Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell'ipotesi in cui rechi un'erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un'invincibile incertezza in ordine al processo da trattare. (Fattispecie in cui il decreto di citazione menzionava una diversa sentenza di primo grado oggetto di un ulteriore gravame proposto dal medesimo imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2009, n. 19824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19824 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/02/2009
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 257
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere N. 41015/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona;
2. LO ST CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 29/09/2008 dalla Corte di Appello di Ancona;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udito il difensore del Lo CA, avv. Ragaini Annamaria (in sostituzione dell'avv. Massimo Pistelli), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 25.11.2003 il Tribunale di Ancona ha condannato CA Lo CA alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione per i reati - unificati dalla continuazione - di resistenza e danneggiamento aggravato, commessi in data 4.2.2002 dall'imputato, oppostosi energicamente a tre agenti di polizia penitenziaria intervenuti per impedirgli di aggredire un altro detenuto nella casa circondariale di Ancona.
Con la sentenza contumaciale del 29.9.2008, indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna primo grado pronunciata nei confronti del Lo CA, respingendone l'appello con peculiare riguardo alla vagliata insussistenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti reato ascrittigli.
Tale sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona e dall'imputato CA Lo CA.
Il Procuratore Generale presso la Corte dorica deduce un unico motivo di censura per violazione di legge con riferimento al combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 601 c.p.p., comma 3, avendo rilevato dopo la pronuncia della sentenza la nullità del corrispondente decreto di citazione per il giudizio di appello. Decreto emesso il 13.5.2008 per la celebrata udienza del 29.9.2008 recante indicazione non già dell'appello proposto dall'imputato contro la confermata sentenza 25.11.2003 del Tribunale di Ancona, ma di altro appello interposto dal Lo CA avverso la diversa sentenza del Tribunale di Ancona in data 7.4.2006 (p.p. n. 197/02 RNR Ancona).
Di tal che il giudizio di appello relativo alla sentenza di condanna per i reati commessi dal Lo CA il 4.2.2002 nella casa circondariale di Ancona "è stato celebrato in sostanziale difetto della citazione a giudizio" e, quindi, in presenza di nullità di ordine generale concernente l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio dell'imputato.
Il ricorrente difensore di CA Lo CA deduce due motivi di doglianza.
Da un lato prospetta la nullità della vocatio in judicium per il giudizio di appello definito dalla sentenza 29.9.2008 della Corte di Appello di Ancona, riprendendo i medesimi rilievi enunciati dal ricorrente P.G. distrettuale.
Da un altro lato deduce, quanto al merito della regiudicanda, difetto di motivazione e omessa assunzione di prova decisiva ex art. 603 c.p.p., non avendo i giudici di appello affrontato compiutamente il tema dell'effettiva capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti, non accedendo alla richiesta difensiva di espletamento di indagine peritale psichiatrica, pur essendo il Lo CA portatore di un disturbo antisociale della personalità. La censura formulata dal Procuratore Generale di Ancona e l'omologo primo motivo di ricorso dell'imputato sono fondati, dovendo questa Corte rilevare l'effettiva dedotta nullità del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello avverso la sentenza 25.11.2003 del Tribunale di Ancona. La natura pregiudiziale della nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) assorbe allo stato il secondo motivo di ricorso del Lo CA. Dall'esame degli atti preliminari al giudizio di appello celebrato il 29.9.2008, atti accessibili da parte di questo giudice di legittimità, vertendosi in tema di dedotto error in procedendo, si desume la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), poiché realmente il decreto di citazione per l'udienza del 29.9.2008 reca menzione non della sentenza del Tribunale di Ancona pronunciata il 25.11.2003, ma di altra sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale di Ancona contro il Lo CA nella diversa data del 7.4.2006 nell'ambito di un diverso procedimento penale relativo soltanto ad un reato di danneggiamento aggravato e non anche ad un reato di resistenza (il decreto di citazione menziona, tra l'altro, il reato ex "art. 635 c.p. in rel. art. 625 c.p., n. 7", laddove l'imputazione nel procedimento definito in primo grado dalla sentenza del Tribunale il 25.11.20.03 fa riferimento - oltre che al titolo della resistenza - al reato ex "art. 635 c.p., commi 1 e 3"). È evidente, dunque, che il decreto di citazione reca erronea indicazione del provvedimento impugnato, così infirmando la validità della citazione e del seguente giudizio (svoltosi in absentia, stante la contumacia dell'imputato) e determinando una concreta "invincibile incertezza" sul processo da trattare (arg. ex Cass. Sez. 6^, 19.10.2000 n. 11614, Silferi, rv. 220806). Incertezza vieppiù rilevante, per la tutela dei diritti di intervento e difesa del giudicabile, se riferita a un imputato - come il ricorrente - gravato da plurime pendenze giudiziarie. All'annullamento dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Ancona segue la trasmissione degli atti, per lo svolgimento del rituale giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale di Ancona in data 25.11.2003, alla Corte di Appello di Perugia, competente ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. c), e art. 175 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2009