Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2001, n. 9886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9886 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
A N IA L ITA A BLIC B PU 5 E . 9 I N 1 / G - 4 E A / B R I 6 . 2 R L A . L R A . D A P T NOME DEL POPOLO ITALIANO . , D E U B T L RTE SURRAM9886/01 B A E N T D I E I R 1 S S 3 Oggetto E T 1 N 1 7. EN journcia E S . * SH ON TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19961/99 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Consigliere 22489 Cron. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Re. Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Salvatore DI PALMA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che lo difende unitamente all'avvocato PIER CESARE TACCHI VENTURI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 75/99 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2001 30/03/99; 846 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Sulla base di processo verbale di constatazio- ne del 1989 della Guardia di Finanza di Verona, l'Ufficio i.v.a. di Verona, con due distinti avvisi del medesimo anno, rettificò le dichiarazioni annuali i.v.a. 1984 e 1985 presentate da OR AR, tito- lare dell'omonima impresa di riparazione di automoto- veicoli: gli avvisi si fondavano sul rilievo che, nel corso di una verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza presso altra impresa di Verona, esercente ana- loga attività commerciale, erano stati rinvenuti asse- gni bancari emessi dall'impresa ispezionata a beneficio del AR, sicché doveva presumersi che essi fossero relativi a cessioni di autovetture usate effettuate da quest'ultimo senza fatturazione. Con due distinti ricorsi del 5 febbraio 1990, il AR impugnò tali avvisi dinanzi alla Com- missione tributaria di 1° grado di Verona, chiedendone 2 l'annullamento e deducendo, tra l'altro ed in partico- lare, la nullità degli avvisi per carenza di motivazio- ne, in quanto facenti riferimento ad altro processo verbale, redatto a carico di altra impresa, sconosciuta dal contribuente;
l'illegittimità del procedimento se- guito dall'Ufficio per pervenire alla rettifica;
e la carenza di prova in ordine alle contestate vendite sen- fatturazione, in quanto fondate unicamente sul rin-za venimento degli assegni senza alcuna specifica dimo- strazione sulla identificazione degli autoveicoli, sul- la loro vendita e sugli importi incassati. In contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione dei ricorsi la Commissione tributa- - ria provinciale di Verona, con sentenza n.174/7/96 del 18 novembre 1996, riuniti i ricorsi, li accolse, osser- vando che non sussisteva la dedotta carenza di motiva- zione degli avvisi e che gli assegni bancari rinvenuti presso un terzo non costituivano prova idonea a fondare la presunzione di cessioni non fatturate.
1.2 A seguito di appello principale dell'Ufficio ed incidentale del AR il quale ripropose, tra l'altro, l'eccezione della nullità degli avvisi di ret- tifica per carenza di motivazione, la Commissione tri- butaria regionale di Venezia, con sentenza n.75/02/99 del 30 marzo 1999, accolse il gravame dell'Ufficio e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò va- lido l'operato dell'Ufficio, osservando, in particola- re, quanto segue: "Il Collegio ritiere che lo scambio non giustificato di assegni tra due ditte che intrat- tengono relazioni commerciali legittini la presunzione operata dall'Ufficio di un suo riferimento a operazioni con effetti fiscali. L'utilizzazione di documentazione rinvenuta nel corso di una indagine tributaria non ha leso alcun segreto istruttorio e suf iciente, ai fini giustificativi del provvedimento tributario preso, è il processo verbale elevato alla DI AR".
1.3 Avverso tale sentenza OR AR ha propo- sto ricorso per cassazione, deducenc.o tre motivi di censura, illustrati con memoria. Il Ministro delle Finanze, benché ritualmen- te intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo (con cui deduce: "Difetto 2.1 motivazione dell'accertamento violazione di dell'art.56 DPR 633/72 e art. 360 1° C. n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, lamentando l'omessa pronuncia dei Giudici d'appello sulla dedotta nullità degli avvisi di rettifica per carenza di moti- vazione. 4 Tale motivo merita accoglimento: infatti posto che l'odierno ricorrente, ancorché vittorioso nel merito nel giudizio di primo grado, era rimasto SOCcom- bente sulla eccezione preliminare, dallo stesso propo- sta, di nullità degli avvisi di accertamento per caren- za di motivazione (cfr., supra, n. 1.1); che l'eccezione stessa è stata formalmente ed espressamente riproposta dal AR nel giudizio a quo con appello incidentale (cfr., supra, n.1.2); e che la relativa questione, in- vestendo la validità dei provvedimenti impositivi impu- gnati, è di natura assolutamente preliminare ed idonea, se accolta, a definire il giudizio è del tutto evi- dente, alla lettura della motivazione della sentenza impugnata, che i Giudici d'appello hanno omesso di pro- in violazione nunciarsi sull'eccezione medesima, dell'art. 112 cod. proc. civ.
2.2 Pertanto la sentenza impugnata deve essere an- nullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale, oltre ad eliminare il vizio rilevato, provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudi- zio.
2.3 Gli altri motivi del ricorso restano, ovvia- mente, assorbiti.
P.Q.M.
5 Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 9 aprile 2000. Il Presidente Il relatore ed estensore Salvatore Palmabah ulter Mario Delli Priscoli Mano Hllli Duned IL CANCELLIERE C1 EN TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.0 LUG. 2001.Oggi IL CANCEL ERE C1 NO urisis E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 - S 2 I A . B G I R . . E R L .P R L A D A T A L . E B D U D A B E I I T S T A R 1 N I N 3 E T S E 1 R S I E . E A T N A M 9