta definizione della pendenza tributaria scaturita dalla rideterminazione delle imposte dovute da parte del Comune e da pagamento integrale di quanto richiesto da parte del ricorrente, per cui ritiene applicabile quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 che disciplina la estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
la Corte, in funzione monocratica, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.